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Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 6384/2010

Categoria: Sentenze e Leggi | 31 Luglio 2010 | ottobre_rosso

Circolazione stradale - Codice della Strada - Ricorso per Cassazione - A seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006.


RILEVATO IN FATTO

R. N. e S. G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 7 marzo 2007 emessa dal Giudice di Pace di (OMISSIS) che aveva rigettato l'opposizione dai medesimi proposta avvero sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada Ha resistito l'intimato.

Nominato,ai sensi dell'art. 377 c.p.c., il consigliere relatore, nel depositare la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., riteneva che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il Procuratore Generale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infatti,a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione,se pubblicate - come nella specie - dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto).

Le spese della presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

fonte - semaforoverde.it


Tags: sentenzacassazionegiudice pacericorsiappello
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