[Guida in stato di ebbrezza] Parere legale su lavori sociali

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reversor
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[Guida in stato di ebbrezza] Parere legale su lavori sociali

Messaggio da reversor » 05/08/2017, 17:35

ciao a tutti,
la faccio molto breve e spero chiara.

a novembre vengo fermato per guida in stato di ebbrezza, tasso 1,55 dunque terza fascia.
mi viene data sospensione cautelare di un anno. La durata minima della sospensione patente sarà invece di 2 anni, perchè il veicolo non era mio.
Ma il processo ad oggi non è iniziato (hanno appena affidato il mio caso ad un PM, ora i tribunali chiudono e ci si rivede a settembre).

Ora ho un solo dubbio atroce:
visto che il processo finirà probabilmente dopo l'anno di sospensione cautelare (diciamo a dicembre), sarà possibile svolgere i lavori sociali usufruendo della patente?

Mi spiego meglio, è possibile sospendere la pena accessoria che riceverò (probabilmente 2 anni) in attesa di avere i risultati sui lavori di pubblica utilità svolti?

Non so se sono stato chiaro, il punto è che rischio di dover riprendere la patente per un mese, per poi perderla per altri 6 mesi o comunque fino al termine dei lavori di pubblica utilità, e il tutto solo a causa delle lungaggini dello Stato nei processi. se mi avessero svolto il processo in 3 mesi, ora avrei già terminato i miei lavori.

C'è dunque la possibilità di sospendere la pena accessoria?

in caso contrario: c'è la possibilità di iniziare (e terminare) questi lavori sociali prima che il giudice me li conceda?

grazie


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Re: [Guida in stato di ebbrezza] Parere legale su lavori sociali

Messaggio da ANVU » 12/08/2017, 9:24

Tutti i condannati per il reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada (guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente) ai quali sia stato concessa la sostituzione.
La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 54, comma 2 d.lvo nr. 274 del 2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri i ragguaglio.
In particolare un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di p. u. (mentre, a norma dell'art. 58 d.lgs nr. 274 del 2000 un giorno di pena detentiva corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità), mentre un giorno d lavoro di p.u. viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda(mentre l'art. 55, comma 2 d.lgs nr. 274/2000 prevede un criterio di ragguaglio di € 12,00).
Dopo aver acquisito il consenso (meglio: la non opposizione) dell'imputato, con la sentenza penale di condanna o col decreto penale (qualche ente convenzionato richiede anche l'ordine di esecuzione) il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed incarica l'ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di p.u.
In caso di svolgimento positivo, il giudice all'esito di un procedimento di esecuzione, con fissazione di apposita udienza e con decisione ricorribile unicamente in Cassazione, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta e riduce della metà la sospensione della patente di guida.
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gianmarcoz
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Re: [Guida in stato di ebbrezza] Parere legale su lavori sociali

Messaggio da gianmarcoz » 28/08/2017, 13:21

Buona sera,

Ho trovato qualcosa in riferimento alla "particolare tenuità del fatto" per la guida in stato di ebbrezza (qui https://www.consulenzalegaleitalia.it/g ... -ebbrezza/ ). Qualcuno sa dirmi se è applicabile e quando? Dovrebbe esserci anche qualche sentenza, dicono. Aspetto un vostro gentile riscontro, grazie!

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Re: [Guida in stato di ebbrezza] Parere legale su lavori sociali

Messaggio da ANVU » 29/08/2017, 19:01

Si, si applica anche alla guida in stato di ebbrezza, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, con la Sentenza 06/04/2016 n. 13681. Secondo la Corte, appare evidente che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il disvalore della situazione pericolosa o dannosa; quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.
Al tempo stesso, dice la Cassazione a Sezioni Unite, nessuna conclusione può trarsi in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto, ricordando che l'ambito applicativo dell'istituto è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento.
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