Omissione di soccorso: urta moto e non si ferma, assolto per mancanza di dolo

Omissione di soccorso: urta moto e non si ferma, assolto per mancanza di dolo La Cassazione boccia il ricorso del motociclista investito da un anziano accusato di omissione di soccorso. Mancano le prove del dolo

La Cassazione boccia il ricorso del motociclista investito da un anziano accusato di omissione di soccorso. Mancano le prove del dolo

17 Giugno 2016 - 08:06

La Suprema Corte di Cassazione ha depositato una interessante sentenza sul reato di cui all'art. 189 C.d.S., che riguarda la violazione degli obblighi di assistenza e aiuto per chi rimane coinvolto in un incidente. Si tratta della sentenza n. 22718 del 30.5.2016, IV sez. penale. Il ricorrente è un signore di 75 anni, che non si sarebbe fermato dopo aver investito una motociclista in fase di svolta a destra. Assolto in primo grado, la Corte d'Appello di Firenze lo condanna. La Cassazione invece accoglie la tesi della difesa, che sottolinea le carenze motivazionali della pronuncia d'appello, sul piano della prova dell'elemento psicologico, ossia del dolo eventuale.

L'URTO E LA PRESUNTA FUGA SOTTO LA PIOGGIA BATTENTE I fatti per come emergono dalla sentenza, sono i seguenti: il ricorrente stava effettuando una manovra di svolta a destra quando ha urtato un motociclo. A questo punto l'auto si sarebbe fermata brevemente, poi avrebbe proseguito la corsa. Su questi fatti non c'è contestazione. Ciò che invece non è chiaro, è se l'autista, anziano ma non decrepito (75 anni), si sia accorto di quel che era successo, ossia se fosse consapevole dell'essere stato coinvolto in un incidente stradale e se dunque abbia più o meno volontariamente omesso di fermarsi e di prestare soccorso ai sensi dell'art. 189 C.d.S.. Per la Corte d'Appello di Firenze era impossibile che non si fosse accorto dell'incidente, dato che il motociclo riverso per terra aveva le luci accese e l'auto si era fermata per un momento. Eppure, per la Corte di Cassazione, le motivazioni dei giudici di II grado sono insufficienti.

IL DOLO EVENTUALE DEVE COPRIRE TUTTE GLI ELEMENTI La difesa aveva spiegato 4 motivi di ricorso, di cui tre (mancata consapevolezza causa pioggia battente, mancato esame di tutto il materiale probatorio e carenza di motivazione del ribaltamento della sentenza di primo grado), non colgono nel segno secondo gli Ermellini. Invece è fondato il primo motivo, che insisteva sull'erronea applicazione della legge penale (art 49 c.p. e 189 C.d.S.), perchè il dolo, necessario alla configurazione del reato di omissione di soccorso, doveva coprire tutti gli elementi costitutivi, ossia il coinvolgimento nell'incidente, il danno alle persone, e la presenza di feriti cui prestare assistenza. In particolare la Corte, dopo aver precisato che il dolo, necessario, può essere anche dolo eventuale, ovvero costituito dalla consapevolezza che il proprio comportamento sia idoneo a produrre eventi lesivi, chiarisce anche che la Corte d'Appello di Firenze ha impostato il ragionamento in maniera errata, misurando la presenza del dolo sulla causazione dell'incidente, ma senza considerare se esso fosse presente su tutti gli altri elementi della fattispecie di reato. La prova sulla sussistenza del dolo eventuale per le conseguenze del sinistro, anzi, non pare raggiunta. Per cui la sentenza va annullata perchè il fatto non costituisce reato.

NIENTE PUGNO DI FERRO PER CHI FUGGE? Il ragionamento della Corte è molto chiaro, d'altronde il giudice penale, incidendo direttamente sulle libertà individuali, deve attenersi rigorosamente alle norme, che sono orientate da vari principi tra cui spicca il cosiddetto favor rei (favore nei confronti dell'imputato), che è un caposaldo dell'ordinamento. Non posso fare a meno di ricordare però, che in passato l'orientamento degli Ermellini in tema di reato di fuga od omissione di soccorso si era evidenziato per un certo rigorismo, per una certa severità. Questo orientamento era stato sottolineato dal sottoscritto, ormai qualche anno fa, sulle colonne di SicurAUTO.it, in vari articoli di commento, in particolare leggi la condanna per omissione di soccorso a un tassista “rincorso” dal centauro investito, nonché di un caso simile dell'automobilista condannato perchè non aveva visto la moto caduta, in cui una vicenda analoga a quella in commento veniva analizzata con diverso metro di giudizio. Non è semplice, naturalmente, comparare sentenze diverse, su casi diversi, imperniate su ragionamenti diversi. Tuttavia viene spontaneo chiedersi se questa pronuncia non rappresenti un cambio di rotta nell'ambito delle lesioni stradali, ora che la recente introduzione di specifiche figure di reato hanno inasprito notevolmente le pene.

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