Pirata della strada: sì all'arresto “in ritardo”

Pirata della strada: sì all'arresto “in ritardo” Lo ha sancito la Cassazione: legittimo l'arresto di un pirata della strada avvenuto presso l'abitazione del responsabile

Lo ha sancito la Cassazione: legittimo l'arresto di un pirata della strada avvenuto presso l'abitazione del responsabile

6 Febbraio 2012 - 08:02

Materia delicata e complessa quella trattata dalla Cassazione (terza sezione penale) con sentenza 3591 del 6 luglio 2011, depositata in cancelleria il 30 gennaio 2012: riguarda l'arresto di un pirata della strada, ossia di chi causa un incidente e poi scappa senza soccorrere la vittima. In estrema sintesi, l'arresto del pirata vale anche “in ritardo”: non è necessaria la flargranza (fermare il pirata immediatamente dopo il sinistro).

ALBANESE IN FUGA – La decisione degli ermellini trae origine da un episodio di cinque anni fa: un automobilista romeno, dopo aver causato un incidente, abbandona sul posto la macchina e fugge. Vìola, fra l'altro, l'articolo 189 del Codice della strada: “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona”. L'uomo fa perdere le tracce ma, dopo le verifiche sulla vettura, le Forze dell'ordine risalgono all'indirizzo del proprietario della macchina, che è il pirata stesso. E qui lo arrestano. L'albanese non ci sta, contestando l'arresto “in ritardo”, e si apre la battaglia legale. Il Tribunale di Vicenza non convalida l'arresto. Alla fine, la Cassazione ritiene legittimo l'arresto (e occhio, lo convalida senza rinvio): l'uomo non s'è fermato per prestare soccorso alla vittima del sinistro, considerando sussistente il presupposto della “quasi flagranza”. Infatti, spiegano la Corte suprema, “in materia di arresto, la nozione di 'quasi flagranza' enunciata nell'articolo 382 del Codice di procedura penale, non deve essere intesa in modo rigido e con esclusivo riferimento al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto: la previsione dell'arresto di chi venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima trova fondamento nell'esigenza di un legame materiale della persona con il fatto”.

LA LEGGE – Per capirci di più, vediamo cosa dice l'articolo 382 del Codice di procedura penale: “È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”. Già in passato la Cassazione aveva stabilito che, nell'ipotesi di flagranza a seguito di inseguimento, deve aversi riguardo alla continuità dell'azione: l'inseguimento ben può protrarsi per un tempo anche notevolmente lungo senza che per questo venga meno la flagranza.

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