Non dici chi guidava? Ricordati della multa supplementare di 284 euro

Non dici chi guidava? Ricordati della multa supplementare di 284 euro Infrazioni gravi: chi si vede recapitare una multa deve comunicare il nome del guidatore. Pena

Infrazioni gravi: chi si vede recapitare una multa deve comunicare il nome del guidatore. Pena, una sanzione appena schizzata a 284 euro

14 Febbraio 2013 - 06:02

Multa a casa? Se l'infrazione include il taglio di punti (o la sospensione della patente), il proprietario dell'auto deve fornire alla Polizia i dati del guidatore (che può anche coincidere col proprietario stesso). Nel caso non lo faccia, pagherà una multa supplementare, che dal 1° gennaio 2013 è di ben 284 euro: un bel passo avanti rispetto alle 250 euro del luglio 2003 (quando venne varata la patente a punti), sanzione puntalmente rincarata ogni biennio.

QUASI 300 EURO DI BATOSTA – Sta tutto scritto nell'articolo 126-bis del Codice della strada, non molto “digerito” dagli automobilisti, visto che spesso i proprietari, una volta pagata la multa originaria, reputano di essere in regola del tutto, dimenticando invece di comunicare i dati del guidatore alla polizia, e così ricevendo la batosta di 284 euro (più spese di notifica, che fanno impennare il conto a quasi 300 euro totali). Dice la legge: “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. Ed ecco il punto chiave: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Altrimenti, scatta la multa di 284 euro.

OCCHIO A NON CONFONDERSI – Questa regola non va confusa con quella dell'aggiornamento del libretto in caso di auto in prestito. Infatti, il 7 dicembre 2012, col Decreto del presidente della Repubblica numero 198, pubblicato dalla Gazzetta ufficiale 273/12, doveva scattare l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione se il veicolo è usato, per periodi superiori a 30 giorni, da soggetti diversi dai proprietari, esclusi i familiari conviventi. Ecco la norma: “All'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità”. Ma c'è un problema: circolare e procedure informatiche per mettere in pratica questa norma non ci sono. La regola esiste, però non si applica ancora. Il tutto avrebbe dovuto risolversi a febbraio 2013, però – dalle indiscrezioni che SicurAUTO.it ha appena raccolto – pare che si sia ancora in alto mare, anche a causa del super lavoro cui è sottoposto il ministero per la nuova patente europea 2013.

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