Circolazione illegale? Per la Cassazione il passeggero va risarcito

Circolazione illegale? Per la Cassazione il passeggero va risarcito Se il terzo trasportato non è al corrente dell'irregolarità dell'auto

Se il terzo trasportato non è al corrente dell'irregolarità dell'auto, ha diritto al risarcimento in caso d'incidente

23 Giugno 2015 - 08:06

La Cassazione, con sentenza 12687 del 18 marzo 15, depositata il 19 giugno (terza sezione civile), fissa un principio molto semplice in tema di incidenti d'auto. Il terzo trasportato ha diritto al risarcimento dei danni se è coinvolto in un sinistro stradale, in caso di circolazione illegale. Con un'eccezione: non ha diritto al rimborso se invece sapeva che quel veicolo circolava illegalmente. La compagnia esce sconfitta dalla vicenda: il giudice di merito aveva condannato l'assicurazione a risarcire il passeggero, e la Cassazione ha seguito la stessa linea. Ora l'assicurazione deve pagare, una volta per tutte.

I FATTI – Nel 1984, un autocarro, a bordo del quale viaggiavano due persone e il conducente, si ribalta, causando lesioni gravi a uno dei passeggeri (una donna). La signora cita in giudizio il conducente, il proprietario del mezzo e l'assicurazione per ottenere il risarcimento. Inizia una battaglia legale, e in appello la donna la spunta. La compagnia fa ricorso per Cassazione, contestando la pronuncia di merito relativa al risarcimento della terza trasportata, e basandosi su questa tesi: il veicolo era adibito al trasporto di cose e potevano viaggiarci il guidatore più un passeggero. La donna era di troppo.

IL GIUDIZIO DELLA CASSAZIONE – Secondo gli ermellini, “in base a un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia, vige una regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla legge 142/92: sicché, nel menzionato periodo, risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri”. I giudici sono perentori: “La vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità”. In questi esatti termini, la Cassazione s'è già espressa nel 2013, con sentenza numero 19963.

UN'ECCEZIONE ALLA REGOLA – Per la Cassazione, c'è un'eccezione: niente risarcimento “se il trasportato è consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri. Né può operare, a danno del danneggiato (alla sola vista condizione che egli non fosse consapevole del carattere illegale della circolazione), alcuna limitazione, tanto meno contrattuale, della responsabilità pattuita tra assicurato e sua assicuratrice”. Ci sono voluti oltre 30 anni perché la vittima (che non era rapinatrice, terrorista o ladra) avesse ragione sull'assicurazione, condannata al rimborso (parliamo di importi notevoli, per via di pesanti lesioni fisiche), più alla liquidazione delle spese legali (ben superiori ai 10.000 euro).

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