Incidenti: se l'auto è il leasing ne risponde anche la società

Incidenti: se l'auto è il leasing ne risponde anche la società Se un dipendente causa un sinistro con l'auto aziendale in leasing

Se un dipendente causa un sinistro con l'auto aziendale in leasing, anche la ditta è responsabile dell'incidente

13 Febbraio 2012 - 10:02

Il caso di cui s'è occupata la Cassazione (terza sezione civile), con sentenza numero 947 del 21 dicembre 2011, depositata il 24 gennaio 2012, è estremamente complesso: riguarda un incidente avvenuto nel 1987 (viva la celere giustizia italiana!!), provocato da un dipendente che utilizzava l'auto aziendale in leasing, e in cui un trasportato era rimasto tetraplegico. La società di noleggio a lungo termine che aveva dato il veicolo in leasing era stata condannata, nei primi due gradi di giudizio, al risarcimento delle gravissime lesioni fisiche dell'uomo. Per questo, s'era rivolta alla Cassazione, dichiarandosi non responsabile. Vediamo la decione dei giudici, molto articolata.

COL VECCHIO CODICE – All'epoca del sinistro, col vecchio Codice della strada, la società di noleggio era responsabile del sinistro: quindi, la Cassazione ha respinto il suo ricorso e deve risarcire le lesioni. Si parla di cifre attorno ai 600.000 euro.

COL NUOVO CODICE – Ma dal 1992, col nuovo Codice della strada, la responsabilità va suddivisa fra il dipendente e l'azienda: a tal proposito, si parla di responsabilità solidale da parte della ditta. Invece, è esente da colpe la società di noleggio a lungo termine che ha dato la macchina in leasing: a suo carico, nessun risarcimento. Questo il principio della sentenza.

SPARTIACQUE – La Cassazione ha quindi tracciato una linea di confine sulle responsabilità della società di noleggio: il 1992, col nuovo Codice della strada. Infatti, l'articolo 91, comma 2, recita: “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3., del Codice civile”. In base al quale, il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. L'azienda avrebbe potuto dichiararsi non responsabile, quindi, solo se il dipendente avesse guidato a insaputa della ditta. Allo stesso modo, l'articolo 196, comma 1, del Codice della strada fissa che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

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