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Calcolo bollo auto e controllo pagamenti


La tassa di circolazione o più comunemente definita "bollo", viene calcolata, o, in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (kw), valore riportato sulla carta di circolazione. Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali.

Aggiornamento 10/01/2013: per ulteriori dettagli sul bollo auto del 2013 leggete la nostra recente guida, Bollo auto 2013: le istruzioni per non sbagliare e le scadenze

IN DETTAGLIO - Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione. Attenzione: il numero relativo ai Kw può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l'importo va corrisposto per 47 Kw. Se manca l'indicazione del numero di Kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione.

  • Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo e per i motocicli, la Tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria. Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata
  • Per gli autocarri: per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata
  • Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante: per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l'importo di competenza deve essere ridotto del 20%
  • Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar): per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.

Si ricorda che

  • non è più dovuta la sovratassa di alimentazione a gasolio;
  • non è più dovuto il canone autoradio;
  • non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé il contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
  • non è più dovuto il bollo sulla patente;
  • il bollo si paga a seconda della regione di appartenenza

SUPERBOLLO SOPRA I 185 KW - Con Legge n.214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n.300 del 27/12/2011, all'art.16 è stato disposto che per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW (252 CV). Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla immatricolazione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell'85% sul totale dovuto. Decorsi venti anni, non è più dovuta. Per gli anni 2012 e successivi, sono tenuti al pagamento dell'addizionale coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento, in attesa di attivazione di altre modalità, continuerà ad essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

LINK UTILI - Ecco una serie di link utili per calcolare il bollo e il superbollo, controllare i vecchi pagamenti e

Tabella per il calcolo del bollo auto in funzione della regione di appartenenza

Regione

ACI

Posta

Tab.

Agenzie pratiche auto

ATM e I-Banking

Bollonet

Abruzzo

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Basilicata

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Calabria

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Campania

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Emilia Romagna

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% dell'importo dovuto

Friuli Venezia Giulia

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Lazio

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Liguria

e1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

no

Lombardia

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Marche

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Molise

€1,87

€1,30

€1,87

€?1,87

no

no

Piemonte

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Puglia

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Sardegna

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Sicilia

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Toscana

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Umbria

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Valle d'Aosta

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Veneto

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

no

no

Prov. aut. Bolzano

€1,87

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

€1,87 + 1,2% tassa automobilistica

Prov. aut. Trento

gratis per pagamenti entro il termine di scadenza

€1,30

€1,87

€1,87

€1,87

1,2% dell'importo dovuto per pagamenti entro il termine di scadenza

Ultimo aggiornamento 10 gennaio 2013

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