Lavori di pubblica utilità: un diritto per l'ubriaco al volante

Lavori di pubblica utilità: un diritto per l'ubriaco al volante Chi è condannato per guida in stato d'ebbrezza ha diritto a commutare la pena in lavori di pubblica utilità

Chi è condannato per guida in stato d'ebbrezza ha diritto a commutare la pena in lavori di pubblica utilità, anche se mancano gli enti convenzionati

9 Febbraio 2012 - 08:02

Un guidatore sorpreso in forte stato d'ebbrezza (tasso a partire da 1,5 grammi di alcol per litro di sangue) può commutare la pena (l'arresto) in lavori di pubblica utilità: un diritto che vale anche se il Tribunale non trova enti convenzionati. Lo ha sancito la Cassazione (quarta sezione penale) con la sentenza 4927 del 2 febbraio 2012, depositata ieri 8 febbraio. Il condannato per guida sotto l'effetto di alcol non deve trovarsi da sé un ente dove svolgere i lavori di pubblica utilità per evitare l'arresto.

LA REGOLA – Nell'estate 2010, infatti, l'articolo 186 del Codice della strada è cambiato. Il comma 9-bis riporta che: “al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo [purché non sia stato causato un incidente], la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità”. Di che si tratta? È la “prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”. Ma quanto vale? “Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”. E se qualcuno fa il “furbo”? “In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca”. Comunque, il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

VINCE IL MULTATO – La Cassazione ha quindi accolto, contro le conclusioni del Pubblico ministero, il ricorso del condannato che aveva chiesto senza successo la conversione in lavoro di pubblica utilità della pena di quindici giorni di arresto. La corte d'Appello di Torino aveva negato quel diritto perché, al momento della sentenza di primo grado, il Tribunale di Saluzzo non aveva convenzioni con enti presso i quali far scontare la pena alternativa al carcere. E il condannato non aveva causato un incidente in stato d'ebbrezza: nulla ostacolava il lavoro “sostitutivo”. Quindi, ora un'altra sezione della corte d'Appello dovrà esprimersi sulla base della decisione della Cassazione.

ALTRA QUESTIONE – Resta da vedere se tutti i Tribunali che non hanno convenzioni con enti si uniformeranno all'orientamento della Cassazione. E comunque, problema chiama problema: se un Tribunale riesce a trovare un “lavoro” per il condannato, da svolgersi in un ente distante decine di chilometri dalla residenza del soggetto, come fa la persona interessata – cui è stata sospesa la patente – a raggiungere ogni giorno l'ente? Non in tutte le zone d'Italia, infatti, esistono mezzi pubblici o linee ferroviarie adeguate. Un bel caos.

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