Bollo auto storiche: la Consulta boccia le agevolazioni regionali

Bollo auto storiche: la Consulta boccia le agevolazioni regionali Sono illegittime le norme regionali che alleggerivano il costo del bollo e delle sanzioni ai proprietari di auto di interesse storico sotto i 30 anni

Sono illegittime le norme regionali che alleggerivano il costo del bollo e delle sanzioni ai proprietari di auto di interesse storico sotto i 30 anni

1 Agosto 2016 - 09:08

La Corte Costituzionale ha depositato il 21 luglio 2016 la sentenza n.199, contenente declaratoria di illegittimità per alcune norme contenute in leggi regionali di Umbria e Basilicata, inerenti la tassa automobilistica e le sanzioni di mancato pagamento per i proprietari di veicoli di interesse storico immatricolati da 20-29 anni. Per tali veicoli con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) era stato ripristinato l'obbligo di pagamento del bollo – leggi qui tutte le novità, ma le Regioni Umbria e Basilicata avevano in qualche modo regolamentato a modo loro, nel 2015, riduzione del tributo ed esenzioni dalle sanzioni per mora, con la Legge 8/15, art. 8 (Umbria), e con la L. 14/15, art. 1, commi 2, 3 e 4 (Basilicata) . Il Presidente del Consiglio dei Ministri è ricorso alla Corte Costituzionale, invocando la violazione le norme sulla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (artt. 117 e 119 Cost.). La Consulta, riportandosi a precedenti pronunce, rileva che i limiti massimi di manovrabilità nella disciplina della tassa automobilistica deve stabilirli la legge statale e in ispecie, il D.M. 462/98, prevede per le regioni solo un limitato potere di variazione dell'importo della tassa automobilistica, mentre per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale, c'è la competenza esclusiva dello Stato. Quindi il Giudice delle Leggi dichiara l'illegittimità delle norme impugnate.

LE LEGGI DI UMBRIA E BASILICATA SULLE AUTO STORICHE Andiamo con ordine. L'art. 63 della L. 342/00, prevedeva l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, oltre che per le auto immatricolate da più di 30 anni, per le auto immatricolate da 20 fino a 29 anni, quando rivestissero importanza da un punto di vista “storico-collezionistico, in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume”. Poi, con la L. 190/14 (detta anche Legge di Stabilità 2015), tale esenzione per i veicoli storici infratrentennali, è stata abrogata. Le regioni Umbria e Basilicata, hanno emanato leggi che disciplinavano la tassazione dei predetti veicoli storici. L'Umbria ha introdotto con la L. 8/2015, art. 8, una tassa di possesso, come alternativa al bollo nazionale, e una norma di esenzione per chi aveva ritardi nei pagamenti, se il saldo avveniva entro il 31 maggio 2015. La Basilicata, similmente, con la L. 14/2015, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 aveva introdotto una tassa forfettaria e il taglio delle sanzioni per i ritardi nei pagamenti. Il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., sulla suddivisione dei poteri Stato-regioni. La tassa automobilistica è un tributo erariale, e le regioni non hanno autonomia normativa in questo campo. Si è costituita la sola regione Basilicata, la quale ha premesso che la legge dello Stato le “demanda la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alla tassa automobilistica” (L. 449/1997), e quindi, visto che i cittadini della Basilicata possessori di auto storiche avevano confidato in un ben diverso regime di tassazione e improvvisamente si erano trovati a dover pagare la tassa nazionale ordinaria, l'esonero delle sanzioni rappresentava espressione del principio di “collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria”. La Corte, esaminati gli atti, accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio, e dichiara illegittime le norme regionali che avevano introdotto una diversa disciplina di tassazione e sanzioni per i possessori di auto ultraventennali.

IL CASO CON L'UMBRIA E' ANCORA APERTO Durante il giudizio, l'Umbria e la Basilicata hanno abrogato le norme impugnate, ma l'Umbria non completamente, poiché rimaneva in piedi la norma sull'esenzione delle sanzioni, e la Basilicata riproponendo poi nel 2016 nuovamente le norme abrogate con la L.3, art. 22. Quindi non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in nessuno dei due ricorsi, che danno invece esito analogo, a favore del Governo. La decisione viene ancorata alle posizioni assunte in passato dalla stessa Consulta.

LA DECISIONE DELLA CORTE “La tassa automobilistica è prevista, per quanto qui interessa, dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che permette alle Regioni di disciplinarla, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità indicati dalla legislazione statale. (sent. 288 del 2012)” Quindi, afferma la Corte: “un intervento sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale incide su un aspetto]della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» , in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.”(sentenza n. 455 del 2005). Inoltre: “alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa (sent. 296 del 2003). Così, il Giudice delle Leggi dichiara l'illegittimità delle norme regionali di cui agli artt. 1, comma 4 (trasposto nella nuova L. 3/2016, art. 22), nonché commi 2 e 3, della L. 14/2015 della Regione Basilicata. E dichiara l'illegittimità dell'art. 8, L. 8/15 dell'Umbria, nella parte in cui introduceva l'esenzione dalle sanzioni per in pagamenti in ritardo (comma 7quinquies, aggiunto all'art. 1, L. 36/07). Ora per i possessori di auto storiche ultraventennali, si prevede l'arrivo dei solleciti di pagamento.

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