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Codice della strada, recepita la norma UE: sugli extraurbani obbligo anche per i passeggeri
Categoria: Sentenze e Leggi | 29 Marzo 2006 | Redazione
Via libera al provvedimento: cinture di sicurezza obbligatorie anche sui Tir, sugli autobus, taxi e auto da noleggio con conducente
Cinture di sicurezza obbligatorie anche sui Tir, sugli autobus, taxi e auto da noleggio con conducente.
Il Consiglio dei ministri del 23 febbraio scorso ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, già esaminato e approvato dalle commissioni parlamentari ("Attuazione della direttiva 2003/20/Ce che modifica la direttiva 91/671/Cee relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Modifiche al Codice della strada").
Il provvedimento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e comunque non oltre il 9 maggio come stabilito dalla norma comunitaria, modifica l'articolo 172 del Codice della strada, allargando le categorie di veicoli sottoposte all'obbligo, rivedendo le esenzioni e introducendo novità per l'informazione a bordo e le sanzioni.
Obbligo esteso ai pesanti.
Non solo il conducente, come avveniva finora, ma tutti gli occupanti dei veicoli M2 e N1, ovvero minibus da otto posti e veicoli commerciali di massa inferiore alle 3,5 tonnellate dovranno allacciare le cinture già presenti a bordo. Obbligo tutto nuovo per i mezzi più pesanti, ovvero le categorie merci N2 e N3, dalle 3,5 tonnellate in su, e per i bus M3 (massa superiore alle 5 tonnellate), ovvero corriere e autobus, con una distinzione però tra bus in servizio urbano, dove l'obbligo concerne solo il conducente, e quelli extraurbani sui quali tutti i passeggeri sono tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza. Su questi veicoli, i bambini di età inferiore ai tre anni devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati,omologati secondo le procedure del ministero delle Infrastrutture. Eliminate anche le esenzioni per i tassisti e i conducenti in servizio pubblico di piazza (noleggio con conducente) che dovranno indossare la cintura anche nei centri urbani.
Esenzioni.
Rimangono esonerati dall'obbligo le forze dell'ordine in servizi di emergenza e istituzionali, i conducenti e gli addetti all'antincendio e a servizi sanitari. Il personale di scorta, istruttori di guida,persone affette da patologie particolari, donne in stato di gravidanza.
Informazioni a bordo.
Il comma 7 dell'art. 1 prevede che sugli autobus M2 e M3 i passeggeri " devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento,mediante cartelli o pittogrammi,(….) apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Sanzioni.
Una multa da 68 a 275 euro per il mancato uso della cintura, oltre a 5 punti di patente se il trasgressore è il conducente. Se la violazione riguarda un minorenne , il conducente risponde della sanzione pecuniaria. Mentre scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi se il conducente cade due volte in un anno in questa infrazione.
Tags:
auto, ministero, patente Cinture di sicurezza obbligatorie anche sui Tir, sugli autobus, taxi e auto da noleggio con conducente.
Il Consiglio dei ministri del 23 febbraio scorso ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, già esaminato e approvato dalle commissioni parlamentari ("Attuazione della direttiva 2003/20/Ce che modifica la direttiva 91/671/Cee relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Modifiche al Codice della strada").
Il provvedimento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e comunque non oltre il 9 maggio come stabilito dalla norma comunitaria, modifica l'articolo 172 del Codice della strada, allargando le categorie di veicoli sottoposte all'obbligo, rivedendo le esenzioni e introducendo novità per l'informazione a bordo e le sanzioni.
Obbligo esteso ai pesanti.
Non solo il conducente, come avveniva finora, ma tutti gli occupanti dei veicoli M2 e N1, ovvero minibus da otto posti e veicoli commerciali di massa inferiore alle 3,5 tonnellate dovranno allacciare le cinture già presenti a bordo. Obbligo tutto nuovo per i mezzi più pesanti, ovvero le categorie merci N2 e N3, dalle 3,5 tonnellate in su, e per i bus M3 (massa superiore alle 5 tonnellate), ovvero corriere e autobus, con una distinzione però tra bus in servizio urbano, dove l'obbligo concerne solo il conducente, e quelli extraurbani sui quali tutti i passeggeri sono tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza. Su questi veicoli, i bambini di età inferiore ai tre anni devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati,omologati secondo le procedure del ministero delle Infrastrutture. Eliminate anche le esenzioni per i tassisti e i conducenti in servizio pubblico di piazza (noleggio con conducente) che dovranno indossare la cintura anche nei centri urbani.
Esenzioni.
Rimangono esonerati dall'obbligo le forze dell'ordine in servizi di emergenza e istituzionali, i conducenti e gli addetti all'antincendio e a servizi sanitari. Il personale di scorta, istruttori di guida,persone affette da patologie particolari, donne in stato di gravidanza.
Informazioni a bordo.
Il comma 7 dell'art. 1 prevede che sugli autobus M2 e M3 i passeggeri " devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti e il veicolo è in movimento,mediante cartelli o pittogrammi,(….) apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Sanzioni.
Una multa da 68 a 275 euro per il mancato uso della cintura, oltre a 5 punti di patente se il trasgressore è il conducente. Se la violazione riguarda un minorenne , il conducente risponde della sanzione pecuniaria. Mentre scatta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi se il conducente cade due volte in un anno in questa infrazione.
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