[Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

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[Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da ottobre_rosso » 22/10/2010, 13:13

Sono consapevole che l'argomento sia gia' stato trattato in altra sezione, sebbene piu' in ambito di sicurezza stradale, tuttavia vorrei alcune delucidazioni in merito al trasporto bambini per quel che riguarda il codice della strada:
  1. sopra 1.50 metri, indipendemente dall'eta' e peso, devono viaggiare senza seggiolino (o rialzo) con cintura di sicurezza?
  2. se non hanno compiuto 12 anni ma sono sopra 1.50 metri devono viaggiare solo sul sedile posteriore?
  3. se viaggiano sul seggiolino/rialzo possono essere messi sul sedile anteriore a patto che si disattivi l'airbag?
  4. se viaggiano sul seggiolino/rialzo nel caso non fosse possibile disattivare l'airbag possono essere messi sul sedile anteriore a patto che si arretri completamente il sedile? oppure devono essere obbligatoriamente posizionati sul sedile posteriore?
  5. possono essere posizionati sul sedile anteriore (previo rispetto delle condizioni dell'airbag...) a prescindere dal tipo di seggiolino utilizzato? oppure se utilizzano il rialzo devono essere posizionati su quello posteriore?
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da ANVU » 22/10/2010, 18:42

L'art. 172 del Codice della Strada disciplina compiutamente il trasporto dei bambini sui veicoli. Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato. Il Ministero dell'Interno aveva poi emanato una Circolare. la n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006, la quale precisa:
"
Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con
dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.
Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta
nella precedente formulazione dell’art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui all’art. 172, comma 10, C.d.S.
Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti,
fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini.
Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di
norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3
richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S.
Conformemente alla regolamentazione generale europea, la disciplina sopraindicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve essere posta in
relazione con l’art. 54, comma 1, lett. d), e con l’art. 82 C.d.S. che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli. "

Ad ogni modo provo a rispondere alle singole domande:
1) - 2) I bambini di altezza superiore a 1,50 mt. (e di 3 anni di età) possono viaggiare anche sui sedili anteriori ed utilizzare solo le cinture di sicurezza;
3) si
4) No. Se l'airbag non può essere disattivato il bambino deve viaggiare sul sedile posteriore nell'apposito dispositivo omologato.
5) Per il sedile anteriore vale quanto detto sopra. Il bambino col seggiolino deve essere rivolto all'indietro e l'airbag disattivato. Se superano 1,50 mt di statura utilizzano le cinture di sicurezza.
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da ottobre_rosso » 22/10/2010, 21:32

innanzitutto grazie per le risposte :)

due dubbi:
  1. Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età,
    significa che i bambini di età inferiore ai tre anni devono necessariamente viaggiare sul sedile anteriore? :gratgrat (ovviamente nell'apposito seggiolino e con airbag disattivato...)
  2. risposta 1-2: non esiste più il limite secondo il quale un bambino sotto i 12 anni deve viaggiare sul sedile posteriore?
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da SicurAUTO » 26/10/2010, 11:31

  1. sopra 1.50 metri, indipendemente dall'eta' e peso, devono viaggiare senza seggiolino (o rialzo) con cintura di sicurezza?
  2. se non hanno compiuto 12 anni ma sono sopra 1.50 metri devono viaggiare solo sul sedile posteriore?
  3. se viaggiano sul seggiolino/rialzo possono essere messi sul sedile anteriore a patto che si disattivi l'airbag?
  4. se viaggiano sul seggiolino/rialzo nel caso non fosse possibile disattivare l'airbag possono essere messi sul sedile anteriore a patto che si arretri completamente il sedile? oppure devono essere obbligatoriamente posizionati sul sedile posteriore?
  5. possono essere posizionati sul sedile anteriore (previo rispetto delle condizioni dell'airbag...) a prescindere dal tipo di seggiolino utilizzato? oppure se utilizzano il rialzo devono essere posizionati su quello posteriore?
Per evitare che anche qui si faccia confusione vorrei chiarire una cosa.

L'airbag anteriore lato passeggero deve essere disattivato SOLO quando il bambino viaggia contromano. Se il bambino viaggia fronte marcia su un seggiolino del gruppo 1 o rialzo del gruppo 2-3, l'airbag può essere lasciato attivo ma il sedile si deve mettere più indietro possibile in modo che l'airbag si possa aprire tutto.
A supporto di questa tesi vi rimando a questa pagina e questo video ADAC con sottotitoli in Italiano.



Ma anche la legge è chiara e parla solo di seggiolino rivolto all'indietro.
Art. 172 - Comma 5: I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto
all’indietro
su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
Quindi, in teoria, tutti i bambini di qualsiasi età possono viaggiare davanti (disattivando o meno l'airbag) sulle autovetture dotate di cinture di sicurezza, a patto che utilizzino gli appositi seggiolini o rialzi. Ovviamente è importante ribadire che il sedile posteriore (meglio ancora al centro) è il posto migliore e più sicuro, quindi è quello dove vi consigliamo di posizionare vostro figlio.
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da ottobre_rosso » 26/10/2010, 13:04

Sicurauto ha scritto:Se il bambino viaggia fronte marcia su un seggiolino del gruppo 1 o rialzo del gruppo 2-3, l'airbag può essere lasciato attivo ma il sedile si deve mettere più indietro possibile in modo che l'airbag si possa aprire tutto.
D'accordo Claudio, questo "suggerimento" l'avevi gia' proposto in un'altra discussione, ma ci sono due punti che non mi quadrano:
  • siamo sicuri che le legge consenta questa operazione? lo stesso ANVU non ne fa' alcun cenno :roll:
  • e siamo sicuri che su qualsiasi vettura, anche arretrando completamente il sedile anteriore, l'airbag non colpirebbe il bambino? per chi non lo sapesse ricordo che l'airbag si gonfia au una velocita' prossima ai 300km/h...
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da SicurAUTO » 26/10/2010, 14:10

Alla prima domanda ho già risposto riportando ciò che dice il codice. Nessuna prescrizione è data sul posizionamento del bambino a meno che non si parli di auto SENZA cinture.

Alla seconda domanda rispondo che se posizionano il sedile tutto indietro non dovrebbero esserci problemi, il condizionale è d'obbligo perchè dipende da quanto spazio c'è dietro il sedile anteriore. Tuttavia l'ADAC ha mostrato che il pericolo non si pone se il sedile è tutto indietro. Ovviamente è importante vedere quanto ingombra il proprio seggiolino del gruppo 1 per evitare che sia troppo "grande" e quindi possa in qualche modo toccare l'airbag. C'è da dire infine, che se l'airbag è tutto aperto, non fa male altrimenti causerebbe danni pure agli adulti.

Una cosa è certa se il bimbo usa i rialzi del gruppo 2/3 l'airbag deve essere sempre attivato.
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da kalap » 04/02/2011, 11:14

Buongiorno. Mi aggiungo alla discussione con una domanda: posso trasportare un bambino su un autocarro?
Spiego:
l'autocarro è il furgone di mio marito (tipo scudo) con 3 posti davanti, intestato alla sua ditta (srl), può disattivare l'airbag.
L'intenzione sarebbe quella di trasportare la bambina (16 mesi, peso <13kg) su un seggiolino gruppo 0+/1 messo contrario al senso di marcia con airbag spento.
In altri forum ho letto disquisizioni legate al pesmassimo trasportabile e alla potenza...
Se invece il furgone è intestato a persona fisica?
Quando poi la bambina supera i 13kg, e quindi il seggiolino va usato rivolto verso la strada, cosa si può fare? non so se il sedile si può tirare indietro, come discusso sopra.
Grazie mille.
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da ANVU » 05/02/2011, 15:01

Assolutamente NO! Sugli autocarri è vietato SEMPRE trasportare coloro che non sono addetti al maneggio merci, qualsiasi sia l'uso (professionale o privato) per il quale si detiene l'autocarro, a prescindere dal numero di posti con il quale è stato omologato il mezzo. Già il Ministero dell'Interno con parere del 28 gennaio 1999 aveva ribadito quanto esposto sopra.
C'è da ricordare, infatti, come il trasporto delle persone (senza merci o attrezzature al seguito) non è previsto come stabilisce l'art. 54 del Codice della Strada "autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse" . Il successivo art. 82 prevede una possibilità di deroga: "Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per trasporti terrestri (338), gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto".
Pertanto sugli autocarri possono essere trasportate soltanto il conducente e le persone addette all'uso, al trasporto delle cose ed al montaggio/smontaggio delle medesime" E' vietato trasportare bambini o familiari, anche al di fuori dell'orario di utilizzo e questo anche per fini fiscali, in quanto gli autocarri godono di agevolazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate potrebbe sanzionare l'utilizzo irregolare del veicolo.
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da bàbbit » 13/12/2011, 11:27

Stavo proprio cercando l'informazione citata qui sopra da Anvu...

Specifico che nella mia azienda alcuni soci hanno un veicolo (auto SW) immatricolata però come autocarro (ovviamente intestata alla ditta) che usano anche nel tragitto da e per l'ufficio.
Leggendo qui sopra il trasporto di persone non dipendenti non è ammesso, però non accenna all'uso del mezzo la domenica e festivi. Sbaglio?
Mi spiego: c'è da qualche parte il divieto di utilizzare il mezzo (senza trasporto terzi) in orari non di lavoro?
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Re: [Trasporto bambini] cosa afferma il codice della strada?

Messaggio da ANVU » 17/12/2011, 8:38

Non è il giorno che rende legittimo l'utilizzo. E' proprio la circolazione.. E' sempre vietato traportare passeggeri, non importa se giorno festivo o feriale.
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