Nuove disposizione in materia di cinture di sicurezza per camion e autobus e per il trasporto dei bambini. Sono contenute nel decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006, pubblicato in Gazzetta...
Nuove disposizione in materia di cinture di sicurezza per camion e autobus e per il trasporto dei bambini. Sono contenute nel decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006, che apporta modifiche all'art. 172 del Codice della Strada che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. Le novità riguardano gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate, vale a dire camion e autobus, ai quali viene esteso l'obbligo di cintura di sicurezza per conducenti e passeggeri, questi ultimi dovranno essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli apposti in modo ben visibile su ogni sedile oppure dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Per i bambini, il decreto stabilisce l'obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore. Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l'airbag.