Animale investito: c'era il cartello? Niente risarcimento

Animale investito: c'era il cartello? Niente risarcimento Un cinghiale

Un cinghiale, sbucato dalla boscaglia, era finito contro un'auto in transito: nessun indennizzo

14 Febbraio 2014 - 07:02

È vero che ogni incidente fa storia a sé, e che le interpretazioni dei giudici sono molto soggettive quando di parla di sinistri (così difficili da ricostruire), ma la vicenda rappresenta un precedente di una certa importanza. Vediamo di che si tratta. In una calda giornata dell'agosto 2006, all'alba, in Liguria, lungo la strada provinciale che porta a Beverino (La Spezia), una donna (Roberta B.) è al volante di una macchina di proprietà del passeggero (Loris B.). All'improvviso, sbuca un cinghiale, che la guidatrice non riesce a schivare: l'impatto è così forte da causare danni al mezzo e ferite alla donna (nonché, è presumibile, all'animale). Sul luogo intervengono i carabinieri, che ascoltano i testimoni e redigono il verbale dell'accaduto.

PRIMO ROUND – La signora si rivolge al giudice di pace Gian Carlo Del Santo per chiedere il risarcimento dei danni al gestore della strada: esige il rimborso dalla Provincia della Spezia e dalla Regione Liguria in via solidale. La ricorrente vince (solo per la vettura, 2.800 euro, più le lesioni fisiche della donna): il giudice divide il risarcimento del danno tra i due enti individuando nella Regione la responsabilità in qualità di gestore della fauna selvatica e nella Provincia per la gestione della strada dove nulla aveva fatto per evitare in concreto l'attraversamento degli animali. Ma la Provincia impugna ricorso in appello attraverso il suo legale, avvocato Roberto Benvenuto.

SENTENZA RIBALTATA – E qui c'è la sorpresa: il Tribunale, nella persona del giudice Laura Rotolo, dà ragione alla Provincia, ritenendo che non sussista il nesso causale tra il danno subìto e la responsabilità colposa della Provincia. La chiave di tutto, in parole povere, sono i cartelli (presenti sul tratto di strada “incriminato” che avverte della possibile presenza di animali selvatici vaganti (come quello nella fotografia): comporta di rallentare o fermarsi e di non suonare se gli animali danno segno di spavento, e in generale di tenere un comportamento prudente. La strada infatti era dotata di cartelli indicanti il pericolo di animali e di lampade idonee per la illuminazione, secondo quanto riferito dai testimoni. Nella sentenza si legge che “non appare possibile recintare le zone boschive e apporre delle barriere, vista la loro estensione”. Insomma, la Provincia è riuscita a provare il caso fortuito, ossia di aver preso tutte le misure possibili per evitare il sinistro, e le domande risarcitorie sono state integralmente rigettate. Il giudice ha anche compensato le spese legali vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale al riguardo. Il Tribunale non ha ritenuto di esaminare neppure l'appello incidentale proposto dalla Regione Liguria con gli avvocati Tullio Truppa e Marina Crovetto essendo le argomentazioni provinciali sufficienti per l'annullamento della sentenza di primo grado.

SUL CASO FORTUITO – La giurisprudenza è molto varia in merito al caso fortuito. Per citare un altro esempio sfavorevole a chi guida, la Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n. 10643/12, depositata il 26 giugno 2012, non ha concesso il risarcimento per omessa custodia della strada a un automobilista finito contro il guardrail in una strada di Agrigento, a causa di una macchia d'olio. Gli ermellini hanno confermato infatti le decisioni delle corti territoriali che hanno considerato “caso fortuito” la presenza di una macchia d'olio sull'asfalto. Quando il vizio della cosa demaniale non è “intrinseco” alla cosa, ma estrinseco, temporaneo e dovuto a terzi, la colpa non può essere del gestore del bene pubblico. Invece, nel caso di buche o altre difformità su strade all'interno del perimetro urbano, la Cassazione ha chiaramente sostenuto che la pubblica amministrazione ha sempre la possibilità di custodia, per cui non è ammissibile la prova contraria sul punto (sentenza 6 luglio 2006, n. 15384). Secondo tale pronuncia, “figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato”. Come a dire che il gestore deve pagare i danni.

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