Ganasce fiscali: serve la notifica della cartella di pagamento

Ganasce fiscali: serve la notifica della cartella di pagamento Il fermo amministrativo è illegittimo se all'automobilista non viene prima notificata la cartella di pagamento

Il fermo amministrativo è illegittimo se all'automobilista non viene prima notificata la cartella di pagamento

30 Ottobre 2012 - 05:10

La telenovela del fermo amministrativo dell'auto, le cosiddette ganasce fiscali, si arricchisce di una puntata: dopo innumerevoli decisioni di tribunali in materia, con una giurisprudenza contraddittoria e norme non chiarissime, ecco la sentenza della Cassazione numero 18380 del 25 settembre 2012, pubblicata il 6 ottobre, a favore dell'automobilista.

LA LETTERA – Stando agli ermellini, il fermo amministrativo è illegittimo se al cittadino non viene prima notificata la cartella di pagamento. Così è stato respinto il ricorso di Equitalia. La sezione tributaria ha dato pienamente ragione a un contribuente che aveva ricevuto un provvedimento di fermo amministrativo, senza notifica preventiva della cartella esattoriale. In primo grado, l'automobilista aveva impugnato il provvedimento di fronte alla Commissione provinciale tributaria di Varese nel 2006, che aveva accolto l'istanza annullando l'atto dell'esattore. In secondo grado, per l'opposizione di Equitalia, la Commissione regionale tributaria della Lombardia aveva confermato il verdetto. In terzo grado, dopo un altro ricorso di Equitalia, la Cassazione ha messo la parola fine alla questione.

ILLEGITTIMO – Il quesito di diritto formulato dalla ricorrente Equitalia si limitava a dire una cosa molto semplice: il preavviso di fermo è comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento. Ma per la Cassazione così non è: “Non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l'omessa dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle implica l'accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l'adozione di provvedimenti di genere cautelare”. Ossia, Equitalia deve dimostrare che il cittadino ha già avuto una notifica; solo in questo caso, possono scattare le ganasce fiscali.

VIZIO DI FORMA – Un errore formale, quello di Equitalia; d'altronde, proprio per errori del genere (un vizio di forma, un dettaglio), il cittadino paga multe salatissime, e magari scattano pure le ganasce fiscali, o altri provvedimenti. Appare corretto che lo stesso identico criterio venga applicato per l'esattore, che così non recupera le imposte contestate al contribuente, ed è stato condannato a versare alla controparte le spese processuali, 3.000 euro.

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