Azione del terzo trasportato. Risarcimento danni, Rca

Risarcimento danni, Rca. Azione del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore - Art. 141 del D.L.vo 209/05 [Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo Bruno, sentenza ...

17 Febbraio 2010 - 12:02

Risarcimento danni, Rca. Azione del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore – Art. 141 del D.L.vo 209/05 [Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo Bruno, sentenza del 25 gennaio 2010]

Massima

La norma di cui all'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si applica nei soli confronti della compagnia assicuratrice del veicolo del vettore, senza che questi venga citato in giudizio.

Il terzo trasportato può agire ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l'azione diretta di cui all'art. 144 stesso Codice o nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1611/09 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

Tizia, nata a (.) il (.) e res.te in (.) alla Via (.) n.(.) – c.f. (.) – elett.te dom.ta in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione; ATTRICE

E

(Caio), nato a (.) il (.) ed ivi res.te alla Via (.) n.(.) – c.f. (.); CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHE'

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (.) alla Via (.) n.(.) – elett.te dom.ta in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice: condannare il convenuto (Caio) in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro 100,00 per la rottura dei suoi occhiali e della somma di Euro 3.255,00 per le lesioni subite in qualità di trasportata su di un'auto garantita per la RCA dalla Società convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 141 del D.L.vo 209/05; dichiarare l'improponibilità della domanda per non aver ottemperato al disposto degli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 27-26/11/08 a (CAIO) ed alla S.p.A. (ZETA), conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – accertata la qualità di trasportata sull'auto Lancia Dedra tg. (.) di proprietà del convenuto ed assicurata con la Spa (Zeta) – fosse condannato il medesimo (Caio) in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che, in data 26/6/06, in Napoli alla Via Giulio Cesare, in qualità di trasportata sull'auto Lancia Dedra tg. (.) di proprietà di (Caio) ed assicurata con la Spa (Zeta), subiva lesioni a causa dell'investimento da parte di un motociclo tipo Piaggio Vespa non identificato;

– che, a causa dell'investimento riportava la rottura degli occhiali e subiva lesioni per le quali veniva medicata al p.s. dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli dove i sanitari di turno le diagnosticavano: trauma contusivo del rachide cervicale;

– che il veicolo su cui era trasportata era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.te a.r. n. ….65-5 e n…..79-0 ricevute il 12/7/06 e 13/5/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda per l'inapplicabilità dell'art. 141 del D.L.vo 209/05 nel caso di specie, l'improponibilità per non avere ottemperato al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull'an che sul quantum debeatur.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 13/1/10, la causa veniva assegnava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (Caio) regolarmente citato e non costituitosi, nonché dichiarato il suo difetto di legittamatio ad causam ed estromesso dal giudizio per non esserne parte.

Infatti, l'art. 141, comma 2, del D.L.vo 209/05 (Codice delle assicurazioni private) dispone che: per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.

Detto articolo non prevede, quindi, la partecipazione al giudizio del vettore che, pertanto, non dev'essere convenuto.

La Corte Costituzionale, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha statuito che: la norma di cui all'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Cfr. ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008).

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore alla luce dell'art. 141 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento del terzo trasportato).

Tale articolo, al comma 1 recita:

– Salvo l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

La procedura di cui al suddetto articolo, quindi, si applica alle sole ipotesi in cui i sinistri, che hanno come vittima il trasportato, abbiano visto il coinvolgimento di almeno due veicoli, con esclusione dei sinistri cagionati da caso fortuito.

Nel caso di specie, il sinistro si è verificato a causa di un motociclo, non identificato, il cui conducente ometteva di dare la precedenza a destra (Confr. deposizione del teste indotto dall'attrice).

Tale causa del sinistro esclude qualsiasi onere risarcitorio in capo alla Compagnia di assicurazione del vettore.

Infatti, la norma di cui all'art. 141 CdA presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il sinistro si sia verificato tra almeno due veicoli.

La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il risarcimento di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l'impresa di assicurazione di quest'ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato (Confr. comma 3, art. 141 CdA).

Nel merito dell'azione per cui è causa, pur sapendo che il terzo danneggiante è un veicolo che dovrebbe essere assicurato per la RCA, non si conosce né il proprietario né la compagnia di assicurazione di quest'ultimo, verso cui, eventualmente, la comparente Spa (Zeta) potrebbe rivalersi.

Nella normativa di cui al D.L.vo 209/05, al danneggiato terzo trasportato sono concesse tre azioni:

– quella nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore, ex art. 141, quando ne sussistono i presupposti;

– quella nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione ex art. 144 in alternativa all'azione ex art. 141;

– quella nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, ex art. 283.

In definitiva, il terzo trasportato può agire ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l'azione diretta di cui all'art. 144 stesso Codice o nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, ex art. 283.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti di (CAIO) e della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) Dichiara il difetto di legittimatio ad causam di (CAIO);

2) dichiara la domanda inammissibile;

3) compensa tra le parti le spese del procedimento;

4) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 25 gennaio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

 

fonte – paoloalfano.it

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