Si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest presso il comando: non è reato

Si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest presso il comando: non è reato Carabinieri senza etilometro chiedono a conducente di seguirlo presso un Comando a 30 km: si rifiuta

Carabinieri senza etilometro chiedono a conducente di seguirlo presso un Comando a 30 km: si rifiuta, assolto dal reato di cui al 186 C.d.S.

25 Ottobre 2012 - 06:10

La Corte di Cassazione, IV sezione penale, ha emesso una sentenza, la 21192/12, depositata il 31 maggio scorso, che pone un freno al “giro di vite” in corso da alcuni anni nella repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli ermellini confermano la decisione del Tribunale di Belluno che aveva assolto un automobilista che si era rifiutato di seguire i Carabinieri presso un comando di Polizia situato a 30 km dal luogo dove era stato fermato. Non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 186 3°, 4° e 5° comma, dunque non può essere comminata la pena prevista dal 7° comma, che prevede sanzioni massime in casi di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa era successo.

CARABINIERI SENZA ETILOMETRO E COMANDO LONTANO – I militari che avevano fermato l'automobilista dovevano avere qualche motivo particolare di sospetto, perché nonostante non ci fosse stato alcun incidente stradale e non avessero con loro un dispositivo portatile per rilevare il tasso di alcol nel sangue del malcapitato, volevano a tutti i costi sottoporlo all'alcoltest. Dunque gli hanno richiesto di seguirli presso un Comando situato a 30 km dal luogo in cui l'avevano fermato. L'automobilista non ci pensa neppure, incurante della contestazione gravissima che sarebbe conseguita a tale decisione, ai sensi dell'art. 187, co. 7° C.d.S.: sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo. Questo perchè chi non si sottopone agli accertamenti vuol dire che ha la cosiddetta “coda di paglia”, quindi è colpevole. Altrimenti tutti gli automobilisti sbronzi si sottrarrebbero ai prelievi. Tuttavia, i Carabinieri non avevano fatto i conti con la “tassatività” delle norme previste dall'art. 186 del C.d.S.. Il 7° comma dell'art. 186 infatti si applica solo se le forze dell'ordine hanno con loro l'etilometro, se il trasgressore si trova già all'ospedale per le cure mediche conseguenti a un incidente, e se si chiede di seguirle al Comando “più vicino”. Per i giudici di merito e di legittimità, la proposta dei Carabinieri non aveva nessuna delle caratteristiche richieste.

LA COMPRESSIONE DELLA LIBERTA' SOLO IN CASI BEN PRECISI – I Giudici di Piazza Cavour pongono l'accento sul “principio di legalità”, secondo il quale l'esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Le ipotesi di accompagnamento coattivo nel codice di procedura penale sono circoscritte e limitate nelle modalità di attuazione (tecnicamente: “tipizzate”) e così deve considerarsi anche l'ipotesi prevista dall'art. 186 C.d.S.. Il rifiuto, per essere “tipico” ed integrare la fattispecie di reato, deve avvenire in determinate circostanze: o deve essere un rifiuto a sottoporsi alla prova dell'etilometro portatile, o ai test in ospedale, oppure dev'essere un rifiuto a seguire le autorità a un ufficio o comando “vicino”, e tale non può considerarsi se dista 30 km. La decisione può sembrare troppo morbida, se si pensa ai morti nelle strade causate dall'incoscienza di chi si mette alla guida ubriaco. Tuttavia non bisogna dimenticare che le sanzioni previste dall'art. 186 C.d.S. sono pesantissime. Nei casi in cui ci sono in ballo sanzioni così pesanti lo Stato non si può permettere di sbagliare e dunque le norme che disciplinano la loro comminazione devono essere rigidamente osservate. Al massimo dovrebbe dotare le pattuglie di più etilometri, per quanto negli ultimi anni il loro numero sia notevolmente aumentato ma mancano spesso i soldi per curarne la manutenzione.

di Antonio Benevento

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

1 Commento

gianni
12:13, 14 Febbraio 2013

ho ingerito del colluttorio nn sapendo che era alcolico, dopod di che per la mia grave patologia ho preso 2 pasticche e queste ultime mi hanno rovocato un collasso, non alla guida ma fuori dalla macchina, infatti quando sono intervenuti i cc. avisati da qualc'uno mi hanno trovato in ospedale collassato e sottoposo alle cure del caso, mi hanno fatto estrarre il sangue senza il mio consenso per il tasso alcolemico e mi hanno contestato un tasso di 1,8 con tutte le conseguenze del caso. che io sappia l'estrazione del sangue è obbligatorio solo in caso di'incidente, ma nel mio caso non c'era stato ne quello ne tantomeno ho dato il mio consenso per farlo, nn potevo di certo in quanto collassato.da arte mia ammiro molto il lavoro svolto dai militari, ma dovrebbero anche rendersi conto delle situazioni del caso e nnfare di tutt'erba un fascio. IO 58enne operato al cuore per diverse patologie sono costretto mio malgrado ad ingerire parecchie pasticche per la soprevvivenza stessa e non osoo certo sapere quale osono esere le conseguuenze e sono un cittadino italiano a tutti gli effetti e molto amareggiato..

X