Vittima di un pirata della strada? Per il rimborso, servono le prove

Vittima di un pirata della strada? Per il rimborso, servono le prove

Il Fondo di garanzia risarcisce le vittime dei pirati della strada solo se dimostrano che il sinistro è avvenuto davvero

23 Dicembre 2011 - 08:12

La sentenza n° 60038 del Trbunale di Roma (dodicesima sezione civile) del 26 ottobre 2011 ha ribadito con forza che per ottenere il risarcimento del Fondo di garanzia per le vittime della strada in seguito a un incidente il danneggiato deve fornire le prove di essere stato investito da un pirata.

CONTRO LE FRODI – Nel settore RC auto, non esiste solo la classica truffa del colpo di frusta simulato, con incidente e lesione fisica inventati di sana pianta: c'è anche chi potrebbe cercare di ingannare il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il quale, tra l'altro, risarcisce chi viene investito da un pirata, cioè un guidatore che, dopo il sinistro, si dilegua senza prestare soccorso. E infatti, il Tribunale di Roma ha visto qualcosa di poco chiaro nella richiesta di rimborso avanzata da un motociclista al Fondo e ha negato l'indennizzo, ricordando che sul danneggiato incombe l'onere della prova.

ECCO COME DIMOSTRARLO – Per provare l'accaduto, sono preziose le testimonianze, il verbale delle Forze dell'ordine e quello del pronto soccorso, nonché le foto. Invece, nel caso in questione (che ha visto come protagonista un centauro), il tribunale ha sottolineato che «non risultano reperiti testi oculari e la loro esistenza non viene indicata dal danneggiato, né nell'immediatezza o all'arrivo in ospedale, né qualche giorno dopo, nella dichiarazione che lo stesso fa pervenire ai vigili urbani». C'è solo la testimonianza poco attendibile e un po' contradditoria di due parenti della vittima, che hanno sostenuto di non aver soccorso il motociclista perché intenti a inseguire il pirata o a cercare un altro mezzo di trasporto. Per il Tribunale, non devono «addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi».

A CHI CHIEDERE? – Ricordiamo che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito con la legge 990 del 1969 (abrogata poi dal Codice delle Assicurazioni private), è amministrato, sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici). Con l'assistenza di un comitato composto da rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico, del ministero dell'Economia, della Consap, dell'Isvap (che vigila sulle Assicurazioni), delle Imprese di assicurazione e dei consumatori. La richiesta di risarcimento danni va inoltrata direttamente all'Impresa designata competente per territorio e al gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada: la Consap. L'Impresa designata provvede a erogare l'indennizzo al danneggiato.

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