Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Determinazione della durata della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria della sospensione ...
Circolazione stradale – Art. 186 del Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – Determinazione della durata della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria della sospensione della patente di guida – Individuata la legge più favorevole, questa va applicata in toto, nella sua integralità, “dovendosi individuare il trattamento sanzionatorio più favorevole in base alla complessiva differenza normativa, e non in base ad un singolo e peraltro accessorio elemento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'11 aprile 2008 il Tribunale di (OMISSIS) – Sezione distaccata di (OMISSIS) – riconosceva R. A. colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S. e, riconosciutegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda, disponendo la sospensione condizionale della stessa; disponeva, altresì, la sospensione della patente di guida per la durata di un mese, “se non già presofferto”.
2.0. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di (OMISSIS).
Deduce che, rifluendo la fattispecie nella previsione di cui al comma 2, lett. a), della norma incriminatrice, illegittimamente il giudice era partito da una pena base di Euro 450,00, quella minima essendo edittalmente stabilita in Euro 500,00; ed altrettanto illegittimamente aveva determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in un mese, a fronte del minimo edittale di tre mesi.
2.1. Il difensore dell'imputato ha prodotto una memoria, con la quale, premesso che “le censure colgono nel segno”, conclusivamente chiede che questa Suprema Corte “proceda direttamente alla determinazione della pena ex art. 620 c.p.p., lett. l)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.0. Il ricorso è fondato.
Infatti, per quanto riguarda la determinazione della pena in effetti, a seguito delle modifiche all'art. 186 C.d.S., comma 2, introdotte con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convenite, con modificazioni, in L. 2 ottobre 2007, n. 160, per la violazione del disposto di cui al comma 2, lett. a) della predetta norma incriminatrice è prevista l'ammenda da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00: in tale ipotesi nella specie si versa, lo stato di ebbrezza essendo stato accertato solo per indici sintomatici; ed essendo stato il reato commesso il (OMISSIS), trova applicazione la nuova sanzione più favorevole all'imputato rispetto al regime sanzionatorio pregresso (arresto fino ad un mese e ammenda da Euro 258,00 ad Euro 1.032,00).
Erroneamente, perciò, il giudice, nella determinazione della pena, è partito da quella base di Euro 450,00: in realtà, come s'è detto, quella minima edittale è di Euro 500,00, che diminuita di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche, comporta la definitiva pena di Euro 334,00.
3.1. Analogamente è da dire per la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Vero è che la pregressa disciplina tale durata indicava da quindici giorni a tre mesi, mentre la nuova la determina da tre a sei mesi; ma, una volta individuata la legge più favorevole, questa va applicata in toto, nella sua integralità, “dovendosi individuare il trattamento sanzionatorio più favorevole in base alla complessiva differenza normativa, e non in base ad un singolo e peraltro accessorio elemento” (così Cass., Sez. 4, 14 luglio 2008, n. 33397).
La durata di tale sanzione amministrativa accessoria non poteva, dunque, essere inferiore a tre mesi ed illegittimamente il giudice l'ha determinata in un mese.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata su tali punti; e poichè le relative statuizioni possono essere direttamente rese in questa sede, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), (come lo stesso difensore dell'imputato prospetta), l'annullamento va disposto senza rinvio, determinandosi la pena e la durata della sanzione amministrativa accessoria nelle predette misure.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed alla durata della sanzione amministrativa accessoria; determina la prima in Euro 334,00 e la seconda in mesi tre.
Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code