[Multe per violazioni al CdS] IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA

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[Multe per violazioni al CdS] IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA

Messaggio da SicurAUTO » 15/04/2008, 12:38

Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge 689/81 (art.1-43).

Abbiamo gia' visto, sulla scheda MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO (si veda tra i link in fondo alla scheda) quali sono le sanzioni applicabili e le modalita' di pagamento.
Qui vogliamo invece approfondire le modalita' di contestazione e notificazione dei verbali, nonche' le caratteristiche salienti degli stessi. Corrediamo le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze.

ORGANI RILEVATORI
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:
- in via principale la polizia stradale;
- la polizia di stato;
- l'arma dei carabinieri;
- la guardia di finanza;
- la polizia provinciale nel suo ambito;
- la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;

Fonte (anche per approfondimenti): codice della strada art.12

Nota sugli ausiliari del traffico
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 art.17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da due recenti sentenze di Cassazione, la n.18186/2006 e la n.16777/2007.
In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).
I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa' di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa' di trasporto. Cio' puo' essere fatto sia riferendosi al comma dell'art.17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli puo' essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 art.68).

LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE
Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e notificazione delle sanzioni.

La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.

La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere
* data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e' avvenuta;
* generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
* indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
* tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
* citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
* eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione;
* somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo' essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo' eventualmente essere usato (solitamente, per praticita', viene allegato un bollettino);
* le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
* gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'art.180 c.d.s;
* le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
* firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
* nominativo e firma degli agenti accertatori.

L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.

Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l'art.2700 del codice civile). Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e' ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.

Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.

Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta', deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente). Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.
Cio' per quanto sancito dal'art.2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione n. 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.

Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del d.lgs.39/93 art.3 (in molti casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.

VIZI DEL VERBALE
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e puo' essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;
- l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione (quando da cio' risulti pregiudicata l'esatta identificazione del fatto);
- L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu' avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu' avanti, nella sezione "comunicazione dati conducente");
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e' applicabile la sanzione ridotta essa dev'essere riportata);

Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo' invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l'infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo' avvenire in piu' punti perche' -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi). Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).

LA NOTIFICA DEL VERBALE
Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo' legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
Tale notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta entro 150 giorni dall'identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l'art.201 comma 1- da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e' facile da stabilire perche' puo' variare da caso a caso, e non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

Il caso di residenti all'estero, invece, il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo' essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.
Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale. Piu' avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI
Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev'essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.
Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada (art.201 comma 1 bis) puo' bastare una “citazione”, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.

Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e' necessario:
- impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica come il photored e il t-red);
- sorpasso in curva o comunque vietato;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (esempio tipico, il divieto di sosta);
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (esempio tipico i telelaser);
- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s. installati su autostrade o strade extraurbane principali (esempio tipico gli autovelox).
- rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 127/97 art.17 comma 133 bis. (esempi tipici: le cosiddette “porte telematiche” installate intorno alle z.t.l o presso le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).

Fonte: codice della strada art.201 comma 1 bis e suo regolamento

Ulteriore motivazione di mancato fermo potrebbe essere, nel caso di strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento dove sono installati apparecchi a rilevazione automatica (autovelox), l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo. In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.
Fonte: art. 4 del d.l. 121/2002, convertito nella legge 168/2002

Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:
- accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base della successiva ricostruzione della dinamica;
- accertatore in borghese e fuori dal servizio;
- accertatore impegnato in altre contestazioni;
- infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in assenza del genitore o tutore responsabile;
- caso di ubriachezza o temporanea incapacita' di intendere e di volere del trasgressore;
- impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perche' impegnato nella regolamentazione della circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti impegnati a dirigere il traffico);
- impossibilita' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia (tipica nel caso di passaggio su corsia preferenziale rilevata da un ausiliario/dipendente della societa' di trasporto pubblico);

Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita' o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il c.d.s specifica che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (art. 201 comma 1 ter).

Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox. Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.

NOTE PARTICOLARI
COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
Come gia' detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilita' di dare un nome, vedi NOTA), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 250 a 1.000 euro.

Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.

Fonte: C.d.s. art.126 bis e sentenza corte costituzionale n.27/2005

NOTA: L'interpretazione del “valido motivo” , non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”. Una recente sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso dove il motivo c'era e appariva sensato, quello di un proprietario (un'azienda) che si era giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da parte dei vari dipendenti. Il principio enunciato dai giudici e' che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identita' dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacita' d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identita' del conducente”(Cassazione, 13748 del 12/6/07).
Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verita' rari -se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo e' aperto, quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.

CONTEGGIO DEI 150 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA
Come gia' detto il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro 150 giorni dalla sua identificazione. Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio' non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.). Questo momento puo' pertanto non coincidere con precisione con la data dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.
Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).
In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 150 giorni partono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest'ultimo entro 150 giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio accertatore.
Fonte: C.d.s. Art.201 e sentenza corte costituzionale n.198/1996

E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale. Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona -ai fini del conteggio dei 60 giorni utili per pagare o ricorrere- al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale (vedi sotto).
Fonte: Art. 149 c.3 Codice procedura civile
legge 890/82 (notifica postale)
Sentenze corte costituzionale n.477/2002, 28/2004 e 97/2004
Circolare Ministero Interno n.300/A/1/26466/127/9 del 20/8/07

NOTIFICA A SOGGETTO DIVERSO DALL'OBBLIGATO
La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda) , purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

Fonte: art.139 codice di procedura civile
art.7 legge 890/82 modificato dalla legge 31/2008 art.36 commi 2 quater e quinquies

E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.

Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' invece essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

NOTIFICA PER GIACENZA
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio postale. Il destinatario dev'essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r.

Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta. In questo caso la notifica si da' per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche' ritorna al mittente).

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione puo' dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica. Questo e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l'ente emittente e l'ufficio postale.

Fonti: Codice procedura civile artt.140 e 149
art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento)
legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005
sentenza corte costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza).

IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE
Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso. Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore.

E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l'aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.
Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest'ultimo.

La sentenza della corte di Cassazione n.5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU' DI UNA
Il codice della strada dispone che quando con un'azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu' violazioni della stessa disposizione si puo' subire la sola sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo.

Questa regola non riguarda le violazioni compiute nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.
Essa non riguarda, parimenti, i casi in cui le violazioni, pur se analoghe, siano commesse in momenti diversi, anche a distanza di pochi minuti (esempio tipico: piu' rilevazioni, fatte ad orari diversi, del superamento del limite di velocita' su una strada dove sono posizionati piu' autovelox).

Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi' questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa. Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra' poi eventualmente concedere l'applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
Fonte: codice della strada, art.198

Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione puo' essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e' previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).
Fonte: codice della strada, artt.6 e 7 ed art.158 comma 7

NOTIFICA AL PROPRIETARIO CHE HA VENDUTO L'AUTO PRIMA DELL'INFRAZIONE
Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell'infrazione non era piu' proprietario ne' obbligato solidale puo' comunicare la cosa all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell'atto di cessione o vendita del mezzo.

L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, puo' rinnovare la notifica all'effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla data in cui l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.

Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l'ufficio puo' procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto multato. In questo caso l'ufficio accertatore puo' trasmettere gli atti al Prefetto (per l'archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.
Fonte: Regolamento dell' art.201 del codice della strada

Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di “autotutela”, ovvero di tentativo stragiudiziale di ottenere l'annullamento di un verbale palesemente errato. E' bene presentare l'istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine di 60 giorni utili per il classico ricorso, presentando lo stesso qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.

Puo' essere utile al riguardo la lettura della scheda VENDITA AUTO, MANCATA TRASCRIZIONE AL PRA: COSA FARE: http://www.aduc.it/dyn/sosonline/scheda ... heda=40745

NOTIFICA A CONDUCENTE DI AUTO CON TARGA STRANIERA
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un'infrazione al codice della strada il conducente puo' effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra' successivamente proporre ricorso.

In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita' di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.

Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.

Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).

In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi procedere all'esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all'estero.

Fonte: Sito dell'ACI e codice della strada art.207


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