Scontro frontale vicino a un cantiere stradale: responsabilita' del gestore?

La Suprema Corte cassa una sentenza che aveva ripartito la responsabilità di un frontale, senza considerare la mancanza di segnaletica adeguata

29 Settembre 2014 - 07:09

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, depositata a luglio, ha rimescolato le carte in un caso di incidente stradale mortale, avvenuto sulla strada statale 106 (teatro purtroppo di molte tragedie), evidenziando come nel caso giudicato già in primo e secondo grado non si fosse tenuto conto di quanto la segnaletica stradale, difettosa nei pressi dei lavori di allargamento di corsia, potesse aver influenzato le scelte del conducente ritenuto maggiormente responsabile. Con la pronuncia n. 17039/14, depositata dalla terza sezione civile il 28.7.2014, gli Ermellini accolgono infatti il ricorso degli eredi del conducente deceduto, un agente della polizia stradale, nella parte in cui veniva richiesta la censura dell'omissione dei Giudici di merito, dimentichi dei profili di responsabilità dell'Ente gestore-custode della strada. Teatro della vicenda infatti, era un tratto della statale 106 ionica in cui le corsie di marcia si riducevano improvvisamente da quattro a due, senza che ciò fosse segnalato in maniera chiara. Toccherà alla Corte d'Appello di Potenza decidere nuovamente sul caso.

LO SCHIANTO MORTALE: UN'AUTO DELLA POLIZIA E UN AUTOBUS – La vicenda, per come ricostruita nei processi di merito si può così sintetizzare: un agente della Polstrada sta effettuando un sorpasso ad alta velocità, nella corsia che normalmente sarebbe destinata al sorpasso per lo stesso senso di marcia, ma a causa dei lavori stradali è invece destinata all'opposto senso di circolazione, quando improvvisamente nella predetta corsia compare un autobus che non può evitare l'impatto. L'agente delle Forze dell'Ordine muore e si apre la vicenda giudiziaria per chiarire le responsabilità. Sia in primo grado che in appello, la responsabilità viene ripartita secondo un concorso, praticamente simbolico: 98% l'agente di polizia e 2% il conducente dell'autobus. Senonchè, in Cassazione viene in evidenza un profilo di responsabilità che nei giudizi di merito non era stato adeguatamente considerato: la responsabilità del custode della strada per non aver provveduto ad apporre una segnaletica stradale idonea ad avvertire del pericolo gli utenti.

GUIDA IMPRUDENTE VS SEGNALETICA MANCANTE – Che i segnali inerenti il cambio di senso della circolazione dovuto ai lavori stradali non fossero adeguati era stato un tema dibattuto anche nei giudizi di merito. Tuttavia la circostanza non era stata ritenuta idonea a superare l'idea che il sorpasso azzardato e l'eccesso di velocità fossero da soli idonei ad aver provocato l'incidente. In particolare la mancanza di adeguata segnaletica veniva sottovalutata perchè l'agente di polstrada, provenendo da una complanare a due corsie di marcia divise da striscia continua, avrebbe dovuto rendersi conto che anche il tratto di strada successivo era a due corsie per altrettanti sensi di marcia.

RAGIONAMENTO ILLOGICO – Il ragionamento avallato anche in sede di appello, per cui l'agente di polizia stradale “non poteva non rendersi conto”, viene considerato illogico dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini infatti sottolineano come non si possa pretendere che gli utenti della strada “presumano” le indicazioni stradali inerenti il pericolo che invece dev'essere segnalato con grande chiarezza e ripetutamente dopo ogni incrocio. Ora non è detto che la Corte di Appello, che giudicherà nuovamente in diversa composizione, perverrà all'attribuzione di responsabilità nei confronti dell'ente custode della strada, ma di sicuro non potrà dire che il pericolo doveva essere, per così dire, “intuito”.

LA RESPONSABILITA' NEGLI INCIDENTI STRADALI, “SEMPLIFICATA” – Da un punto di vista giuridico, la materia degli incidenti stradali soffre fisiologicamente di una deriva “semplificatoria”, perchè i casi giudiziari (benchè i sinistri diminuiscano) sono sempre tanti e perchè è necessario stabilire con certezza chi deve pagare. In realtà, come ci insegna il principio della corresponsabilità presuntiva nelle collisioni tra i veicoli (art. 2054 c.c.), quando avviene un incidente stradale è difficile che la responsabilità sia di uno solo. La semplificazione tende a concentrare l'attenzione di chi si occupa della responsabilità di un sinistro sulla condotta del più imprudente, e comunque spesso a disinteressarsi dello stato dei luoghi, che pure influiscono sul prodursi dell'evento lesivo. Nei casi di incidenti gravi, come quello del caso di specie, almeno in Cassazione può riemergere una circostanza sottovalutata come la mancanza di adeguata segnaletica, ma negli incidenti più lievi, difficilmente le condizioni di segnaletica e strada vengono tenute in adeguata considerazione. Probabilmente per superare questa naturale tendenza a semplificare gli incidenti si dovrebbe cambiare il sistema risarcitorio, immettendo in automatico tra i soggetti che trattano, anche l'ente gestore, nei confronti del quale si potrebbe introdurre l'azione diretta del danneggiato, parificando la sua posizione a quella degli altri soggetti coinvolti. Ma si sa, quando si tratta di incidenti stradali, ha sempre la meglio la semplficazione.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X