Risarcimento diretto ANIA, l’esperto risponde

Risarcimento diretto ANIA, l’esperto risponde Sempre più in fermento il settore RCA: per ora

“Dal 1 febbraio, con l’introduzione per legge del risarcimento diretto, ci troveremo di fronte ad un grande cambiamento nel mondo delle assicurazioni auto. In caso di incidente tra due veicoli, se pensi di avere ragione, anche solo in parte, devi chiedere il rimborso alla tua compagnia anziché a quella del veicolo che ti ha danneggiato. […]

11 Maggio 2010 - 10:05

“Dal 1 febbraio, con l’introduzione per legge del risarcimento diretto, ci troveremo di fronte ad un grande cambiamento nel mondo delle assicurazioni auto. In caso di incidente tra due veicoli, se pensi di avere ragione, anche solo in parte, devi chiedere il rimborso alla tua compagnia anziché a quella del veicolo che ti ha danneggiato. E’ la tua assicurazione, infatti, che ti risarcirà i danni. Inoltre, compilando il modulo blu, tutto diventerà più facile. Se siete d’accordo su come è avvenuto l’incidente, firmatelo insieme: il risarcimento sarà più veloce. Il tuo assicuratore ti darà l’assistenza necessaria e ti dirà cosa fare, guidandoti in una procedura che da oggi diventa più semplice che mai.”

RIVOLUZIONE PER I RISARCIMENTI Ecco come l’ANIA presenta sul proprio sito la grande novità dell’indennizzo diretto. Sembra che con questa nuova metodologia di risarcimento le cose per i consumatori cambieranno… in meglio una volta tanto!

Anche se non mancano le critiche di chi è stato tagliato fuori dal provvedimento. Infatti da adesso in poi tutte le spese sostenute dal danneggiato per consulenza e assistenza professionale diverse da quelle medico-legale non devono considerarsi spese accessorie; ovvero, il danneggiato se vuole rivolgersi all’avvocato lo deve fare a proprie spese…. Per maggiori informazioni visitate questo link. Quindi tutti i professionisti del settore infortunistica avranno un futuro incerto. Ma c’è qualcuno che dice che se la siano cercata, visto che i costi di questi consulenti erano troppo elevati, a danno delle assicurazioni che dovevano risarcire le spese…

FAQ RISARCIMENTO DIRETTO Comunque, per meglio chiarire il tutto abbiamo chiesto ad un Ispettore Assicurativo, di una grossa compagnia assicurativa, di spiegarci meglio la questione.

Ecco quindi la risposta a numerose domande.

– Cosa è?

– Da quando?

– Qual è la novità?

– Cosa fare?

– Cosa deve contenere la richiesta danni?

– Quando si applica il Risarcimento Diretto?

– Cosa viene risarcito?

– Per i danni del terzo trasportato chi risponde?

– Quando il risarcimento viene accettato, quali sono i tempi di pagamento?

– Si può integrare successivamente la richiesta danni?

– Le spese legali?

– Se non siete soddisfatti del risarcimento?

– Dove trovare maggiori informazioni?

COSA E’? Se il danneggiato si ritiene non responsabile, anche solo in parte, deve rivolgersi alla propria compagnia di assicurazioni per il sinistro avvenuto tra due veicoli a motore, con targhe italiane e regolarmente assicurati per l’RCA con compagnie che hanno aderito alla convenzione.

Per le imprese aderenti si veda la sezione dedicata sul sito ANIA , in ogni caso tutte le imprese italiane (ovvero le imprese che hanno sede legale in Italia) sono obbligate ad aderire.

DA QUANDO? A partire dal 1° febbraio 2007, per i sinistri accaduti dopo tale data.

QUAL’E’ LA NOVITA’? La nuova procedura prevede che il danneggiato deve rivolgersi alla propria compagnia per il risarcimento anche se il Modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) non è firmato da entrambe le parti coinvolte.

COSA FARE? Compilare il Modulo di Constatazione Amichevole (il modulo CAI) e la Richiesta di Risarcimento Danni e presentarli al proprio intermediario assicurativo (Agenzie), quest’ultimo è obbligato a prestare assistenza. La richiesta danni può esser fatta:

– con raccomandata A/R;

– consegnata a mano, anche al proprio intermediario assicurativo;

– con telegramma o fax;

– via e-mail (se non esclusa dal contratto);

Ma solo la raccomandata A/R assolve la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 145 del codice delle assicurazioni private, ovvero agire in giudizio nei confronti della propria compagnia nel caso in cui il danneggiato si ritiene non soddisfatto del risarcimento, e deve inoltre essere trasmessa alla propria compagnia assicurativa e per conoscenza alla compagnia della controparte.

E’ opportuno allegare il preventivo del danno, se in possesso del danneggiato, riduce i termini del risarcimento.

In ogni caso, ricordiamo che si ha l’obbligo di informare per iscritto il proprio assicuratore in caso di incidente stradale, subito o provocato, a prescindere dalla responsabilità.

Cfr all’art. 1913 Codice Civile.

COMPILAZIONE RICHIESTA RISARCIMENTO

– i nomi degli assicurati;

– le targhe dei due veicoli coinvolti ;

– i nomi delle rispettive imprese di assicurazioni;

– la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

– data dell’incidente ;

– le generalità di eventuali testimoni;

– l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;

– firma dei due conducenti o assicurati, tuttavia è sufficiente anche solo la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell’incidente;

– il luogo, il giorno e l’ora in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.

Nell’ipotesi di lesione del conducente, la richiesta deve inoltre indicare:

– età, attività e reddito del danneggiato

– entità delle lesioni subite

– dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie

– attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti

– l’eventuale consulenza medico-legale di parte, che potrà essere riconosciuta come spesa se affrontata dal danneggiato, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.

Cfr art. 5 – 6 del D.P.R. del 18/07/2006.

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO? Sinistri avvenuti, nel territorio italiano o nella Repubblica di S. Marino o nella città del Vaticano, dopo il 01 febbraio 2007;

– Sinistri avvenuti tra due veicoli (con targa, anche quella prova, e immatricolati nei territori su detti) regolarmente assicurati con compagnie aderenti alla convenzione, e se uno dei due veicoli è un ciclomotore deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il14 luglio 2006. La nuova procedura di risarcimento diretto si applica quindi a tutti i ciclomotori immessi in circolazione dopo tale data, mentre per quelli già in circolazione a questa data si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.

– Danni al veicolo del danneggiato, danni a cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, e lesioni al conducente di lieve entità ( entro 9% Invalidità permanente per danno biologico – permanente e/o temporaneo – danno patrimoniale e danno non patrimoniale);

– Il coinvolgimento di terzi trasportati non impedisce l’applicazione della procedura di risarcimento diretto.

Cfr art. 3- 4 del D.P.R. del 18/07/2007.

Se il sinistro non rientra nel Risarcimento diretto cosa si deve fare?

Se le lesioni al conducente sono gravi (superiori al 9% per Invalidità), o il sinistro ha coinvolto più di due veicoli, o uno di questi è un veicolo con targa straniera, o l’incidente è avvenuto al di fuori dei territori in cui si può applicare il R. D. ( risarcimento diretto), allora in questo caso la richiesta di risarcimento va fatta alla compagnia della controparte.

Cfr art. 11 del D.P.R. del 18/07/2007.

COSA VIENE RISARCITO?

– i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);

– le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);

– gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

PER I DANNI DEL TERZO TRASPORTATO CHI RISPONDE? Il terzo trasportato che ha subito lesioni deve fare richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà fino all’importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Per l’eventuale importo di differenza (cioè se il danno è superiore al massimale minimo di legge) il trasportato verrà risarcito dall’assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Cfr art. 141 del Codice delle assicurazioni private.

RISARCIMENTO ACCETTATO, TEMPI PER IL PAGAMENTO?

– 30 gg per danni al veicolo o cose se il modulo CAI è provvisto delle due firme delle parti coinvolte nel sinistro;

– 60 gg per danni al veicolo o cose se il modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte;

– 90 gg per lesioni lievi al conducente.

I termini indicati decorrono dalla ricezione di una richiesta danni completa della documentazione necessaria richiesta e pertanto vengono sospesi dalla richiesta di integrazione della documentazione. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è due anni.

Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

Cfr art. 8 del D.P.R. del 18/07/2006.

SI PUO’ INTEGRARE LA RICHIESTA DANNI? Se in un incidente avete riportato danni al veicolo o a cose e lesioni al conducente, potete fare richiesta di risarcimento per i danni al veicolo e cose ed in seguito integrare la richiesta danni per le lesioni al conducente dopo avere ottenuto la documentazione che attesta le lesioni.

Cfr art. 7 del D.P.R. del 18/07/2006.

LE SPESE LEGALI? In base al codice delle assicurazioni private le spese legali non vengono rimborsate dalla compagnia di assicurazioni.

Cfr art. 9 del D.P.R. del 18/07/2006.

SE NON SIETE SODDISFATTI DEL RISARCIMENTO? Nel caso in cui il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta dall’impresa o la rifiuti, egli riceverà la somma accettata o rifiutata nei 15 gg. successivi.

Se ritenete non soddisfacente il risarcimento effettuato dall’assicuratore e avevate fatto richiesta di risarcimento tramite raccomandata A/R (è la sola modalità che assolve la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 145 del codice delle assicurazioni private), potrete agire in giudizio nei confronti della propria compagnia, solo dopo che siano trascorsi 60 gg per il danno alle cose o 90 gg per le lesioni, decorrenti dal giorno in cui l’assicuratore e l’assicuratore dell’altro veicolo abbiano ricevuto la richiesta danni.

DOVE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI Il sito ANIA mette a disposizione un pratico e completo vademecum sul Risarcimento Diretto, da scaricare a questo link.

a cura del dott. Alessandro Tomasello, esperto di assicurazioni.

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