Tutor: più infrazioni impugnabili davanti a un solo giudice

Tutor: più infrazioni impugnabili davanti a un solo giudice La Corte di Cassazione censura una sentenza del Giudice di Pace che si era dichiarato incompetente a giudicare infrazioni multiple da Tutor

La Corte di Cassazione censura una sentenza del Giudice di Pace che si era dichiarato incompetente a giudicare infrazioni multiple da Tutor

23 Novembre 2011 - 01:11

I giudici di Piazza Cavour, con la sentenza della II sezione, n. 23881, depositata il 15 novembre 2011, cassano una pronuncia del Giudice di Pace di Pistoia, che aveva negato la sua competenza per l'impugnazione di più verbali riguardanti infrazioni rilevate con il sistema “Safety Tutor” durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna-Bari-Taranto. Di fatto la Corte ha rimesso la causa nelle mani del Giudice di Pace adito dal ricorrente in quanto “foro del trasgressore”.

IL SOLITO PROBLEMA DELLA COMPETENZA – Il sistema del “Tutor”, o più tecnicamente come SICVE (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), rappresenta l'avanguardia tecnologica per la repressione delle condotte illecite nelle autostrade, ma come tutte le innovazioni più profonde, presenta problemi di compatibilità con la realtà in cui è stato introdotto. Uno dei problemi più dibattuti è sempre stato quello della competenza. Il nostro ordinamento prevede il criterio dominante della territorialità: se commetti l'infrazione a Milano, è competente il Giudice di Pace di Milano, se violi le norme a Roma, potrai ricorrere presso quello di Roma e così via. Nel caso delle sanzioni elevate con l'ausilio del sistema Tutor, che calcola la velocità media tra due punti, è impossibile risalire al punto esatto nel quale l'infrazione è stata commessa e questo complica l'attribuzione del giudice naturale competente al trasgressore che voglia impugnare il verbale ricevuto.

NON E' UN CAVILLO – Non si tratta di cavilli o garbugli giuridici per cercare di farla franca, la competenza territoriale è un principio fondamentale perché non si può lasciare che alcuna faccenda giuridica possa essere decisa “a scelta” fra una molteplicità di Autorità giudiziarie, a meno che non si voglia permettere che si formi un “mercato della giustizia” (es. tendenza ad rivolgersi al Giudice più favorevole a un determinato orientamento). Ma come applicare il criterio della competenza territoriale, se il luogo dell'infrazione è “diluito” tra Roma e Milano, e i Giudici di Pace potenzialmente competenti sono dunque moltissimi? Analogo problema è quello della emissione, sulla base di rilevazioni Tutor, di più verbali da diverse autorità che indicano diversi Giudici di Pace competenti: in questo caso è particolarmente oneroso impugnare ogni verbale presso il Giudice indicato nel verbale, trattandosi di rilevazioni di velocità media in un unico viaggio (anche se negli ambienti della Polizia Stradale si dice che, per ovviare a questi problemi, i tratti autostradali controllati dal Tutor vengono accesi “a saltare”, cioè non tutti di seguito).

IL FORO DEL TRASGRESSORE COME SOLUZIONE – In questi anni sono passate al vaglio dei Giudici sia di prossimità che di legittimità, diverse possibili soluzioni. Secondo alcuni Giudici di Pace è applicabile il criterio penalistico del “reato continuato” previsto dall'art. 81 c.p., che in caso di più verbali emessi per un unico viaggio autostradale, permette di individuare nel primo quello da cui trarre il Giudice competente anche per impugnare i successivi. Ma tale criterio è stato bocciato dalla Corte di Cassazione (Cass. IV civ, 944/2011), perché l'art. 81 c.p. sarebbe applicabile solo e unicamente per i reati penali. Un criterio che sembra poter mettere d'accordo tutti, utilizzato anche a livello europeo, è quello del c.d. “foro del consumatore”. In sostanza il consumatore ha il privilegio, per le controversie commerciali, di poter agire contro i contraenti forti (es. multinazionali), davanti al Giudice del suo territorio di residenza. Ecco che si può applicare lo stesso concetto per l'utente della strada nei confronti della P.A.. Tale criterio era stato utilizzato da diversi Giudici di Pace, che adesso trovano una conferma, se pur indiretta, da parte della Suprema Corte. Con la sentenza n. 23881 del 15 novembre 2011, gli Ermellini rimettono nelle mani del Giudice di Pace competente in base alla residenza del trasgressore il ricorso avverso a diversi verbali inviati dalla Polizia Stradale, per i quali sarebbero stati competenti Giudici di Pace diversi. Anche se la motivazione giuridica fornita dalla Cassazione si limita a rilevare che il Giudice di Pace di Pistoia non può invocare l'art. 23, L. 689/81, per “liberarsi” del ricorso (norma che riguarda la tardività nella presentazione di più ricorsi), quel che conta è che il ricorso unico avverso più verbali, per i quali sarebbero stati competenti Giudici di Pace differenti, è stato rimesso dalla Suprema Corte nelle mani del Giudice del Consumatore/trasgressore. Potrebbe essere un indirizzo di lunga durata, e la soluzione al problema di competenza derivato dall'introduzione del Tutor.

di Antonio Benevento

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1 Commento

Italo
00:10, 28 Novembre 2011

Una cosa è la giurisprudenza, altro è la norma di legge che, se non modificata va applicata.L'art. 22, comma 1, della L.24/11/81 n.689 e l'art. 204 bis del CdS dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.L'incompetenza per territorio del giudice adito del resto, come la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, ha inoltre, carattere inderogabile e, pertanto, può essere rilevata anche d'Ufficio in ogni stato e grado del processo (Cfr. Cass. 17/11/90 n.11131 e Cass. 26/10/93 n.959).La violazione accertata con il sistema SICve (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. “TUTOR?, si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. “AUTOVELOX?, poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada.In sintesi, il suo funzionamento è il seguente: – Il veicolo in transito viene inizialmente fotografato (con data e ora) da apposite fotocamere installate, generalmente, su un pannello messaggi e, nel suo transito, trasporta una carica magnetica impressa da due conduttori annegati sotto l'asfalto. Prima di raggiungere il punto di controllo finale il veicolo può attraversare ulteriori cavalcavia o pannelli: se esso ha viaggiato ad una velocità media oltre il limite stabilito, delle segnalazioni luminose invitano il conducente a rallentare. All'altezza del punto di controllo il veicolo viene nuovamente fotografato (con data e ora) e, se la sua velocità media è stata inferiore o uguale al limite massimo, le due foto vengono scartate dal sistema; se, invece, la sua velocità è stata superiore a quella prescritta, il sistema calcola la velocità media ma non indica il luogo preciso dove è avvenuta la violazione.Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, essendo l'infrazione accertata sulla base di una rilevazione del tempo medio occorso per percorrere il tratto stradale interessato dal controllo, per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione deve farsi richiamo alla normativa dettata dal codice di procedura penale; in particolare si deve fare riferimento all'art. 9 c.p.p., il quale prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all'articolo precedente (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.Se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve.Secondo il mio punto di vista, il Giudice adito per una pluralità di violazioni con il sistema Tutor rilevate in punti diversi dello “Stivale”, deve decidere sul processo verbale inerente la violazione commessa nel “suo territorio” e dichiararsi incompetente per territorio per gli altri, rimettendo le parti dinanzi ogni Giudice competente territorialmente.Sono convinto che questo comporta un danno e disagi al trasgressore ma, finché la legge rimane quella che è non si può fare altrimenti. In merito si è espressa anche la Corte Costituzionale che ha sempre dichiarato l'infondatezza dell'illegittimità dell'art. 22 della legge 689/81 .

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