
il Comune ha avuto torto non solo su multe comminate dall'apparecchio di viale Etruria.
Siamo ancora all'inizio, ma per il Comune di Firenze sembra mettersi male la battaglia legale sugli Autovelox illegali: l'altro giorno, i giudici di pace hanno accolto una trentina di ricorsi. Ma quel che è peggio è che il Comune ha avuto torto non solo su multe comminate dall'apparecchio di viale Etruria, palesemente illegale (se non altro perché quasi invisibile e mal segnalata): i giudici hanno iniziato a ritenere che neppure le postazioni degli altri viali siano in regola, perché nessuna di quelle strade e classificata come urbana di scorrimento (l'unico tipo di via urbana dove la legge consente queste postazioni, che vanno comunque autorizzate dal prefetto).
Insomma, sono state accolte le tesi dell'Aduc e c'è una sconfessione anche dell'operato del prefetto. Mancanza di controlli seri sul Comune? Volontà di coprirne le decisioni? Ignoranza delle leggi? O, semplicemente, disapplicazione tacita delle leggi, per la consapevolezza che norme del genere in molti casi sono ingiustamente restrittive per chi tutela la sicurezza?
Marco
19:19, 23 Febbraio 2011Ho avuto occasione di redigere anche io un ricorso afferente un'infrazione del codice della strada, accertata tramite una delle postazioni di rilevamento della velocità situate in città (Viale Matteotti). A mio avviso le opposizioni – oltrechè sulla mancanza dei requisiti per l'intallazione di dispositivi automatici sulle strade fiorentine – andrebbero strutturati tenendo presente anche altre patologie tali, a mio avviso, da comportare la nullità dei verbali.in via preliminare, mi preme evidenziare come nel caso di specie tutti i verbali siano in primo luogo impugnabili per un vizio che comporta l'illegittimità della notifica. Infatti, su tutti i verbali oggetto della opposizione che ho redatto essi risultano avere come mittente CENTRO SERVIZI SIN CPO PAVIA (??!!??) e se non bastasse risalendo al tracciato della notifica dal sito delle poste essi risultano tutti spediti da BOLOGNA!!!!!Quanto esposto oltre ad essere assai curioso è la prova non smentibile che al procedimento di notifica dei verbali partecipano soggetti estranei all'ente accertatore. Diversamente non si capisce a quale titolo detti verbali siano spediti da BOLOGNA. E' quindi evidente che il Comune di Firenze ha appaltato queste notifiche ad una società privata il che rende palesemente illegittimo il procedimento di notifica.E' infatti pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la partecipazione alle operazioni di notifica di un soggetto esterno all'amministrazione rende la notifica addirittura INESISTENTE. Evito di entrare nello specifico ma mi rendo comunque disponibile per eventuali chiarimenti.In secondo luogo a mio avviso bisognerebbe strutturare gli atti di opposizione in modo che, qualora il GdP dovesse ritenere le strade su cui si trovano gli autovelox in questione quali strade urbane di scorrimento, vengano adeguati a tale qualifica anche i limiti di velocità ivi imponibili. Potete ben capire che in molti casi un riconoscimento su dette strade di un limite di velocità di 70 Km/h comporterebbe il venir meno di molte delle infrazioni accertate e la riduzione di altre (per intendersi i punti sulla patente verrebbero detratti solo a chi viaggiava oltre 80 km/h)Infine dai verbali non risulta in modo alcuno traccia della obbligatoria verifica sul funzionamente delle posizioni autovelox in questione. E' evidente che quest'ultimo vizio potrebbe essere facilmente sanato dal Comune depositandone prova in atti?.. sempre che questa prova esista e venga effettivamente prodotta in causa.Se non bastasse, mi preme evidenziarVi che con una recente pronuncia (del 15 febbraio 2011) la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso simile a quello degli autovelox fiorentini.Più precisamente secondo la Suprema Corte non rientra nell'ambito dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione la scelta dei luoghi in cui posizionare gli autovelox ma deve avvenire nel pieno rispetto dei parametri contenuti nel Codice della strada.Pertanto i comuni, secondo detta sentenza, non possono discrezionalmente includere una strada nell'elenco contenuto nel decreto del Prefetto.Tanto Vi dovevo, a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti sui punti che ho portato alla Vostra attenzionemarco.verrini@libero.it