Revisione e multa automatica: la bufala da sfatare

Revisione e multa automatica: la bufala da sfatare Circoli senza revisione? Potresti essere davvero multato in modo automatico

Circoli senza revisione? Potresti essere davvero multato in modo automatico, ma non nel modo in cui molti hanno scritto nei giorni scorsi

14 Novembre 2014 - 10:11

Revisione periodica obbligatoria: se la dimentichi o la salti di proposito, potresti essere davvero multato in modo automatico, ma non nel modo in cui molti hanno scritto nei giorni scorsi. Il guaio infatti è che online sono presenti numerose imprecisioni in merito: la bufala sul web riguarda la multa automatica relativamente a tutti i veicoli presenti nel database della Motorizzazione ai quali fosse scaduta la revisione. In realtà, questi veicoli potrebbero benissimo essere fermi in un garage privato oppure posti sotto sequestro per diversi motivi o, addirittura, potrebbero essere stati rottamati senza che ciò risulti ancora nel database (le rottamazioni sono registrate al PRA, che solo successivamente informa la Motorizzazione). In casi del genere, la revisione non è dovuta. Ma quando si riprende a circolare (o, semplicemente, se si parcheggia per strada), occorre fare subito la revisione. Se la revisione è scaduta da poco, situazione in cui è improbabile che l'auto stia cadendo a pezzi, è possibile recarsi in officina con un'altra auto e prenotare la revisione. Il documento attestante la prenotazione emesso dall'officina si può esibire in caso di controlli delle forze dell'ordine, se fermati proprio mentre si sta conducendo l'auto (con la revisione scaduta) in officina. Ci sono poi altre situazioni in cui la multa può essere automatica, ma sempre con l'auto pizzicata a circolare.

DOMANDE E RISPOSTE – Per capirci di più, SicurAUTO.it ha chiesto lumi alla Polizia locale di Ciampino (Roma). La materia è così ostica che abbiamo cercato di schematizzare il tutto attraverso una serie di risposte (sì o no) alle domande più difficili.

Che cosa si intende per veicolo in circolazione?
Un mezzo che sia in strada, senza distinzione del fatto che sia in sosta o in movimento.

Per esempio, un veicolo senza revisione che è in sosta dentro un garage è sanzionabile?
No.

E un veicolo senza revisione che è in sosta in una pubblica via (o privata aperta al pubblico passaggio) o in un parcheggio pubblico, o in un parcheggio privato a uso pubblico, è sanzionabile?
Sì.

Può un organo accertatore (Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc.) sanzionare un veicolo il cui transito è stato accertato da uno strumento elettronico (Targa System, telecamere ZTL ecc.) e la cui revisione, dall'incrocio delle banche dati, risulta scaduta?
Sì, ma si ritiene sia possibile purché l'accertamento sia stato effettuato dall'agente che ha visto circolare il veicolo e non solo dallo strumento. Tuttavia, siccome è un'attività gravosa e a rischio contenzioso, non viene svolta praticamente mai. Le cose potrebbero cambiare se passasse la proposta di estendere i controlli automatici con apparecchi anche alla revisione scaduta, ma è ancora presto: si diceva che sarebbe arrivata – assieme ai controlli automatici sulla RCA – con la legge di stabilità, però tutto è stato rinviato a data da destinarsi..

Può un organo accertatore (esempio, l'ufficio contravvenzioni della Polizia locale del Comune X) incrociare tutti i dati relativi ai veicoli sanzionati per qualunque altra violazione (doppia fila, sosta all'incrocio, mancato pagamento ticket sosta ecc.) con quelli del database delle revisioni presso la Motorizzazione, e inviare la sanzione a tutti i veicoli che alla data dell'infrazione non erano in regola con la revisione?
Sì, ma si ritiene sia possibile purché l'accertamento sia stato effettuato dell'agente che ha visto circolare il veicolo e non solo dallo strumento. Tuttavia, siccome è un'attività gravosa e a rischio contenzioso, non viene svolta praticamente mai.

LE REGOLE – Ricordiamo inoltre che la prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori. La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3500 kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (a esempio, le auto elettriche leggere da città). Si parla invece di revisione straordinaria di un veicolo quando viene disposta dagli uffici della motorizzazione a seguito di un incidente che ha provocato al veicolo danni tali da poter compromettere, a giudizio degli organi di polizia che effettuano la segnalazione, la sicurezza per la circolazione. Altro caso quello nel quale sempre gli organi di polizia segnalano dei dubbi sulla persistenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti. La procedura è la stessa prevista per una revisione ordinaria. Naturalmente in caso di incidente la vettura deve essere preventivamente riparata. Chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione di 168 euro. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi a fare la revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione di 1.941 euro. All'accertamento della violazione, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

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2 Commenti

Tommaso
19:15, 26 Gennaio 2016

In data 06/11/15 alle ore 02:16 mi viene notificata la violazione “SOSTA durante le ore di pulizia meccanica delle strade” per mezzo di avviso cartaceo lasciato nella maniglia dell'auto. Sanzione puntualmente pagata.In data 26/01/16 mi viene notificata la violazione “a seguito di rilevamento dei dispositivi automatici, si è accertato che il 06/11/15 alle ore 02:16 il veicolo di sua proprietà CIRCOLAVA senza essere stato sottoposto a periodica revisione” per mezzo di raccomandata.Se il giorno 06/11/15 la mia auto era in SOSTA, e quindi NON CIRCOLAVA, posso contestare un VIZIO DI FORMA nel secondo verbale in modo da annullare la sanzione?Senza contare che da parte mia sussiste buona fede: ricevuta la seconda notifica ho subito provveduto ad effettuare la revisione, ma nel frattempo potrei aver subito decine di altri verbali “a seguito di rilevamento dei dispositivi automatici” per revisione scaduta avendo come unica colpa quella di non essere mai stato avvisato.Grazie.

Daniele
11:11, 27 Gennaio 2016

Tommaso, nel momento in cui l'auto è in strada è considerata come “in circolazione”. Poco importa che sia ferma, a bordo strada, in sosta, o altro. E' come il discorso della copertura assicurativa dove l'unico modo per possedere l'auto senza assicurazione è tenerla in un giardino privato (o in box) ma mai in strada

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