Cani in autostrada: non è sempre del gestore la colpa dell'incidente

Cani in autostrada: non è sempre del gestore la colpa dell'incidente Perde il ricorso un automobilista che si era visto sbucare improvvisamente due cani in autostrada: è colpa di chi li ha abbandonati

Perde il ricorso un automobilista che si era visto sbucare improvvisamente due cani in autostrada: è colpa di chi li ha abbandonati, non del gestore

7 Giugno 2012 - 10:06

La Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n. 7037/12, depositata il 9 maggio 2012, non concede il risarcimento per omessa custodia della strada a un automobilista coinvolto in un incidente per l'improvviso sbucare di due cani nel mezzo della carreggiata di un'autostrada del sud. Nonostante le numerose pronunce precedenti, la Suprema Corte questa volta esclude la colpa del gestore, perchè mentre non era stata dimostrata alcuna mancanza da parte di questo. Dagli atti si evince che i cani siano stati abbandonati da uno sconosciuto, unico responsabile dei danni da questi causati.

LA RECINZIONE ERA INTEGRA – Le autorità intervenute avevano verbalizzato che la recinzione nel tratto di strada dove era avvenuto l'incidente era integra. Ciò ha portato i Giudici di merito e di legittimità a ritenere che non si potesse ascrivere al gestore dell'autostrada la responsabilità per l'attraversamento improvviso di due cani, che aveva costretto l'automobilista a una manovra improvvisa terminata contro il guard rail. In particolare la recinzione non era breve, dunque l'ipotesi più probabile era che qualcuno avesse abbandonato i due cani lungo l'autostrada e questi vi stessero vagabondando. L'ipotesi dell'abbandono era stata ritenuta valida dal Giudice di merito anche perchè non distante dal punto dell'incidente vi era una stazione di servizio, luogo idoneo a favorire l'abbandono degli animali. Poiché il fatto del terzo, qualificabile come “caso fortuito”, esclude la responsabilità del custode, il gestore dell'autostrada non viene condannato al risarcimento dei danni causati dai cani.

RESPONSABILITA' PRESUNTA, NON OGGETTIVA. – Gli Ermellini mettono un filtro al sempre più largo riconoscimento della responsabilità da custodia nei “danni da insidia stradale”. Il principio espresso dalla Suprema Corte sposa la tesi che il gestore delle strade non può controllare 24 ore su 24 tutto il tratto viario da lui gestito. La sentenza definisce “presunta” e non oggettiva la responsabilità del custode, che infatti può venire superata dal fatto del terzo. Poiché dagli atti appare più probabile l'abbandono di un terzo anziché un problema di protezione della carreggiata, la responsabilità del custode è da escludersi per il ricorrere del c.d. “caso fortuito”, costituito appunto dal fatto del terzo. Nella foto un cane salvato in autostrada da un'automobilista lo scorso Natale (news qui).

di Antonio Benevento

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