Tutor: legittima tolleranza al 5%

VITERBO - Il Giudice di Pace di Viterbo, con sentenza n. 3641, depositata il 15 ottobre 2008, ha ritenuto di poter annullare un verbale di accertamento redatto in forza delle risultanze del...

27 Giugno 2009 - 11:06

VITERBO – Il Giudice di Pace di Viterbo, con sentenza n. 3641, depositata il 15 ottobre 2008, ha ritenuto di poter annullare un verbale di accertamento redatto in forza delle risultanze del TUTOR  in quanto ivi applicata una tolleranza del 5%.

Più in particolare, il Giudice di Pace di Viterbo ha ritenuto applicabile il 3° comma dell'art. 345 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 495 del 1992, il quale prevede tolleranze superiori e variabili in funzione della velocità media rilevata dal 5% al 15%.
 
Trattasi, però, di disciplina dettata per casi diversi e non applicabili neppure in via analogica, ovvero di accertamenti effettuati a livello cartaceo in sede di rilascio dello scontrino di uscita dall’autostrada (calcolo della velocità media sulla base dell'orario di ingresso e di uscita dall'autostrada).

Trattasi, peraltro, di norma introdotta prima del 1992, data di entrata in vigore del Nuovo (attuale) Codice della Strada, quando non vi erano limiti e quindi di disciplina che è stata erroneamente trasfusa nel nuovo suddetto codice della strada.

E che trattasi di norma, oltre che desueta, erronea, se ne ha evidenza a semplice esame sanzionatorio, posto che la medesima presuppone:

a) sanzione a carico di automobilista che viaggia in autostrada ad una velocità media inferiore ai 70 Km orari (quindi dovrebbe ritenersi sanzionabile chiunque acceda all’autostrada per usufruire dell’apertura di un’area di servizio per fare rifornimento o riparare un guasto oppure di un autogrill per consumare un pasto);
 
b) sanzione a carico di automobilista che viaggia in autostrada ad una velocità media superiore ai 70 Km orari ma inferiore ai 130 Km orari (quindi dovrebbero ritenersi sanzionabili tutti coloro che rispettano i limiti di velocità dettati dall’art. 142 del Codice della Strada).
 
Alla luce delle sopra sintetizzate argomentazioni, verificabili anche attraverso la lettura dell'attuale Codice della Strada, quindi anche nell'ipotesi in cui non si abbia la possibilità di ripercorrere le tappe evolutive del Codice stesso, si invita ad una maggiore riflessione prima di cimentarsi in ricorsi che potrebbero rivelarsi fallaci.

Fonte

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