L'omicidio stradale è in vigore da oggi: ecco i casi e le pene previste

L'omicidio stradale è in vigore da oggi: ecco i casi e le pene previste Da oggi chi uccide al volante sotto effetto di alcol e droghe rischia fino a 18 anni di carcere. Novità anche sui test tossicologici

Da oggi chi uccide al volante sotto effetto di alcol e droghe rischia fino a 18 anni di carcere. Novità anche sui test tossicologici

25 Marzo 2016 - 07:03

Ecco la legge 23 marzo 2016 numero 41: introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali (vedi qui), nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 70 del 24 marzo 2016. Entrata in vigore: oggi. Ossia il giorno dopo della pubblicazione.

PER MORTE Le situazioni che la legge distingue sono due, in base a quanto il guidatore ha bevuto. La pena va da 5 a 10 anni di carcere se la morte è provocata da una persona con oltre 0,8 grammi di alcol per litro di sangue, ma non oltre a 1,5 g/l (ebbrezza media) o per guida pericolosa: velocità uguale o superiore al doppio di quella consentita, con un minimo di 70 km/h, in centro urbano; oppure superiore di almeno 50 km/h sulle strade extraurbane; inversione di marcia in prossimità di dossi, intersezioni o curve; attraversamento di intersezioni con semaforo rosso; circolazione contromano; sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o linea continua. Invece, se la morte sia provocata da una persona alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ebbrezza grave) oppure da un conducente professionale in stato di ebbrezza media, allora la pena va da 8 a 12 anni di carcere. In tutti gli altri casi in cui una persona perda la vita per colpa, è previsto il carcere da 2 a 7 anni. Con tanto di test tossicologici coattivi (obbligatori) in determinate situazioni: vedi qui.

PER FERITE Anche per le lesioni la legge prevede le stesse situazioni dell'omicidio, ma distingue tra lesioni gravi e gravissime. Il primo caso riguarda le lesioni provocate da una persona alla guida in stato di ebbrezza media o per guida pericolosa: da 18 mesi a 3 anni nel caso di lesioni gravi; da 2 a 4 anni se le lesioni sono gravissime. Se le lesioni sono provocate da una persona alla guida in  stato di ebbrezza grave oppure da un conducente professionale in stato di ebbrezza media, la pena va da 3 a 5 anni nel caso di lesioni gravi; e da 4 a 7 anni se le lesioni sono gravissime. Se le ferite sono dovute a colpa, la pena va da 3 mesi a un anno nel caso di lesioni gravi e da uno a 3 anni nel caso di lesioni gravissime.

DA SAPERE Niente ergastolo della patente (vedi qui), ossia ritiro a vita del documento. Per omicidio stradale in stato di ebbrezza media o grave, il ritiro della patente è di 15 anni. Scende a 10 anni nel caso di omicidio stradale provocato da guida pericolosa. In tutti gli altri casi, anche di lesioni con semplice colpa, il ritiro è di 5 anni. possono esserci aggravanti di vario genere. Per fuga, la pena aumenta da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 5 anni (3 anni nel caso di sole lesioni), ma non superiore a 18. Il ritiro della patente sale da 5 a 12, da 10 a 20 e da 15 a 30 anni.

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