Passaggio col rosso: la prova fotografica deve essere rigorosa

Passaggio col rosso: la prova fotografica deve essere rigorosa Al fine di poter ritenere fondato l'accertamento (Sentenza n. 2953/2010)

Al fine di poter ritenere fondato l'accertamento (Sentenza n. 2953/2010)

29 Marzo 2011 - 04:03

Giudice di Pace di Frattamaggiore – Sentenza n. 2953/2010 (Attraversamento incrocio con semaforo rosso)

 

Nota di Carmine Perruolo (Studio Legale Uricchio/Perruolo – sito: www.zonalegale.it )

 

In caso di violazione per attraversamento di un incrocio con semaforo rosso, se la rilevazione è stata effettuata da una apparecchiatura funzionante in modalità automatica (senza la presenza degli agenti), la prova fotografica deve essere estrememante rigorosa per ritenere fondato l'accertamento.

Difatti, “..l'accertamento relativo alla violazione dell'art. 146, comma 3 del C.d.S. è valido quando il primo fotogramma inquadra il veicolo del trasgressore prima della linea di arresto e, quindi, prima della palina semaforica e la seconda fotografia rileva l'autovettura pìù meno o meno al centro dell'intersezione…Dal punto di vista sostanziale ciò che rileva è la prova nel rilievo fotografico riportante la posizione dell'autovettura prima del superamento della linea di arresto, con la lanterna proiettante la luce rossa e la seconda fotografica scattata più o meno al centro dell'intersezione”.

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SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2387 nel ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: opposizione ai sensi della Legge 24/11/1081 n. 689 e succ. mod.

TRA

V. P., elettivamente domiciliato in Frattaminore (NA), alla Via ……, presso lo studio dell'avv. ……., che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso.

Opponente

E

Comune di F., in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege presso la Casa Comunale di F., rappresentato e difeso dall'assistente C. F., giusta delega in atti.

Opposto

CONCLUSIONI: come rese dalle parti all'udienza del 11/12/2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17/04/2009 presso la Cancelleria di questo Ufficio del Giudice di Pace, il Sig. V. P. proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata dal verbale di contestazione n. PH501439, elevato in data 02/01/2009 dalla Polizia Municipale di F., per violazione dell'art. 146, co. 3 del C.d.S., in quanto “in località incrocio Via Arena/Via Vergara, il proprietario/obbligato in solido, a bordo dell'autovettura Seat tg. …, superava la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa.. La violazione accertata con apparecchiatura a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Photored F17A, è stata confermata dall'esame della doppia documentazione fotografica … La violazione prevede la decurtazione di punti 6 della patente di guida…”.

Il ricorrente deduceva: l'illegittimità del verbale per la mancata contestazione immediata dell'infrazione in violazione dell'art. 201 C.d.S., perché la presunta infrazione era stata rilevata in maniera automatica, a mezzo Photored F17A, senza il presidio degli agenti municipali, ma in ufficio; la nullità del verbale per la mancata verifica della corretta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, in difformità delle condizioni prescritte Decreto Dirigenziale n. 1130 del 18/03/2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la assenza di idonea procedura di taratura, definita dalle norme UNI 30012 al punto 3.23 e mancata certificazione di taratura, presso appositi centri SIT, dello strumento utilizzato per il rilevamento. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività del verbale opposto, l'annullamento dello stesso, nonché della sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida, con vittoria delle spese del giudizio.

Il giudice di pace fissava con decreto alle parti, l'udienza di comparizione delle stesse. Il Comune opposto depositava in data 30/11/2009 controdeduzioni in ordine al ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare, in ordine all'uso della apparecchiatura Photored F17A, replicava che la stessa era stata omologata con Decreto Ministeriale LL.PP n. 430 del 27/01/2000, confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 1130 del 18/03/2004; che per tale tipo di apparecchiatura non è obbligatoria la presenza degli Organi di Polizia, che inoltre non era soggetta a taratura, in quanto non trattavasi di strumenti di misura. Precisava, inoltre, la circostanza che la commessa infrazione era stata confermata anche dalla doppia documentazione fotografica, depositata in atti. All'udienza del 11/12/2009, comparivano le parti riportandosi alle rispettive difese e la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo in udienza ai sensi dell'art. 23 della L. 689/81 e della sentenza n. 354/90 della Corte Costituzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la proponibilità ed ammissibilità del ricorso, avendo l'opponente presentato opposizione al verbale di contestazione nei modi e nei termini di cui alla L. 689/81.

Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.

Riguardo all'eccepita violazione dell'art. 201 C.d.S. e l'omessa contestazione immediata, detto articolo per come modificato dal Decreto Legge del 27 giugno 2003 n. 151, convertito nella Legge del 1 agosto 2003, n. 241, entrata in vigore il 01/08/2003, nel caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella Legge del 1 agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni al comma 1-ter, consente di prescindere dall'indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata e la presenza degli organi di polizia, purchè si tratti di apparecchiature omologate, fra cui, rientra, appunto, il Photored F17A e che il tratto di strada in cui viene rilevata l'infrazione sia stata individuata dal Decreto Prefettizio emanato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20/06/2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, come è avvenuto nel caso di specie. Anche l'eccepito utilizzo non conforme alle disposizioni del Decreto di omologazione n. 1130 del 18/03/2004 non è configurabile, poiché l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento della violazione è compresa tra le apparecchiature omologate di cui al comma 1 ter dell'art. 201 del C.d.S. , come modificato dal D.L. del 27 giugno 2003, n. 151, convertito con Legge del 1 agosto 2003, n. 214, avendo in data 18 marzo 2004 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con Decreto 1130 confermato l'approvazione del Photored F17A, che “… senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all'operatore di polizia presente sul posto, ovvero, in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia.”. Nel merito, si osserva, che l'accertamento relativo alla violazione dell'art. 146, comma 3 del C.d.S. è valido quando il primo fotogramma inquadra il veicolo del trasgressore prima della linea di arresto e, quindi, prima della palina semaforica e la seconda fotografia rileva l'autovettura pìù meno o meno al centro dell'intersezione: ciò conformemente al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18.03.2004, laddove è precisato che l'apparecchiatura Photored F17A è predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dallo scatto del segnale rosso. Dal punto di vista sostanziale ciò che rileva è la prova nel rilievo fotografico riportante la posizione dell'autovettura prima del superamento della linea di arresto, con la lanterna proiettante la luce rossa e la seconda fotografica scattata più o meno al centro dell'intersezione. Nel caso di specie, dunque, fondandosi l'accertamento esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall'apparecchiatura Photored F17A, dalle stesse non si evince il pieno attraversamento dell'intersezione, poiché, anche nel secondo rilievo è evidente che il veicolo fosse fermo, avendo le luci di arresto in funzione. Allo stato degli atti, quindi, non vi è prova rigorosa che l'accertamento sia stato correttamente operato e non emergono prove sufficienti circa la responsabilità del conducente del veicolo. In assenza dunque, di tale prova, l'opposizione va accolta anche ai sensi dell'art. 23, co. 12 della citata L. 689/81.

Va, altresì annullata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente di guida del sig. V. P., stante la mancata contestazione immediata, necessaria per l'individuazione del conducente, al quale soltanto è applicabile la suddetta sanzione accessoria. Tutto ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, laddove ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 126 bis, co. 2 del C.d.S., nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti dalla patente, quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale.

Restano assorbiti gli altri motivi.

La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il verbale di contestazione al C.d.S.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Frattamaggiore all'udienza del 11/12/2009.

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