Sassi dal cavalcavia: il gestore dell'autostrada non paga i danni

Sassi dal cavalcavia: il gestore dell'autostrada non paga i danni La Cassazione: se i vandali lanciano pietre da un cavalcavia

La Cassazione: se i vandali lanciano pietre da un cavalcavia, la concessionaria di quel tratto autostradale non è tenuta a pagare i danni

2 Aprile 2015 - 07:04

No, non possiamo chiamarli semplicemente vandali, è troppo poco; questi signori sono potenziali assassini, che spesso causano danni alle auto, e provocano choc di un certo rilievo per chi guida: ci riferiamo a chi lancia i sassi dai cavalcavia delle autostrade. Al di là della preoccupazione per questo fenomeno sociale, spia di un malessere legato alla crisi e alla disoccupazione, il danneggiato a chi si rivolge per ottenere il risarcimento dei danni dovuti ai sassi lanciati dai cavalcavia? Secondo la sentenza della Cassazione (terza sezione civile) numero 6095 del 17 dicembre 2014, depositata il 26 marzo 2015, il gestore del tratto autostradale dal cui cavalcavia è stato gettato il sasso non ha nessuna responsabilità, e non è tenuto a rimborsare il danneggiato.

CHE COSA È SUCCESSO – Infatti, un automobilista, vittima del lancio di sassi nel 1992 (aveva riportato anche lesioni personali), ha iniziato una battaglia legale contro il gestore della strada, inizialmente vincendo: il Tribunale di Nola gli ha dato ragione. Perché la rete di recinzione, oltretutto squarciata, non poteva ostacolare il lancio di pietre: c'è quindi la piena responsabilità da parte del gestore, almeno stando al primo grado di giudizio. La Corte d'appello di Napoli ha però dato torto al guidatore, che per questo ha fatto ricorso per Cassazione. Per gli ermellini, me “l'assoluta contestualità del lancio e dell'incidente non ha lasciato al gestore alcun margine di intervento e che gli atti intenzionali estemporanei degli ignoti delinquenti non sono stati in alcun modo agevolati da comportamenti del gestore”. La concessionaria non poteva fare niente per prevenire l'evento dannoso, l'atto di quei delinquenti. La Corte asserisce che non risulta pertinente il richiamo alla violazione degli obblighi di vigilanza e manutenzione da parte del gestore.

NON POTEVA FARCI NULLA – Tutto ruota attorno all'articolo 2051 del Codice civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In questa situazione, secondo la Cassazione, il gestore ha provato il caso fortuito, non potendo prevedere il lancio di sassi. È però vero che parliamo del 1992, e che forse oggi – alla luce dei numerosi episodi di lancio di sassi dal cavalcavia – la Cassazione potrebbe avere un orientamento diverso. La condotta di ignoti integra il caso fortuito, essendo l'azione totalmente imprevedibile, ed essendo irrilevante dal punto di vista causale la presenza di squarci nella rete metallica attraverso cui i responsabili avrebbero avuto accesso al luogo di lancio.

NON GENERALIZZARE – Va anche detto che la responsabilità per le condizioni di manutenzione dei cavalcavia vanno valutate caso per caso: di base la competenza è dell'ente proprietario della strada che passa sopra l'autostrada, però non di rado esistono convenzioni (che risalgono anche a cinquant'anni fa, quindi si perdono nel tempo e nelle prassi sopravvenute, quindi c'è anche contenzioso in atto) secondo le quali il gestore autostradale provvede anche al cavalcavia. Insomma, l'automobilista stavolta ha perso, ma può darsi che in altri contesti le cose cambino.

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