Multa ZTL nonostante il permesso: valida se cambia la targa

Multa ZTL nonostante il permesso: valida se cambia la targa La Cassazione rigetta il ricorso di una società che aveva smarrito le targhe e le aveva cambiate: il permesso ztl andava rifatto e la multa è valida

La Cassazione rigetta il ricorso di una società che aveva smarrito le targhe e le aveva cambiate: il permesso ztl andava rifatto e la multa è valida

18 Marzo 2016 - 12:03

Con la sentenza n. 4325 depositata il 4.3.2016, la II sezione civile della Suprema Corte fa luce su una curiosa vicenda, relativa a un veicolo che, pur essendo stato autorizzato al transito nella ZTL del Comune di Terni, era stato multato proprio per un ingresso nel perimetro esclusivo, a causa del cambio di targa avvenuto in seguito a smarrimento. Il Giudice di Pace, decidendo secondo la propria sensibilità, aveva accolto l'opposizione al verbale di contestazione, riconoscendo che se un veicolo era stato autorizzato, allora poteva ben entrare, e che solo per una questione formale esso era stato oggetto di provvedimento sanzionatorio. Ma il Tribunale invece, in sede di gravame, aveva ribaltato la decisione del Giudice di Pace, condannando altresì al pagamento delle spese legali la società proprietaria del veicolo.

LA MULTA, L'OPPOSIZIONE, LA REVOCA DELLA SANZIONE Un caso del genere stuzzica l'osservatore, perché è un classico caso in cui il buon senso fa propendere per le ragioni del contravventore. Se io ho un veicolo autorizzato a circolare nella ZTL, una disavventura che mi porta a cambiare la targa non cambia il fatto che il mio veicolo è idoneo a circolare nella ZTL. O no? Il Giudice di Pace, definito non a caso anche “giudice di prossimità”, non ci pensa due volte e annulla il verbale. E' lo stesso veicolo, e il proprietario era in buona fede, quindi si applica l'esimente di cui all'art. 3, L. 689/81. Il Tribunale però, adito in appello dal Comune di Terni (però, che pervicacia!), ribalta tutto e condanna pure la società proprietaria del veicolo alle spese legali. Gli Ermellini confermano la decisione presa in appello: il permesso di circolare è legato alla targa quale unico elemento identificativo per riconoscere i veicoli autorizzati al transito nella ZTL. Quindi se la targa non era autorizzata, il veicolo non poteva entrare. E non ci poteva essere “buona fede”, perché con l'ordinaria diligenza, tale problema si sarebbe potuto evitare.

IL PERMESSO ERA IRREGOLARE? O APPARENTEMENTE IRREGOLARE? Il principale motivo di ricorso in Cassazione della società multata era basato sulla sostanziale apparenza della violazione. La condotta sanzionata non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 7, comma 14, C.d.S., perché il veicolo era stato autorizzato ed era cambiata solo la targa. Ma gli Ermellini confermano il ragionamento del Tribunale: con la concessione di nuova targa, il veicolo viene reimmatricolato ex novo, e dunque è un nuovo veicolo. Pertanto il permesso ZTL deve anch'esso essere rilasciato nuovamente. Sul piano giuridico, non c'è alcuna identità tra il veicolo che circolava lecitamente nella ZTL, e quello con la targa cambiata. Anche la questione dell'errore, quale esimente ex art. 3, L. 689/81, non viene ritenuta valida dai Giudici di Piazza Cavour. Esso è infatti un errore di diritto, e come tale dovrebbe potersi considerare inevitabile avuto riguardo al tipo di agente che ha messo in opera la condotta. Nel caso di specie, la società multata avrebbe dovuto sapere che cambiando targa, decadeva dal permesso di circolare nella ZTL e avviare subito la procedura per ottenere un permesso nuovo. Così la società ricorrente si vede confermare la multa e la condanna alle spese processuali di secondo grado di giudizio e Cassazione. Con ulteriore condanna al pagamento dell'importo pari a quello dovuto per il contributo unificato (misura punitiva: se fai ricorso per Cassazione e perdi integralmente, paghi una sorta di multa).

STORIA ASSURDA, SPECCHIO DELLA GIUSTIZIA ALL'ITALIANA  Al di là del fatto che si tratta di un episodio curioso, è inevitabile per chi opera a contatto con la giustizia italiana, lo scorgere in questa vicenda una sorta di cartina tornasole di alcuni tratti distorti e distorsivi nell'amministrazione giudiziaria del nostro paese. Da un lato, una vicenda che con il senso vero delle norme, c'entra poco. Se il veicolo di proprietà della società Alfa era autorizzato a circolare nella ZTL, il cambio di targa è un fatto puramente burocratico, che non cambia i requisiti sostanziali che il veicolo e la proprietaria avevano. Dall'altro lato, una vicenda, burocratica come abbiamo visto, e bagatellare, che prende quota e fa lavorare avvocati, magistrati e tribunali, per tre gradi di giudizio. Infine, la punizione: avete voluto tirarla fino in fondo? Adesso chi perde paga pegno, spese legali e costo supplementare pari all'importo del contributo unificato. Quindi abbiamo gente litigiosa che non china il capo davanti alla multa, avvocati che si danno da fare (e si sa in Italia sono, anzi siamo, troppi), magistrati che puniscono il soccombente, perché ingolfa i tribunali ed è noto che questo è un comportamento odioso per lo Stato che, incapace di amministrare la mole del contenzioso, accumula ritardi e multe dall'UE. Un quadretto significativo.

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