Autovelox nullo se il segnale di limite non e' ripetuto dopo l'incrocio

Autovelox nullo se il segnale di limite non e' ripetuto dopo l'incrocio La Cassazione: dopo un incrocio i segnali che limitano la velocità devono essere ripetuti

La Cassazione: dopo un incrocio i segnali che limitano la velocità devono essere ripetuti, altrimenti si considera ripristinato il limite generico

22 Maggio 2014 - 09:05

La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza n. 11018/14, del 20.5.2014, ha ribadito un principio importante, che potrebbe interessare a molti automobilisti che dovessero venire sanzionati per superamento dei limiti di velocità. Quando viene imposto un limite di velocità che abbassa il limite previsto per il tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e deve essere ribadito con altro segnale, se il gestore lo desidera. Di conseguenza, se un automobilista si trova in sequenza: segnale di limite di velocità, incrocio, autovelox, non potrà essere sanzionato per il superamento del predetto limite. Così hanno deciso gli Ermellini per un caso siffatto avvenuto nella Locride, in Calabria. Un signore percorreva la strada statale 106, quando l'autovelox registrava una velocità di 60 km/h, subito dopo lo svincolo verso Portigliola. Prima dello svincolo, aveva oltrepassato il segnale di limite a 50 km/h, che riduceva il limite generico della velocità per le strade statali, che è di 90 Km/h. Così è arrivata la sanzione, che il presunto trasgressore ha impugnato. Dopo aver perso il ricorso in primo e in secondo grado, l'automobilista calabrese trova soddisfazione in Corte di Cassazione.

L'ART. 104 E L'ART. 119 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE – Le posizioni contrapposte di trasgressore e amministrazione erano incentrate sull'interpretazione di due norme, contenute in altrettanti articoli del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Più precisamente l'art. 104 (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione, comma 2, che recita: “lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale”. Mentre l'art. 119 (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fine divieto, co. 1, lett. b) del medesimo decreto recita: “il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada”. L'interpretazione sistematica delle due norme per il Giudice di Pace e per il Tribunale di Locri, si risolveva a favore dell'amministrazione, ovvero per la persistenza del limite di velocità oltre l'incrocio, ma i Giudici di Piazza Cavour chiariscono invece che se dopo l'incrocio non viene ripetuto il segnale che prescrive il limite, si può ritenere che il limite non sia più vigente. Soprattutto, poteva ritenerlo ragionevolmente l'automobilista, che quindi aveva il diritto di viaggiare a 60 km/h.

I GIUDICI DI MERITO DOVEVANO INDAGARE MEGLIO – Gli Ermellini nell'ordinanza in commento indicano anche come si poteva pervenire a una decisione di rigetto del ricorso del presunto trasgressore, ma si sarebbe dovuto accertare meglio quale fosse il limite di velocità previsto per quel tratto di strada. Per la precisione i Giudici di merito, anziché avallare la tesi del Comune di Portigliola, sulla persistenza del limite di velocità ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, avrebbero dovuto accertare se il segnale posto prima dello svincolo potesse essere considerato un “segnale a validità zonale”, ovvero se per tipologia di zona (es. presenza di centro abitato), fosse stata prevista una prescrizione più estesa. In ogni caso, dall'interpretazione autorevole della Suprema Corte, sembra essere uscita una nuova via di fuga per i trasgressori pizzicati dall'autovelox.

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