Anche il blog del mio amico Merolla ne ha parlato in questa pagina.
Vi riporto uno stralcio dell'intervento di un avvocato:
Qui trovate la sentenza integrale in formato PDF.Stefano, com'è la situazione danni da buca?
Grazie al più recente insegnamento della Corte di Cassazione, i poveri danneggiati hanno ora maggiori possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'omessa manutenzione della strada da parte della Pubblica amministrazione.
Difatti, fino a qualche tempo fa, la giurisprudenza riteneva che la responsabilità della Pubblica amministrazione rientrasse nello schema dell'articolo 2043 del Codice civile: il danneggiato, per essere risarcito, doveva provare non solo il danno subìto a causa della non corretta manutenzione della strada ma anche la colpa della Pubblica amministrazione, ossia la mancata diligenza nel controllare lo stato della strada (cosiddetta "teoria di insidia e trabocchetto"). Prova che molte volte si rivelava assai difficile, lasciando il malcapitato privo di ristoro. Oggi la Suprema Corte ha invece cambiato indirizzo, affermando che la norma di riferimento per disciplinare questi casi è l'articolo 2051 del Codice civile che riguarda la responsabilità per le cose in custodia.
In sostanza, che cosa cambia?
Nel caso di buche o altre difformità su strade all'interno del perimetro urbano, la Cassazione ha chiaramente sostenuto che la Pubblica amministrazione ha sempre la possibilità di custodia, per cui non è ammissibile la prova contraria sul punto (Cassazione, 6 luglio 2006, n. 15384). Secondo tale pronuncia, "Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4). Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale" (nello stesso senso Cassazione, 8 marzo 2007, n. 5308).
Il danneggiato che vantaggi ha?
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Facciamo valere i nostri diritti!!