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Recupero punti persi, revisione patente, limiti di velocità e 150 km/h in autostrada, bici...


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A seguito delle ultime novità introdotte in gazzetta ufficiale riportiamo in sottolineato le aggiunte rispetto al testo uscito in prima lettura dal Senato a maggio. Tutto ciò che trovate qui è aggiornato al 30 luglio 2010.

 

Articolo 126 bis - Patente a punti

Per riottenere i punti persi finalmente viene introdotto un vero e proprio esame le cui modalità saranno decise dal Ministero. Dopotutto era assurdo che non vi fosse nemmeno una prova finale, cosa che ha permesso di regalare punti senza grosse difficoltà.

Brutte notizie per i recidivi che rischiano di dover rifare la patente anche prima della perdita totale dei punti, il comma 6 è stato infatti così modificato:

"6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. ..."

Novità interessante riguarda la guida sicura. Infatti "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature."

Disciplinando con precisione le attività di guida sicura il legislatore ha previsto che la frequenza di un corso di guida sicura avanzata potrà permettere il recupero di 5 punti dalla patente. Una scelta intelligente anche perché questi corsi sono molto più formativi dei classici corsi per il recupero dei punti persi.

 

Articolo 128 - Revisione della patente di guida

Varie le novità introdotte, una molto interessante ma che potrebbe far discutere:

Comma "1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente".

In pratica chi dovesse finire in terapia intensiva o in un reparto di neurochirurgia si vedrà costretto a revisionare la propria patente visto che potrebbe avere subito danni importati che ne pregiudicherebbero la guida. Tuttavia la revisione prevede solo l'idoneità medica quindi i disagi per gli utenti dovrebbero essere limitati. Di contro eventuali soggetti non idonei alla guida saranno interdetti.

Altri due i nuovi commi previsti dal Senato per l'articolo 128:

"1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida."

Gli articoli sono chiari e quindi non necessitano di alcun commento, resta da capire cosa si intende per "lesioni gravi" per evitare che si possa incorrere in inutili ricorsi.

Per quanto riguarda le sanzioni "chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater".

 

Articolo 142 - Limiti di velocità

I famosi 150 km/h restano nel codice della strada (ci sono da anni ma sembra che nessuno se ne sia accorto...) tuttavia viene specificato che "sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio".

Quindi adesso i 150 km/h restano vincolati ai soli tratti dotati di Tutor. Resta da capire quale ente avrà il coraggio di innalzare i limiti. La nostra posizione è già stata più volte pubblicata quindi non ci dilunghiamo in altri commenti.

Le sanzioni economiche per chi supera i limiti di velocità di oltre 40 km/h aumentano ancora e passano da euro 370 a euro 500 (con un massimo di 2000 euro). Mentre per chi supera i limiti di velocità di oltre 60 km/h pagherà 779 euro (con un massimo di 3119 euro) invece dei precedenti 500 euro. La cosa assurda è la diminuzione dei punti sottratti. Chi supera di oltre 10 fino a 40 km il limite. Cioè chi viaggia fino a 95 in centro abitato, a 136 sulle statali e provinciali dove il limite è 90, fino a 178 in autostrada (applicando per tutte le ipotesi il 5% di tolleranza sulla velocità misurata). Ebbene per questa violazione - la più gettonata in assoluto - l'importo della sanzione rimane fissato a 155 euro, ma i punti prelevati scendono da a 3. Per la fascia che va da 40 a 60 km oltre il limite la sanzione aumenta da 370 a 500 euro, ma i punti prelevati da 10 svaporano a 6. Per chi supera il limite di oltre 60 km, come dire chi in autostrada supera i 200 km all'ora (di media dove c'è il Tutor!), rimangono 10 punti prelevati e la sanzione sale da 500 a 779 euro. Insomma più cassa e meno dissuasione.

Per fortuna qualcosa di buono è stato fatto. I proventi delle sanzioni vengono ripartiti al 50% tra l'ente proprietario della strada e l'ente accertatore. Entrambi hanno l'obbligo di investirli tutti per la "realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale."

Ogni ente deve inviare "entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi" e la loro destinazione d'uso.

Per chi non si attiene alle regole scatta una sanzione del 10% dei proventi che però non si capisce bene come saranno effettivamente tolti. Il Ministero dovrà emanare apposito regolamento proprio per chiarire questo ed altri punti.

 

Articolo 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

L'articolo, che prima si componeva di 5 commi viene semplificato in uno solo che, tra le altre cose, esclude dall'obbligo di accendere i fari tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico. Prima invece venivano esclusi solo i veicoli iscritti ai seguenti registri: "ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".

"1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro.

Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico."

 

Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Arriva un nuovo comma che autorizza ciò che di fatto avviene in tutta Italia da sempre, cioè la sosta delle biciclette sui marciapiedi. Viene però puntualizzato (giustamente) che le stesse non devono recare intralcio ai pedoni, resta da capire come si potrà decidere se la bici crea intralcio o meno, specialmente per i casi meno eclatanti.

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali."

Norma eliminata in ultima lettura alla Camera.

 

Articolo 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Buone notizie in arrivo per gli amanti delle due ruote. Infatti la multa per divieto di sosta sarà più bassa rispetto a quella degli automobilisti.

Per le auto resta 38,00 euro mentre per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote la multa sarà di soli 23,00 euro.

Mentre per chi sosterà "sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e sui marciapiedi" la multa sarà di 38,00 euro contro i 78,00 euro previsti per gli altri tipi di veicoli.

Questa modifica in qualche modo è comprensibile visto che una moto non intralcia quanto un'auto, quindi non arreca lo stesso danno alla circolazione. Tuttavia dovranno essere controllati eventuali abusi.

 

Articolo 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Norma su seggiolini e limiti di velocità durante il trasporto di bambini eliminata in ultima lettura alla Camera

 

Articolo 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

Arriva l'obbligo anche per i conducenti ed i passeggeri delle microcar (veicoli della categoria L6e) di indossare la cintura di sicurezza. Ricordiamo che i minorenni NON possono trasportare con se altri passeggeri sulla microcar, anche se questa è omologata per due.

Si estende però l'elenco degli esentati dall'indossare la cintura di sicurezza.

Difatti potranno non indossare la cintura "i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali".

Esenzione di dubbia utilità anche se comprendiamo che, per ragioni operative, spesso i conducenti salgono e scendono dal mezzo dopo aver percorso anche soli 100 metri. Tuttavia per lunghi tragitti è bene che tale obbligo non sia eliminato.

 

Articolo 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Arriva l'obbligo di usare le lenti anche per i possessori del "certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori" nonché il famoso "patentino".

Questa novità, assolutamente corretta, non cambia nulla rispetto a prima per le patenti "normali". Invece in molti giornali e siti web si è parlato genericamente di introduzione dell'obbligo delle lenti senza specificare che la novità riguarda solo i titolari del patentino.

 

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