Etanolo nell'urina: niente multa per guida in stato d'ebbrezza

Etanolo nell'urina: niente multa per guida in stato d'ebbrezza La Cassazione: l'esame sulla quantità di etanolo nelle urine non è determinante per il giudizio sulla guida sotto gli effetti dell'alcol

La Cassazione: l'esame sulla quantità di etanolo nelle urine non è determinante per il giudizio sulla guida sotto gli effetti dell'alcol

29 Giugno 2015 - 09:06

Premesso che la guida in stato d'ebbrezza è un'infrazione al codice della strada molto rischiosa per la sicurezza stradale, va però evidenziato che la Cassazione si esprime spesso a favore degli automobilisti in materia di procedure atte ad accertare la condizione alterata del conducente. Ne è un esempio la sentenza 27005 del 28 maggio 2015, depositata il 25 giugno. Secondo gli ermellini, infatti, l'esame delle urine non è valido ai fini dell'accertamento della guida sotto l'effetto di alcol. Perché indica la quantità di etanolo presente nelle urine, ma non dice nulla circa la quantità di alcol nel sangue, dato giuridicamente rilevante, e non da indicazioni precise.

CHE COSA È SUCCESSO – Un automobilista ha fatto ricorso per Cassazione: contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che non si trovava affatto in una condizione psicofisica alterata per l'abuso di sostanze alcoliche, bensì era rimasto traumatizzato in seguito all'incidente. Inoltre, l'esame delle urine (emergeva una presenza di etanolo per 2.8 g/l) non sarebbe stato satisfattivo per dimostrare il tasso alcolico: esame consentito solo ai fini della contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada (droga, quindi, non alcol). Pertanto, non vi sarebbe prova certa neppure del superamento del tasso rilevante per l'integrazione dell'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 186: questi sì riguardante l'alcol.

L'OPINIONE DEGLI ERMELLINI – La “prova” del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità della ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 186 è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine. L'illecito in esame è rapportato all'entità di alcol presente nel sangue al momento del fatto: l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest, deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcol mentre è al volante.

DUE PROBLEMI – Secondo la Cassazione, l'esame indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico (il dato giuridicamente rilevante). Il secondo problema è che l'esame delle urine nulla dice sull'epoca dell'assunzione della sostanza. L'etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l'esito risalente nel tempo e anteriore alla condotta di guida. In definitiva, la Cassazione impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la questione sia riesaminata in appello.

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