Autovelox, nulla la multa in centro abitato se non vi è la contestazione immediata

Autovelox, nulla la multa in centro abitato se non vi è la contestazione immediata Con Sentenza n. 884 / 07 dei 20.2-20.3.2007

Con Sentenza n. 884 / 07 dei 20.2-20.3.2007, il Giudice di Pace di Viterbo respingeva il ricorso proposto dall'Avv. V. S. avverso il verbale di contestazione n. 1061 V /2006/V Prot. 1907/2006 ...

9 Ottobre 2010 - 07:10

Tribunale di Viterbo

 

Sentenza 23 giugno 2010, n. 467

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VITERBO

 

In composizione monocratica, in persona del GOT dr. Vincenzo FARRO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa Civile in grado d’Appello iscritta al n. 1418 anno 2008

posta in deliberazione all’udienza del 18.2.2010 e vertente

TRA

S. V., elettivamente domiciliata in Viterbo, Via A. Pacinotti, 5 presso lo Studio dell’AVV. Raffaello Maria Cirilli, che la rappresenta e difende, in forza di delega a margine del ricorso in Appello;

appellante

CONTRO

Comune di Monte Romano, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Acquapendente,Via A. Gramsci, 7, presso e nello Studio degli Avv.ti Rita Burchielli e Daniele Ronchini che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per Notar Giovanni Parasassi del 13.10.2006, Rep.75247 (in forza di delibera della Giunta Comunale n. 65 del 2.5.2006);

appellato

Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Viterbo, n. 884/07 dei 20.2-20.3.2007.

FATTO E DIRITTO

Con Sentenza n. 884 / 07 dei 20.2-20.3.2007, il Giudice di Pace di Viterbo respingeva il ricorso proposto dall’Avv. V. S. avverso il verbale di contestazione n. 1061 V /2006/V Prot. 1907/2006 redatto dalla Polizia locale del Comune di Monte Romano, per violazione di cui all’art. 148-comma 8°, Codice della Strada;

l’opposizione era fondata sulla mancata contestazione immediata dell’infrazione;

il discorso si estendeva, necessita, alla qualificazione del tratto di strada sul quale era stata rilevata l’infrazione e alla legittimità della rilevazione stessa, nel tratto di strada interessato, a mezzo dell’apparecchiatura Velomatic 512 (vecchia generazione );

si deve intanto costatare che, per un qualche disguido, la Sentenza impugnata confonde le date, atteso che, in epigrafe, dichiara:” Vista la legge 689/81, all’udienza del 28.02.06, udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato….”, mentre la Sentenza stessa risulta redatta il 20.2.2007, depositata il 20.3.2007;

dal verbale d’udienza, (che è del 28.02.2007) risulta che “ nessuno compare per il Comune di Monte Romano”;

nel fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado non risulta alcuna comparsa redatta nell’interesse del Comune opposto;

però, nell’intestazione della Sentenza, il Comune di Monte Romano risulta rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Ronchini;

leggendo lo “svolgimento del processo”, il mistero aumenta, ove si consideri che è riportato quanto segue: “Si costituiva l’Amm.ne opposta mediante il deposito degli atti relativi al procedimento, nonché comparsa di costituzione risposta e, all’udienza di comparizione, il suo difensore concludeva con la richiesta di conferma del verbale opposto”;

dagli atti risulta che vi è stata una sola udienza (28.02.2007) nella quale “ nessuno compare per il Comune di Monte Romano”;

la comunicazione del deposito della sentenza, in data 20.03.2007 (n. 4045), è notificata al Comune, direttamente presso la propria sede e non al costituito difensore;

comunque, in appello, il Comune appellato si è costituito con difesa tecnica, insistendo per il rigetto dell’appello;

con vittoria di spese, competenze ed onorario;

l’appellante ripercorre tutte le argomentazioni di cui al ricorso, censurando la Sentenza impugnata che non avrebbe recepito, a dire dell’appellante, principii adottati, in casi analoghi, da altri Giudici di Pace della stessa sede;

l’appello appare fondato e meritevole d’accoglimento;

per mettere ordine, nel materiale di causa e nel thema decidendum,è necessario ricordare due punti non controversi:

l’infrazione è stata rilevata al Km 14,800 della SS1 bis Aurelia;

il centro abitato del Comune di Monte Romano (come risulterebbe da delibera della GC n 226 /1997) inizia dal Km. 13+200 e termina al Km. 14 + 930;

anche se il Comune appellato ha omesso di ottemperare a quanto il Giudice aveva disposto con l’ordinanza del 18.9.2008, si può ritenere la circostanza non in contestazione, stando anche a quanto affermato, a verbale dell’udienza 6.11.2008, dalla difesa dell’appellato Comune;

il punto controverso è se, trattandosi di strada urbana, interna al centro abitato, possa ritenersi che l’accertamento della violazione debba essere contestato immediatamente;

fondamentale è, al riguardo, il quarto comma dell’articolo quattro della Legge 1° agosto 2002, n. 168, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002;

recita, detto quarto comma:

“Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.;

questa deroga, al fondamentale principio della contestazione immediata, letta da sola, enucleata dal contesto, ha portato all’errato giudizio del primo Giudice, giudizio del quale si duole, a ragione, parte appellante;

infatti, si deve leggere, il riportato quarto comma, nel contesto dell’articolo tutto, in primis il comma primo che recita:

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi’ utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.;

limitata così, alle autostrade e alle strade extraurbane, l’adozione dei fin troppo noti mezzi tecnici di controllo, resta da esaminare perché mai si sia ritenuto di rilevanza alcuna il fatto che il tratto di strada, nel quale è stata rilevata l’infrazione, è “ centro abitato”, secondo il portato di una delibera mai prodotta dal Comune opposto, ma non contestata, da questi, nel merito;

a tutto voler concedere, appare ardito il concatenamento logico: installazione dei noti dispositivi = non necessità della contestazione immediata (anche in pieno centro abitato);

in verità, ad una tale conclusione pare pervenuta la S.C.,in più pronunce (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2009, n. 10156, in Arch. giur. circ. 2009, 904; Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2005, n. 20873) dalle quali pare doversi ricavare il principio che, comunque, centro abitato o meno, non vi sia mai obbligo di contestazione immediata, quando il rilevamento avvenga a mezzo di apparecchiatura (Velomatic 512) che consente l’accertamento della velocità solo dopo il passaggio del veicolo;

una tale considerazione lascia scoperto un lato del discorso:

ferma restando l’insindacabilità, da parte del giudice ordinario, delle scelte organizzative della P.A., in termini d’uomini e mezzi, non pare che si possa lasciar arbitra la P.A. di comprimere o negare un diritto del cittadino (nello specifico, contravventore) che, nel sistema normativo vigente, pare dover essere, di norma, salvaguardato, eccezion fatta per le specifiche deroghe di legge, alle quali si è appena fatto riferimento;

id est: faccia, la P.A, come meglio ritiene ad organizzarsi;

tuteli, il giudice ordinario, i diritti fondamentali dei cittadini, tra i quali, quello alla contestazione immediata delle infrazioni de quibus, quando sia possibile, non è certo l’ultimo;

sia chiaro: non deve il giudice ordinario sindacare il modo di organizzarsi della P.A, ma può sindacarne l’effetto, quando questo sia il tentativo della P.A. di rendere la vita difficile ai cittadini e di sottrarsi, normalmente, ad ogni dovere di lealtà, responsabilità, buona fede e correttezza (art. 97 -1° comma- Costituzione);

fatti i dovuti rapporti, il comportamento della P.A., nella specie, sembra assimilabile al comportamento di chi si è messo nello stato d’incapacità di intendere o di volere, al fine di prepararsi una scusa (art. 87 c.p.);

si tratta come noto delle c.d. actiones liberae in causa;

la P.A., cioè, secondo criteri che non sono sindacabili dal giudice ordinario, sceglie di usare un’apparecchiatura (vecchia generazione) che consente il rilevamento della velocità solo dopo il passaggio del veicolo;

sempre la P.A., secondo criteri che non sono sindacabili dal giudice ordinario, sceglie di utilizzare una sola pattuglia per presidio all’apparecchiatura;

il risultato è inevitabile: la contestazione immediata è impossibile;

impostato così il discorso, pare esservi una frode alla legge;

il giudice ordinario declassato a muto (e impotente) testimone;

le cose non devono stare così;

il tutto, sia chiaro, va inteso cum grano salis;

tornando allo specifico, il discorso della doppia pattuglia, prospettato dalla ricorrente poi appellante, visto da diversa angolazione, può meritare un più approfondito esame;

invero, la doppia pattuglia, in centro urbano e in presenza della nota apparecchiatura, o di altra più antiquata, denoterebbe la volontà dell’amministrazione di voler rispettare l’impianto normativo complessivo nella specifica materia;

sia chiaro: ad impossibilia nemo tenetur;

non si può escludere che un pazzo criminale possa percorrere un centro urbano a duecento l’ora;

in casi simili, la doppia o la tripla pattuglia sarebbero comunque insufficienti;

ma un caso simile non farebbe giurisprudenza, mentre è concreto il rischio che il fantasticarlo possa portare (recte: abbia già portato) ad una forma di guerra preventiva;

l’art. 200 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285, contiene un’enunciazione di principio, sia riguardo alla regola, sia riguardo all’eccezione, che sta all’interprete riempire: con il buon senso, col senso della Giustizia, con il rispetto per tutti i consociati, tra i quali sono compresi, piaccia o meno, quelli che superano, anche di soli 5 o 10 Km. orari, un limite di velocità;

il combinato disposto di tutte le norme sopra richiamate sarebbe da ritenere una vera e propria superfetazione, alla luce delle massime appena ricordate della S.C.;

se la contestazione immediata non è mai dovuta, non si comprende quale sia la ragion d’essere del famoso quarto comma dell’articolo quattro della Legge 1° agosto 2002, n. 168;

il contesto normativo porta a ritenere che , nel centro urbano, non debba trovar ragion d’essere la deroga di cui all’articolo appena cennato;

ciò, per la semplice ragione che detto quarto comma va interpretato alla luce della disposizione di cui al primo comma della stessa disposizione di Legge;

nei centri urbani, in sostanza, indipendentemente ed a prescindere dal come e perché siano stati installati (più o meno antiquati) apparecchi di rilevamento a distanza, il principio di contestazione immediata deve ritenersi vigente;

libera, quindi, la P.A, di scegliere le modalità organizzative, in termini di uomini e mezzi, ma non libera dall’obbligo di rispettare la Legge;

quando, poi, la P.A., utilizzando, a proprio giudizio, uomini e mezzi, secondo un criterio non sindacabile dal giudice ordinario, finisca comunque col violare diritti dei cittadini, è evidente che, da quel risultato (non encomiabile) si deve prescindere;

il risultato, perseguito o meno, ma comunque conseguito dalla P.A. va disatteso;

nel senso indicato, è anche, per quanto in questa sede può valere, la Circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. 19333/2007 Roma, 9 novembre 2007 FAX AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA – LORO SEDI – OGGETTO: Art. 4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito, con modifiche nella

Legge 1.8.2002 n. 168, nella quale si precisa:

“Il D.L. 20-6-2002 n. 121, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, all’art. 4, ha introdotto una nuova disciplina che legittima l’accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed mezzi tecnici di misurazione della velocità, senza richiedere che l’impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate. La norma cioè ha introdotto un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della Strada, qualora l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della Strada, avvenga su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi (inerenti alla natura della strada stessa), è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.

Ne discende che, fuori dei casi tassativamente descritti dalla norma, è doveroso continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, procedendo all’immediata contestazione della violazione con il diretto intervento di un organo di polizia
stradale, anche per l’indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (come già evidenziato con la Circolare ministeriale n. 300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000)”;

l’Appello è accolto;

la Sentenza impugnata va riformata;

il ricorso, proposto dall’Avv. S. V., è accolto e, di conseguenza, è annullato il verbale impugnato;

una qual certa confusione normativa, in subiecta materia, è giusto motivo, a giudizio del Tribunale, per compensare le spese del doppio grado, per intero, tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, in persona del GOT, dr. Vincenzo Farro- definitivamente pronunciando sull’Appello di cui in epigrafe, così provvede:

accoglie l’Appello;

in riforma dell’impugnata Sentenza, accoglie il ricorso proposto dall’Avv. S. V. ed annulla il verbale impugnato;

compensa le spese del doppio grado, per intero, tra le parti.

Così deciso in Viterbo, addì

IL G O T

dr. Vincenzo FARRO

fonte – paoloalfano.it

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