Calcolo bollo auto e controllo pagamenti

La tassa di circolazione o più comunemente definita "bollo",
viene calcolata, o, in base alla potenza effettiva espressa in
kilowatt (kw), valore riportato sulla carta di circolazione. Dal
1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base
della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli
fiscali.
Aggiornamento 10/01/2013: per ulteriori dettagli sul bollo auto del 2013 leggete la nostra recente guida, Bollo auto 2013: le istruzioni per non sbagliare e le scadenze
IN DETTAGLIO - Per autovetture, autoveicoli ad uso
promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e
motocicli la tassa automobilistica deve essere versata
in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt.
Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.
Attenzione: il numero relativo ai Kw può
contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare
le cifre decimali. Esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l'importo
va corrisposto per 47 Kw. Se manca l'indicazione del numero di
Kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza
massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione.
- Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria. Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata
- Per gli autocarri: per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata
- Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante: per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l'importo di competenza deve essere ridotto del 20%
- Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar): per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.
Si ricorda che
- non è più dovuta la sovratassa di alimentazione a gasolio;
- non è più dovuto il canone autoradio;
- non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé il contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
- non è più dovuto il bollo sulla patente;
- il bollo si paga a seconda della regione di appartenenza
SUPERBOLLO SOPRA I 185 KW
- Con Legge n.214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011, all'art.16 è stato disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW (252 CV). Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla immatricolazione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni, non è più dovuta. Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità , continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.LINK UTILI
- Ecco una serie di link utili per calcolare il bollo e il superbollo, controllare i vecchi pagamenti e- Calcolo del bollo in base ai KW o ai CV
- Calcolo del bollo in base alla targa o ai dati del veicolo
- Controllo pagamenti effettuati del bollo auto
- Calcolo del superbollo
- Pagare online il bollo tramite il sito dell'ACI
Tabella per il calcolo del bollo auto in funzione
della regione di appartenenza
Regione
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ACI
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Posta
|
Tabaccai
|
Ag. pratiche auto
|
ATM e I-Banking
|
Bollonet
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Abruzzo
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Basilicata
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Calabria
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Campania
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Emilia Romagna
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Friuli Venezia Giulia
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Lazio
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Liguria
|
e1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
Lombardia
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Marche
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Molise
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€?1,87
|
no
|
no
|
Piemonte
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Puglia
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Sardegna
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Sicilia
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Toscana
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Umbria
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Valle d'Aosta
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Veneto
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
no
|
no
|
Prov. aut. Bolzano
|
€1,87
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87 + 1,2% tassa automobilistica
|
Prov. aut. Trento
|
gratis per pagamenti entro la scadenza
|
€1,50
|
€1,87
|
€1,87
|
€1,87
|
1,2% dell'importo dovuto per pagamenti entro il termine
di scadenza
|
BOLLO AUTO STORICHE
L'entrata in vigore della Legge di stabilitÃ
2015 ha profondamente cambiato le regole per il
pagamento del bollo per le Auto Storiche. Di fatto l'articolo
1 comma 666 della nuova normativa ha abrogato i commi
1 e 2 art. 63 della precedente legge
342/2000, la quale assicurava l'esenzione dal pagamento
della tassa per autovetture e moto costruite da almeno 20 anni,
per le quali adesso è previsto il pagamento del bollo per
intero. Alla nuova norma sono seguite le reazioni delle
Regioni, alcune delle quali hanno recepito per intero e senza
varianti le indicazioni della Legge di Stabilità , mentre altre
hanno scelto di mantenere un regime di favore per i cosiddetti
Youngtimer con
sconti ed esenzioni sul pagamento della tassa ordinaria,
specie per i modelli iscritti nei registri riconosciuti
dall'Art. 60 del Codice della Strada. Questo
articolo identifica alcuni enti presso i cui registri possono
essere iscritte e riconosciute le automobili e le moto
ultraventennali. I registri in questione sono ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI.
Ecco, Regione per Regione, la situazione aggiornata al 1 Aprile
2016, ma è opportuno verificare presso gli organi della propria
Regione di appartenenza eventuali aggiornamenti o modifiche.
Il Governo può infatti intervenire e apportare modifiche alle
delibere degli Enti Locali.
REGIONE | SCONTO O ESENZIONE |
Abruzzo | nessuna esenzione |
Basilicata | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall'Art.60 CdS |
Calabria | nessuna esenzione |
Campania | nessuna esenzione |
Emilia Romagna | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall'Art.60 CdS |
Friuli Venezia Giulia | nessuna esenzione |
Lazio | sconto 10% per iscritti ASI o FMI |
Liguria | nessuna esenzione |
Lombardia | esenzione per i veicoli certificati di interesse storico |
Marche | nessuna esenzione |
Molise | nessuna esenzione |
Piemonte | sconto 10% veicoli ultraventennali |
Puglia | nessuna esenzione |
Toscana | sconto 10% veicoli ultraventennali |
Sardegna | nessuna esenzione |
Sicilia | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall'Art.60 CdS |
Umbria | sconto 10% veicoli ultraventennali |
Trento | esenzione per i veicoli iscritti ai registri degli enti riconosciuti dall'Art.60 CdS |
Bolzano | sconto 50% veicoli ultraventennali |
Valle d'Aosta | nessuna esenzione |
Veneto | tariffa ridotta per veicoli ultraventennali individuati da enti riconosciuti dall'Art.60 Cds e centri specializzati |
(fonte dati: Registro Italiano Veicoli Storici)
Per i mezzi con età , decorrente dalla data di costruzione,
superiore a 30 anni e che non vengano impiegati
in attività professionali, è prevista la totale
esenzione dal pagamento della tassa di proprietà e non è
richiesta alcuna iscrizione o certificazione. Qualora però questi
mezzi vengano utilizzati su strade pubbliche è obbligatorio
pagare una tassa di circolazione forfettaria pari a 28.40
euro per le automobili e 11.36 euro per
i motoveicoli. La tassa forfettaria ha valenza annuale e la
ricevuta del suo pagamento deve essere sempre a bordo durante la
circolazione, poiché è previsto il riscontro in caso di
controllo da parte degli Organi di Polizia.