Breve fermata? Omissione di soccorso

Breve fermata? Omissione di soccorso In caso di incidente

In caso di incidente, chi si ferma solo pochi istanti senza farsi identificare, è come se fuggisse subito: così la Cassazione

19 Luglio 2012 - 04:07

La Cassazione si occupa di un caso particolare, con la sentenza (della quarta sezione penale) 27055 del 15 maggio 2012, resa nora il 10 luglio scorso: non siamo di fronte al classico pirata della strada, che causa un incidente e poi fugge senza prestare soccorso; ma a un automobilista che provoca un sinistro, si ferma per pochi istanti senza farsi identificare, e poi scappa senza soccorrere la vittima. Secondo gli ermellini, si tratta comunque di reato omissione di soccorso.

QUALE NORMA – La Cassazione richiama l'articolo 189 del Codice della strada, comma 1: “L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno alla persona”. E il comma 6: “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal Codice di procedura penale, ed è possibile procedere all'arresto”.

TRIPLA CONDANNA – Così, lo scooterista che anni fa si era fermato solo un istante dopo l'incidente, è stato condannato prima dal Tribunale di Catania, poi dalla corte d'Appello e ora dalla Cassazione. Con lo specchietto retrovisore aveva urtato violentemente il fianco destro di un pedone (un appuntato dei Carabinieri), mentre questi si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. L'uomo era stato sbattuto contro una vettura parcheggiata lì vicino e poi si era accasciato per terra. Un collega del Carabiniere, riconosciuto lo scooterista (fermatosi pochi istanti) lo aveva chiamato, ma il motociclista era scappato pronunciando parole ingiuriose all'indirizzo dei Carabinieri. Respinta del tutto la tesi del difensore dello scooterista: “Non vi era necessità di soccorso per la conclamata presenza di altri potenziali soccorritori e per l'assenza di danni immediati o ferite evidenti. E doveva anche considerarsi che [lo scooterista] non si era dato alla fuga, ma anzi era ritornato sul posto per accertarsi delle condizioni del Carabiniere, allontanandosi solo dopo aver constatato che non aveva bisogno di aiuto”. Secondo la Cassazione, “il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica”. Una sentenza ineccepibile.

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