[Fondo di garanzia per le vittime della strada] Cosa tutela?

Hai avuto un incidente? Vuoi un parere sul tuo caso? Hai qualche problema con la tua assicurazione?

Moderatore: Staff Sicurauto.it

Rispondi
aletom79
Rank: Autista sicuro!
Rank: Autista sicuro!
Messaggi: 339
Iscritto il: 21/08/2006, 20:53
Nome: Alessandro
Località: Milano
Contatta:

[Fondo di garanzia per le vittime della strada] Cosa tutela?

Messaggio da aletom79 » 09/01/2009, 0:38

Vi riporto di sotto un articolo importante che ho scritto nel mio blog http://www.assicuriamocibene.it con il seguente link: http://www.assicuriamocibene.it/2009/01 ... la-strada/
Una delle garanzie sociali che abbiamo in Italia è il fondo di garanzia per le vittime della strada.

La legge che rende obbligatoria la polizza r.c.a., ha il fine di tutelare la società dai danni che può provocare alle cose o alle persone la circolazione di un'autovettura.

Ma se un soggetto proprietario di un'autovettura per ragioni varie non stipula la polizza r.c.a. con una compagnia assicurativa e questo in seguito ad incidente provoca danni a terzi, chi paga?

Il fondo di garanzia per le vittime della strada è in importante strumento di tutela, pensiamo ai casi più disperati in cui un soggetto ci distrugge l'auto e questo oltre a non essere assicurato, non ha i soldi per risarcirci o riesce a fuggire dopo il sinistro, o pensiamo ai casi frequenti in cui pirati della strada provocano danni alle persone investendole e poi scappano....

Ecco che il fondo assolve ai problemi sorti con veicoli che provocano danni e che sono sprovvisti di assicurazione, con veicoli non identificati, con veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, con veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, con sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato, e con sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Nel sito della Consap vi è una spiegazione esaustiva del meccanismo del fondo e dei casi di risarcimento, precisamente nel sito viene spiegato che...
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con legge n. 990 del 1969, è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, a mezzo del proprio Consiglio di Amministrazione, con la collaborazione di un Comitato, presieduto dal Presidente della Società, composto da rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Economia, della Consap, delle Imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli.

Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:
  • a) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  • b) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
  • c) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
  • d) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
  • d – bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis);
  • d – ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo(Art. 283, comma 1, lett. d-ter).
Nei sinistri di cui all'art. 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro ( € 774.685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993).
Link per consultare i massimali di leggerelativi ai sinistri verificatisi prima di tale data.

L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria.
La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006).

Link per vedere il provvedimento ISVAP

Link per conoscere gli indirizzi aggiornati ai quali inviare le richieste di risarcimento danni
Alessandro Tomasello - Audit manager di un' importante compagnia assicurativa. Non chiedetemi quale però!
Segui il mio blog www.assicuriamocibene.it


Fustino83
Sostenitore Sicurauto
Sostenitore Sicurauto
Messaggi: 1629
Iscritto il: 19/02/2006, 16:58
Località: Genova

Re: Fondo di garanzia per le vittime della strada

Messaggio da Fustino83 » 09/01/2009, 10:43

Messo come messaggio importante
Salud - Daniele

Immagine

Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti