Art. 126-bis anticostituzionale
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Art. 126-bis anticostituzionale
Messaggio da giorgiodipietro » 24/01/2005, 12:21
Qualcuno mi sa dare maggiori informazioni?
E per quanto riguarda le multe precedenti a questa dichiarazione della C.C.?
Grazie
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Messaggio da domilor » 24/01/2005, 17:12
I punti della patente possono essere tolti solo a chi e' stato identificato nel commettere l'infrazione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittima in parte le nuove norme del codice della strada che hanno introdotto la patente a punti.
La Consulta, in particolare, ha dichiarato illegittimo l'art. 126 bis comma 2 del codice della strada nella parte in cui prevede che, in caso di mancata identificazione del trasgressore, i punti devono esser tolti al proprietario del veicolo, salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, il nome e la patente di chi guidava in quel momento l'auto. La Corte Costituzionale ha stabilito infatti che se non vi e' l'identificazione del guidatore, resta l' obbligo per il proprietario di fornire, entro 30 giorni, il nome e il numero della patente di chi ha commesso la violazione, ma se cio' non avviene a carico del proprietario dell'auto scatta solo la sanzione pecuniaria, e non quella accessoria della decurtazione dei punti
Messaggio da SicurAUTO » 25/01/2005, 9:20
SENTENZA della Corte costituzionale N.27 dell’ANNO 2005 - Patente a Punti
La parte principale della sentenza di cui sopra è la seguente:
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione";
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 126-bis del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l’ordinanza r.o. n. 267 del 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
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Messaggio da domilor » 25/01/2005, 9:39
PATENTE A PUNTI: VADEMECUM PER IL MULTATO
ROMA - La sentenza della Corte Costituzionale con la quale e' stata dichiarata l' incostituzionalita' della norma che prevede la sottrazione dei punti della patente al proprietario del veicolo se non e' identificato il responsabile dell' infrazione pone il quesito su come comportarsi di fronte alla multa che prevede, oltre all' oblazione, la decurtazione dei punti.
SE I PUNTI SONO STATI GIA' DETRATTI
Secondo gli esperti non si puo' far nulla, i punti persi non possono essere restituiti. La norma, infatti, sara' cancellata solo con la pubblicazione (che avverra' tra qualche giorno) della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. La sentenza della Corte, dunque, non ha rilievo se la multa non e' stata impugnata nei tempi stabiliti; se l' eventuale ricorso e' gia' stato respinto; e, comunque, in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo e' gia' stato concluso con la sottrazione dei punti.
SE LA CONTRAVVENZIONE E' ARRIVATA MA NON E' STATA 'DEFINITA'
In questo caso puo' essere invocata, perche' sia applicata, la sentenza della Corte Costituzionale. Sia davanti al Prefetto, sia davanti al Giudice di Pace, il procedimento amministrativo, in caso di conferma dell' infrazione, potra' essere concluso con il pagamento dell' oblazione, e non saranno detratti punti-patente. Ma vi e' il rischio, se il proprietario non comunica il nome del conducente, che possa essere applicata nei suoi confronti una sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro, secondo quanto previsto dall' articolo 180, ottavo comma, del codice della strada.
SE LA CONTRAVVENZIONE NON E' STATA ANCORA RECAPITATA
Al momento della notifica, il proprietario del veicolo potra' recarsi negli uffici di polizia e comunicare il nome del conducente al quale saranno poi sottratti i punti patenti. Potra' anche dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell' infrazione. In tal caso, non gli saranno sottratti i punti-patente, ma gli potra' essere richiesta, oltre alla multa, l' ulteriore sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro.
PATENTE A PUNTI: ESPERTO, QUELLI DETRATTI NON 'TORNANO'
ROMA - ''A seguito della dichiarazione di incostituzionalita' '' della norma che prevede la sottrazione dei punti della patente al proprietario del veicolo se non e' identificato il responsabile dell' infrazione, ''tutti i provvedimenti emanati sulla base di tale norma, i cui effetti non si siano ancora esauriti, sono da ritenersi illegittimi'': e' quanto precisa l' avvocato Rocco Brienza, esperto di diritto amministrativo, interpellato sugli effetti della decisione della Consulta.
''Non vi e' dubbio - aggiunge l' avvocato Brienza - che le pronunce della Corte Costituzionale abbiano efficacia retroattiva, ma con il limite dei rapporti gia' esauriti al momento della pubblicazione della decisione. Dunque, la questione da esaminare e' quella degli effetti della pronunzia di incostituzionalita' per i cosiddetti rapporti esauriti. Tali rapporti non vengono intaccati da successive pronunce di incostituzionalita', e questo vale sia per quelli che hanno trovato definitiva conclusione mediante sentenza passata in giudicato (a seguito del ricorso), sia per quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di decadenza o prescrizione per l' esercizio di diritti ad esso relativo (mancata impugnazione del provvedimento di decurtazione dei punti)''.
''Tale ragionamento - spiega ancora il legale - deriva dal principio generale della certezza dei rapporti giuridici e delle situazioni giuridiche esaurite. La sentenza di incostituzionalita' non puo', quindi, incidere sulla disciplina dei rapporti in precedenza inoppugnabilmente definiti, ed in particolare non puo' essere applicata a coloro che a suo tempo non avevano impugnato il provvedimento di decurtazione dei punti - conclude l' avvocato Brienza - dal momento che i rapporti esauriti restano disciplinati dalla disposizione normativa nel testo anteriore alla pronuncia di incostituzionalita' ''.
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Messaggio da alex_ander1979 » 25/01/2005, 10:43
Messaggio da chegue » 25/01/2005, 11:08
Giulia Super 1.6 '72 - Fiat 600D '63 - Fiat 508 balilla 3M '33 - (tra poco non più ) Fiat 127 '72 - Fiat Panda 750 CL '87 - Opel Tigra 1.6 '95 - Punto I 1.2 85 16v HLX '99 - Yamaha FZR 1000 Ex-Up '90 - Suzuki GSX-R 1100 '92 - Honda CB 400 Four SS '78
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Messaggio da Massy » 25/01/2005, 11:33
Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
Messaggio da chegue » 25/01/2005, 11:44
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Messaggio da mboncio » 25/01/2005, 12:26
E chi stabilisce l'entità esatta della sanzione?SE LA CONTRAVVENZIONE NON E' STATA ANCORA RECAPITATA
Al momento della notifica, il proprietario del veicolo potra' recarsi negli uffici di polizia e comunicare il nome del conducente al quale saranno poi sottratti i punti patenti. Potra' anche dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell' infrazione. In tal caso, non gli saranno sottratti i punti-patente, ma gli potra' essere richiesta, oltre alla multa, l' ulteriore sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro.
In altri termini chi decide se si deve pagare 343,35 euro o un importo maggiore?
Al di la questo dubbio resta la soddisfazione per il riconoscimento di una palese ingiustizia che da un'anno in questo forum avevo (sia pur da profano) dichiarato palesemente anticostituzionale.
Ancora un chiarimento.....
Messaggio da mboncio » 25/01/2005, 16:04
giusto ?
Un ciao a tutti ed un grazie per le eventuali risposte
m. boncio
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