Ricorso multa al Giudice di Pace. È caos sull'obbligo di dire chi guidava

Ricorso multa al Giudice di Pace. È caos sull'obbligo di dire chi guidava In base a una recente sentenza

In base a una recente sentenza, il proprietario dell'auto può non comunicare i dati del trasgressore. In contraddizione con la giurisprudenza stessa

22 Febbraio 2016 - 09:02

Quando una legge nasce con gravi difetti, avrà una vita travagliata. E costellata da sentenze che cercano di “raddrizzarla” in tutti i modi, magari in contraddizione l'un con l'altra (vedi qui), perché si va a interpretare regole confuse e disordinate. È il caso della multa che arriva a casa del proprietario dell'auto, dopo un'infrazione beccata con un dispositivo elettronico: l'esempio classico è l'autovelox che immortala chi corre troppo. Entra in gioco l'articolo 126-bis del Codice della strada: “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. Ma occhio: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di Polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Altrimenti, scatta la multa di circa 300 euro, spese di spedizione incluse: vedi qui.

RICORSO – Ma se fai ricorso contro la multa, devi comunicare chi guidava, sì o no? Qui si entra in un ginepraio sconfinato. Che va a rendere ancora più complessa una materia già ostica. Prevale la linea del sì (Cassazione, 22881/2010): anche in caso di ricorso al Giudice di Pace, il proprietario del mezzo “incriminato” deve comunicare i dati del conducente, ossia dell'effettivo trasgressore, alla Polizia. Pur tuttavia, esistono anche sentenze che dicono di no.

IL CASO RECENTE – Proprio nelle scorse settimane, è stata resa nota un'interpretazione secondo cui no, il nome del guidatore non va fatto alla Polizia se si ricorre: sentenza 8354/2016 del Tribunale di Roma: “In tema di violazioni alle norme sulla circolazione stradale, l'impugnazione della multa sospende l'obbligo del proprietario dell'auto di comunicare entro sessanta giorni chi era alla guida per non perdere i punti della patente. Viola, infatti, il diritto di difesa dover rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale. Ne consegue che è illegittima l'eventuale decurtazione dei punti effettuata dall'autorità in pendenza del ricorso”. Ovviamente, a carico del proprietario del veicolo, non può giungere a casa la multa supplementare di 300 euro: il ricorso blocca tutto. Poi, in base all'esito dell'opposizione, si faranno i conti: se l'automobilista vince, niente multa supplementare. Se perde, o paga la sanzione supplementare, o dice chi guidava, e a questi verranno sottratti i punti. O nella peggiore delle ipotesi, verrà sospesa la patente.

IL NOSTRO CONSIGLIO – Sempre e comunque, seguire l'interpretazione prevalente: dare tutti i dati della Polizia, e nei tempi previsti. Che poi è la linea della Cassazione. Giusta o no che possa apparire ai vostri occhi, la regola va rispettata, per stare alla larga da una batosta di 300 euro. Che poi non si ferma: se non pagate, quella multa supplementare raddoppia, e poi quadruplica. Chiaramente, se vincete il ricorso, la multa è nulla e la decurtazione di punti non deve avvenire: spetta alla Pubblica amministrazione stare attenta a rispettare i vostri diritti.

 

 

 

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