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Le mille invenzioni per evitar la multa
Categoria: Generiche | 09 Maggio 2005 | Claudio Cangialosi
A questa interrogazione è stato invitato a rispondere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
Asaps (Associazione della Polizia Stradale) ha diffuso ultimamente le informazioni relative al sistema di targatura e tutte le possibilità ampiamente usate per alterare e modificare le targhe delle moto, vanificando così, di fatto, il funzionamento dei dispositivi dei rivelatori automatici e il lavoro della polizia stradale;
ci sono vari sistemi per raggiungere questo risultato:
a) l'alloggiamento della targa che, come da immatricolazione, deve avere una inclinazione non superiore a 30 spesso subisce mutamenti tramite l'applicazione di un pistoncino elettrico o di un elastico che solleva la targa e la porta quasi in una posizione orizzontale;
b) con bombolette di schiuma da barba si coprono i numeri; c) l'applicazione di stracci o foulard che con il vento si muovono coprendo la targa;
d) l'elastico per i bagagli che nasalmente si sposta e copre alcuni numeri;
e) i numeri come 6 - 9 - 8 - 0 vengono cambiati con ritocchi a base di grasso o con pezzi di nastro isolante nero;
tutti questi sistemi sono stati illustrati con foto nell'articolo sul sito dell'Asaps mostrando tanto le ingegnosità dei motociclisti nell'infrangere la legge quanto le mancanze normative che le permettono;
il Codice della strada articolo 100, comma 10) prevede: «Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo»;
il comma 12) prevede che «chiunque circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85». Con il comma 15) dello stesso articolo è prevista anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo di tre mesi del veicolo, non è però facile dimostrare la contraffazione, e secondo l'Asaps intervento della polizia avrebbe più efficacia se nel codice risultassero sanzioni anche per la modifica della targa;
il comma 13) stabilisce che «chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19.95 a euro 81.90». Per prevenire e combattere le sopracitate manovre la sanzione amministrativa è eccessivamente bassa, e sarebbe opportuno, sempre secondo l'Asaps, aggiungere una sanzione accessoria come il ritiro della carta di circolazione;
il comma 14 prevede che: «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale». Anche in questo caso non è, facile stabilire l'alterazione della targa, infatti spesso succede che il magistrato annulla il verbale per mancanza di prove;
il codice della strada, all'articolo 102 comma 7) prevede che: «chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55». Questo è l'articolo che maggiormente viene applicato; anche qui la sanzione amministrativa è ritenuta troppo bassa e sarebbe da aggiungere come nei casi precedenti la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della targa quando è evidente l'oscuramento della stessa;
si ritiene anche che le targhe dovrebbero essere con i numeri più grandi presentando «la coda» inclinata e non verticale come ora -:
come il Ministro valuti la situazione sopra esposta;
se in particolare intenda valutare con attenzione anche con una appropriata indagine sul fenomeno, le notizie riportate sul sito di Asaps;
se intenda, farsi promotore di una iniziativa normativa per la revisione del codice in tema di targature e con sanzioni più appropriate per l'uso di targhe manomesse.
Fonte: Avvisatore.it
Tags:
auto, codice della strada, esp, euro 1, euro 3, moto, polizia stradale, verbale - Per sapere - premesso che:
Asaps (Associazione della Polizia Stradale) ha diffuso ultimamente le informazioni relative al sistema di targatura e tutte le possibilità ampiamente usate per alterare e modificare le targhe delle moto, vanificando così, di fatto, il funzionamento dei dispositivi dei rivelatori automatici e il lavoro della polizia stradale;
ci sono vari sistemi per raggiungere questo risultato:
a) l'alloggiamento della targa che, come da immatricolazione, deve avere una inclinazione non superiore a 30 spesso subisce mutamenti tramite l'applicazione di un pistoncino elettrico o di un elastico che solleva la targa e la porta quasi in una posizione orizzontale;
b) con bombolette di schiuma da barba si coprono i numeri; c) l'applicazione di stracci o foulard che con il vento si muovono coprendo la targa;
d) l'elastico per i bagagli che nasalmente si sposta e copre alcuni numeri;
e) i numeri come 6 - 9 - 8 - 0 vengono cambiati con ritocchi a base di grasso o con pezzi di nastro isolante nero;
tutti questi sistemi sono stati illustrati con foto nell'articolo sul sito dell'Asaps mostrando tanto le ingegnosità dei motociclisti nell'infrangere la legge quanto le mancanze normative che le permettono;
il Codice della strada articolo 100, comma 10) prevede: «Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo»;
il comma 12) prevede che «chiunque circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85». Con il comma 15) dello stesso articolo è prevista anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo di tre mesi del veicolo, non è però facile dimostrare la contraffazione, e secondo l'Asaps intervento della polizia avrebbe più efficacia se nel codice risultassero sanzioni anche per la modifica della targa;
il comma 13) stabilisce che «chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19.95 a euro 81.90». Per prevenire e combattere le sopracitate manovre la sanzione amministrativa è eccessivamente bassa, e sarebbe opportuno, sempre secondo l'Asaps, aggiungere una sanzione accessoria come il ritiro della carta di circolazione;
il comma 14 prevede che: «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale». Anche in questo caso non è, facile stabilire l'alterazione della targa, infatti spesso succede che il magistrato annulla il verbale per mancanza di prove;
il codice della strada, all'articolo 102 comma 7) prevede che: «chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55». Questo è l'articolo che maggiormente viene applicato; anche qui la sanzione amministrativa è ritenuta troppo bassa e sarebbe da aggiungere come nei casi precedenti la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e della targa quando è evidente l'oscuramento della stessa;
si ritiene anche che le targhe dovrebbero essere con i numeri più grandi presentando «la coda» inclinata e non verticale come ora -:
come il Ministro valuti la situazione sopra esposta;
se in particolare intenda valutare con attenzione anche con una appropriata indagine sul fenomeno, le notizie riportate sul sito di Asaps;
se intenda, farsi promotore di una iniziativa normativa per la revisione del codice in tema di targature e con sanzioni più appropriate per l'uso di targhe manomesse.
Fonte: Avvisatore.it
File :/home/sicuraut/public_html/index.php
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File :/home/sicuraut/public_html/lib/Smarty/libs/Smarty.class.php
Linea :1254
File :/home/sicuraut/public_html/upload/smarty/public/templates_c/%%2B^2B2^2B2803B6%%2colonne_sx_news.tpl.php
Linea :7
File :/home/sicuraut/public_html/functions/smarty.functions.php
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Tipo:Stringa(15)
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