Abortì per un incidente: congruo il risarcimento di 12 mila euro

Abortì per un incidente: congruo il risarcimento di 12 mila euro La cassazione ha respinto la richiesta della quantificazione specifica del risarcimento per danno esistenziale per la perdita del nascituro: bastava la somma già concessa in appello

La cassazione ha respinto la richiesta della quantificazione specifica del risarcimento per danno esistenziale per la perdita del nascituro: bastava la somma già concessa in appello

3 Settembre 2011 - 01:09

Con una sentenza del 23 giugno scorso, depositata il 31 agosto, la corte di cassazione ha ritenuto equo il risarcimento di 12 mila euro concesso a una donna che, nel marzo 1991, era rimasta ferita in un incidente stradale tra la sua vettura e una Opel Kadett che aveva sorpassato un furgone delle Poste superando la doppia linea continua. In seguito all'incidente la donna, che non sapeva di essere incinta, aveva abortito.

TUTTI SCONTENTI – Nel primo procedimento giudiziario originato dal sinistro, svoltosi nel febbraio 2005, il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto alla donna la somma di 30.336 euro quale risarcimento per le lesioni personali subite. Entrambe le parti erano ricorse in appello: l'automobilista colpevole per tentare di dimostrare la sua non-colpevolezza o, almeno, una sua responsabilità parziale, la vittima per vedersi invece aumentare l'importo del risarcimento in quanto, in seguito alle lesioni, aveva dovuto sottoporsi ad aborto terapeutico, perdendo così il suo quarto figlio. Da rilevare, però, che la gravidanza, al momento dell'incidente, non era nota neppure alla vittima, incinta da poche settimane. Nel 2008 la corte d'appello di Napoli aveva respinto le motivazioni della parte ritenuta responsabile del sinistro e accolto parzialmente quelle della seconda, che s'era vista aumentare il risarcimento a 37.586 euro, più gli interessi nel frattempo maturati, proprio in virtù del danno subito a causa dell'interruzione della gravidanza. Tuttavia, nessuna delle due parti era rimasta soddisfatta: la danneggiata era quindi ricorsa in cassazione insieme al marito e ai tre figli, mentre la responsabile del sinistro aveva opposto un controricorso e anche un ulteriore ricorso incidentale, mentre al ricorso principale si era opposta anche la compagnia assicuratrice del furgone delle Poste.

NIENTE “DUPLICAZIONE RISARCITORIA” – Partiamo prima dal ricorso incidentale, con il quale la controparte ha tentato di mettere in dubbio l'esatta ricostruzione dell'incidente stradale sottolineando che anche la vittima aveva violato il Codice della Strada e, inoltre, di ottenere il concorso di colpa. Il giudice di cassazione, però, ha respinto entrambe le richieste. Per quanto riguarda invece il ricorso principale, i legali della donna rimasta ferita domandavano se  «le lesioni patite con postumi permanenti del 10% e l'interruzione di gravidanza non dovessero comportare un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico». Tuttavia, il giudice s'è opposto ritenendo sensate le decisioni della corte d'appello che già aveva elevato il risarcimento del danno morale a 12 mila euro, una somma, si legge in quella sentenza, «di gran lunga superiore a quella che normalmente si riconosce» alla quale i giudici di secondo grado erano giunti proprio in virtù dell'aborto terapeutico, peraltro resosi necessario per una gravidanza della quale la vittima era ignara, e per il quale, quindi, «non poteva dirsi che avesse subito una sofferenza sconvolgente». Quindi, la richiesta di liquidazione del danno esistenziale avanzata dalla vittima, dal marito e dai figli, a loro parere dovuto «alla lesione della sfera affettiva per la perdita del nascituro», è stata respinta. Anche qui il giudice di cassazione ha confermato la decisione del collega d'appello, secondo il quale, accogliendo la richiesta, «si finirebbe per compiere una duplicazione risarcitoria, liquidando due  volte la pecunia doloris per le medesime privazioni». In altre parole, la cassazione ha ritenuto congruo un risarcimento di 12 mila euro per il danno subito a causa di un aborto causato da un sinistro della strada e, rigettando integralmente i motivi di tutti i ricorsi, ha ritenuto che le spese processuali (3.200 euro più quelle generali e accessorie) debbano essere compensate tra le parti.

 

 

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2 Commenti

Carlo
17:31, 3 Settembre 2011

E adesso sappiamo che uccidere un bimbo ti costa solo 12.000 ?.Triste.

Antonio
16:25, 4 Settembre 2011

Come è evidente la legge riconosce il bambino fin dal concepimento, Sarebbe quindi il caso di dare a tutti i concepiti il diritto a vedere la lcue del sole.AG

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