In caso di sinistro, occorre attendere l'ambulanza anche se il ferito assicura di stare bene. Per la Cassazione si rischia l'omissione di soccorso
Domanda: che fare se si resta coinvolti in un sinistro stradale con danni alle persone? Risposta: ci si deve sempre fermare. E attendere l'arrivo delle forze dell'ordine, per i rilievi di rito. A nulla conta la responsabilità nell'evento, ossia chi ha causato l'incidente. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione quarta penale, con sentenza numero 1276 del 13 gennaio 2015. Gli stessi giudici aggiungono: se invece il soggetto effettua solo una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, scatterà una possibile denuncia per fuga dal luogo dell'incidente.
ALTRO CHE COINVOLGIMENTO MARGINALE – Attenzione quindi a non avere fretta in caso di coinvolgimento marginale in un sinistro stradale con feriti. O con potenziali feriti (fra l'altro, ne basta uno). L'utente che non attende l'arrivo della Polizia (o dei Carabinieri) rischia la denuncia penale anche se si è momentaneamente arrestato per verificare l'accaduto. Da cosa è nato tutto? Un motociclista ha effettuato una manovra improvvisa costringendo i veicoli che seguivano a rallentare improvvisamente, così facendo cadere un minorenne in fila a bordo di un ciclomotore. L'uomo è stato condannato in primo e secondo grado, e ha ha proposto censure alla Cassazione, ma senza successo.
CHE COSA DICE LA LEGGE – L'articolo chiave è il numero 189 del Codice della strada, comma 6: chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal Codice di procedura penale, ed è possibile procedere all'arresto. La norma ha un obiettivo semplice: garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti in un sinistro con feriti e la ricostruzione dell'evento. Per la sussistenza del reato però non è richiesta l'addebitabilità al conducente dell'effettiva responsabilità dell'incidente. È sufficiente restare coinvolti in un sinistro stradale con feriti per fare scattare l'obbligo di arrestarsi in attesa degli organi di vigilanza, specificano gli ermellini.
IL PUNTO FONDAMENTALE – C'è reato anche se il soggetto effettua sul luogo dell'incidente una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo: la sosta deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime attività di indagine. Un orientament in linea con un precedente della Cassazione penale, sezione quarta: sentenza numero 14616 del 28 marzo 2014. Ci ricorda che l'atto di pirateria si ha a prescindere dall'entità del danno. Se l'automobilista fugge dopo un lievissimo tamponamento a velocità ridotta (che comunque, attenzione, può sempre causare lesioni come il colpo di frusta), o se va in fuga dopo un sinistro con danni all'auto molto pesanti, o con lesioni fisiche gravi, o addirittura dopo un incidente con esito mortale, la sostanza non cambia: sempre di pirateria si tratta. In ogni caso, il conducente aveva l'obbligo di fermarsi, ed eventualmente chiamare i soccorsi, e magari l'ambulanza.
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