Multa imprecisa? Vale lo stesso

Multa imprecisa? Vale lo stesso Il verbale di contestazione dell'infrazione è valido anche se non indica

Il verbale di contestazione dell'infrazione è valido anche se non indica, con la massima precisione, il luogo. Lo ha ricordato la Cassazione

20 Gennaio 2016 - 08:01

Quanto dev'essere precisa l'indicazione della via nella multa? In materia, come spesso accade su questioni che attengono il Codice della Strada, la giurisprudenza è contraddittoria. Ma adesso la Cassazione, con sentenza 463/16, ha sostanzialmente affermato questo principio: il verbale è valido anche se non riporta con la massima precisione il numero civico della strada in cui è avvenuta l'infrazione. Basta che riporti la via dove la violazione è stata posta in essere, nonché il Comune, e che si capisca che l'infrazione è stata effettivamente commessa.

AUTOMOBILISTA SCONFITTO – Tutto è nato da un guidatore multato in modo a suo parere approssimativo, per avere omesso di regolare adeguatamente la velocità in curva, in ora notturna e in relazione al fondo stradale bagnato a causa di pioggia battente. Mettendo seriamente a rischio la sicurezza stradale; non parliamo di un semplice divieto di sosta. Il ricorrente deduceva la nullità della contestazione per la mancata indicazione del luogo della violazione, per la mancanza di elementi oggettivi da cui desumere l'eccessiva velocità dell'auto, nonché per l'incompatibilità tra la contestazione dell'eccessiva velocità e la circolazione contromano, contestata con altro verbale. L'automobilista, con una multa “imprecisa” in mano, s'è appellato all'articolo 200 del Codice della Strada: “Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione”. E all'articolo 201: “Il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, dev'essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento”.

UN SECONDO CRITERIO – Non solo. L' Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.) Contestazione – Verbale di accertamento, comma 1, del Regolamento del Codice della Strada, è ancora più esplicito: “Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione”.

PAROLA ALLA CASSAZIONE – Gli ermellini hanno avallato l'operato compiuto in sede d'appello (l'automobilista aveva già perso in secondo grado), dove venne ritenuta infondata la doglianza relativa all'omessa indicazione del luogo esatto. Non c’è la prova, relativa alle caratteristiche del luogo e al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione. Insomma, la violazione è stata commessa, e questo è sufficiente. Nel rapporto, veniva specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale esterno rispetto al centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni chilometriche. E tanto basta. La Corte, infine, ha precisato come fosse stata individuata, in modo corretto, l'infrazione, in considerazione delle conseguenze sviluppatesi: “Il conducente in ora notturna e con pioggia battente aveva perso il controllo del mezzo percorrendo contromano la corsia opposta e uscendo addirittura fuori strada, tanto che una volta intercettato dagli agenti a un chilometro dal luogo della sbandata, l'automobilista era stato trovato intento a rimuovere resti di erba e fango dalla scocca dell'auto”.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X