Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 45872/2010

Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 45872/2010 Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

19 Febbraio 2011 - 07:02

Circolazione stradale – Artt. 186, 189, 218 e 222 del Codice della Strada – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – Cumulo – qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida.

 

FATTO E DIRITTO

 

Il Procuratore generale di (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui in epigrafe pronunciata nei confronti di D. S. J. R. relativamente ai reati di cui agli artt. 186 e 189 C.d.S..

Lamenta che il giudice avrebbe omesso di applicare correttamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per entrambi i reati, non provvedendo al cumulo dei periodi previsti per ciascun reato.

Il ricorso è fondato.

Come è noto, nel caso di applicazione della sospensione della patente di guida in relazione ad una pluralità di reati, devono essere “cumulati” i vari periodi previsti per ciascun reato, con conseguente applicazione della sanzione in maniera autonoma e per l'intero.

Vale rilevare che, qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì “cumulare” i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida.

Infatti, al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive (art. 81 c.p.) o ad evitare restrizione troppo ampie della libertà personale (art. 307 c.p.p., comma 1 bis, che individua la possibilità di applicare cumulativamente le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, solo se si proceda per taluno dei reati indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a)). Per converso, nessuna limitazione è prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative, anche perchè, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso un solo reato e chi ha commesso più reati, importanti tutti l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (cfr., in senso conforme, Sezione 4^, 24 marzo 2009, Proc. gen. App. ancona ed altro in proc. S., nonchè, più di recente, Sezione 4^, 14 aprile 2010, Proc. gen. App. A. in proc. R.).

P.Q.M.

[La Corte] annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di (OMISSIS).

Fonte – semaforoverde.it

 

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