Patente a punti: il provvedimento di revisione è lecito senza preavviso

Patente a punti: il provvedimento di revisione è lecito senza preavviso Per la Cassazione non è necessaria alcuna comunicazione all'automobilista che perde i punti

Per la Cassazione non è necessaria alcuna comunicazione all'automobilista che perde i punti, prima che venga disposto il provvedimento di revisione

30 Settembre 2016 - 08:09

La sez. VI della Suprema Corte di Cassazione ha depositato una pronuncia, la n. 18174 del 16.9.2016, che si occupa del procedimento di adozione del provvedimento di revisione patente per decurtazione di tutti i punti. Sia nei primi due gradi di giudizio che ora avanti alla Suprema Corte, il ricorrente aveva provato a proporre, la tesi che fosse necessario avvertire il titolare di patente della graduale perdita dei punti, in ossequio agli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990, che appunto prevedono obblighi sostanziali e formali di comunicazione da parte della P.A., a tutti coloro nei cui confronti inizia un procedimento amministrativo. Per gli Ermellini, tuttavia, al procedimento di decurtazione dei punti, e alla conseguente adozione del provvedimento di revisione della patente, non si applicano le norme contenute nella L. 241/90, ma quelle della Legge n. 689/81, la nota legge di depenalizzazione che contiene le norme applicabili ai procedimenti sanzionatori per violazioni al C.d.S.. Dunque nessuna preventiva comunicazione dev'essere inviata agli automobilisti che perdono i punti, basta l'indicazione sul verbale di accertamento di infrazione.

PUNTI FINITI, PROVVEDIMENTO DI REVISIONE SENZA PREAVVISO Evidentemente l'automobilista che è ricorso in Cassazione non aveva dato il giusto peso ai punti patente, che se ne andavano un po' alla volta. O forse, come molti, ha cominciato a preoccuparsi solo quando il problema è diventato serio, quando i punti sono finiti e si è trovato a dover rifare l'esame della patente. Non lo sapremo mai, mentre chiaro è l'intento del ricorrente di porre in rilevanza la mancanza delle comunicazioni, necessarie nelle situazioni in cui il cittadino viene sanzionato dalla P.A., nel suo caso di decurtazione dei punti patente. Insomma, sarebbe tutto invalido, perchè le norme sul procedimento amministrativo sono rigorose nel prescrivere alla P.A. di tenere sempre informato il cittadino delle procedure che lo coinvolgono, in modo da garantire il diritto di difesa. Il Giudice di Pace e il Tribunale di Udine, entrambi, rigettano le domande dell'automobilista. Ora la Cassazione mette la parola fine, a questo tentativo e probabilmente anche a futuri simili ricorsi.

LEGGE 241/90 VS LEGGE 689/81 Una tipica strategia difensiva di chi impugna le sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada, è contestare la mancata osservanza, da parte della P.A., delle prescrizioni formali e sostanziali generalmente poste a carico dell'Amministrazione nel processo amministrativo, contenute nella L. 241/90. Nel caso in sentenza, rilevavano in particolare gli artt. 7 e 8, della predetta legge, che prescrivono che l'avvio del procedimento sia comunicato personalmente, con indicazioni precise circa amministrazione competente, ufficio, rimedi esperibili e termini. A questo proposito la Corte, richiamandosi a giurisprudenza precedente (Cass. 4363/15), ribadisce che i procedimenti relativi a sanzioni per infrazioni del C.d.S., compreso il provvedimento di revisione della patente, sono regolati dalla legge di depenalizzazione 689/81 e dallo stesso C.d.S., con esclusione dei principi di cui alla L. 241/90. Inoltre, nel caso dell'automobilista che perde i punti patente, gli Ermellini sottolineano che la comunicazione del provvedimento è prevista dall'art. 126Bis C.d.S., e risiede infatti nello stesso verbale che applica la decurtazione dei punti. Senza contare che il titolare di patente può controllarne lo stato in ogni momento, secondo le indicazioni fornite dal ministero competente. Sulla scorta di queste considerazioni il ricorso viene rigettato.

DIFESA DALLA PA E COMPORTAMENTO RESPONSABILE DEGLI UTENTI La partita, quando si tratta di sanzioni amministrative è sempre giocata sull'equilibrio tra la tutela che la legge deve assicurare a tutti i cittadini, dagli abusi della P.A., e il diritto della P.A. di esercitare le proprie funzioni anche in detrimento dei cittadini trasgressori delle norme. Dalla sua entrata in vigore (2003), la patente a punti ha garantito una possibilità di graduare le sanzioni sulla patente (leggi qui come si possono recuperare i punti), che sono molto gravose per i cittadini, specialmente se hanno bisogno della patente per lavorare. E' evidente che la gradazione, visto che il meccanismo di recupero automatico è piuttosto lento, non significa che si tratti di sanzioni blande, specialmente se si ha la sventura (o il demerito) di subire decurtazioni di punti tali da perdere la patente. Invero la decurtazione dei punti è sempre considerata una pena pesante da tutti i patentati; dunque pare singolare, nel caso della sentenza in commento, che il ricorrente lamenti di non essere stato avvertito delle decurtazioni. Senza voler commentare il caso concreto, cui la sentenza accenna soltanto, appare comunque solida la posizione della Corte, che esclude l'operatività delle norme della L. 241/90, e chiarisce quali siano i presidi normativi a garanzia dell'adeguata informazione del titolare di patente. Un po' di chiarezza, e un invito agli utenti della strada ad essere più attenti e responsabili. Va ricordato che è possibile controllare il saldo punti patante registrandosi al Portale dell'Automobilista del Ministero per evitare brutte sorprese come il caso appena commentato.

 

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