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Precedenza pedoni, notifiche multe, pagamento ridotto, sanzioni a rate, ricorsi guidice di pace...
Leggi le altre novità del Codice della strada 2010
A seguito delle ultime novità introdotte in gazzetta ufficiale riportiamo in sottolineato le aggiunte rispetto al testo uscito in prima lettura dal Senato a maggio. Tutto ciò che trovate qui è aggiornato al 30 luglio 2010.
Articolo 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
Arriva, finalmente, la modifica tanto richiesta da molte associazioni che si battono per la salvaguardia degli utenti deboli della strada.
In pratica si dovrà dare precedenza ai pedoni non solo in transito sulle strisce ma anche a quelli che si stanno accingendo ad attraversare. La modifica è interessante ma i casi di incomprensione e di confusione saranno molti.
Chi mi dice che quel pedone sta per attraversare? Come fa un eventuale vigile a contestare questa nuova infrazione? Ci saranno maggiori controlli? Vi è mai capitato di vedere persone "affacciate" sulle strisce ma che stanno semplicemente aspettando qualcuno? Come si ci dovrà comportare?
Gli interrogativi restano molti ma riteniamo che lo scandaloso aumento dei pedoni uccisi sulle strisce imponesse un provvedimento. Questo appare limitato ma è già qualcosa. Speriamo adesso che gli automobilisti si ricordino di dare maggiore precedenza ai passanti ma speriamo anche che tale novità non induca i tanti pedoni distratti ad abusare di questo nuovo diritto.
Ecco il nuovo testo: "devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio".
Articolo 201 - Notificazione delle violazioni
Passa da 150 giorni ai 90 giorni il tempo massimo di notifica delle multe, più altri 60 nel caso in cui il trasgressore non fosse subito identificabile (classico caso da auto noleggiata. La multa arriva al noleggiatore che comunica chi fosse alla guida quel tale giorno. In questo caso ci sono altri 60 gg. di tempo per notificare la multa al "nuovo" trasgressore).
Se da un lato questo provvedimento permette al cittadino di ottenere una notifica in tempi ragionevoli (utili anche per ricordare eventuali elementi utili riguardanti la violazione) dall'altro getta qualche perplessità sullo stato di efficienza attuale dei comuni che potrebbero essere costretti a notificare solo una parte delle violazioni se non ben attrezzati.
Saranno invece 100 i giorni per notificare a casa il verbale ad un trasgressore al quale sia stata contestata direttamente la multa. Questo perchè, secondo la legge, il trasgressore ha 60 gg di tempo per pagare la multa (visto che gli è stata contestata direttamente), quindi se entro 60 gg non ha pagato l'ente ha 40 gg di tempo per accorgersene e notificare il verbale a casa. Modifica corretta.
"Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro 90 100 giorni dall'accertamento della violazione".
Articolo 202 - Pagamento in misura ridotta
Torna la possibilità di pagare le multe, in forma ridotta, direttamente all'agente accertatore. Questa norma dovrebbe servire per riuscire a riscuotere prima le sole multe elevate ai guidatori professionali, anche perché se non si dovesse pagare si incorrerebbe nel fermo amministrativo del mezzo.
Ecco i commi che sono stati inseriti:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis".
Articolo 202-bis. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie
Arrivano le multe a rate o meglio viene migliorato il sistema che prevedeva già la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (vedi legge 689/81). Adesso la possibilità del pagamento rateale delle multe viene introdotto nel codice della strada stesso e sicuramente renderà più facile l'accesso a questo sistema (prima moltissimi non erano a conoscenza dei diritti della legge 689.
Questo provvedimento eviterà di mettere in ginocchio molte famiglie italiane che, già attanagliate dalla crisi, si dovessero mettere nei guai a causa delle multe. Ovviamente basterebbe essere in regola con il codice della strada per non avere problemi ma autovelox "truffa", ZTL non chiare, etc. hanno più volte messo in difficoltà numerosi cittadini.
Pertanto il provvedimento è lodevole ma c'è un passaggio che non ci piace. Chi volesse rateizzare la multa dovrà rinunciare ad un eventuale ricorso al prefetto o al Giudice di Pace. Clausola che potrebbe avere anche qualche problema di costituzionalità. Vedremo se sarà modificata.
Vista l'importanza della novità vi riportiamo tutto l'articolo per intero.
"1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo."
Articolo 204 bis - Ricorso al giudice di pace
Arriva la notifica dell'udienza che sino ad oggi non viene praticamente mai notificata al cittadino che deve informarsi costantemente sull'eventuale data dell'udienza. In futuro sarà usata la posta elettronica certificata o il fax.
Ecco i nuovi commi:
"3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso".
Articolo 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Finalmente si fa chiarezza sulle somme da destinare alla sicurezza stradale. Vari i commi modificati o inseriti ex novo.
Qui di seguito le novità:
"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."
Quest'ultimo comma non ci piace perché presta il fianco ad un uso politico e clientelare dei proventi delle sanzioni. Già ci immaginiamo fiumi di ausiliari del traffico o personale teoricamente connesso con la sicurezza stradale (probabilmente precario!) che alla fine non faranno nulla per migliorare le nostre strade o l'educazione dei ragazzi e delle famiglie. Speriamo che questo comma venga modificato prima di diventare legge.
Articolo 214-ter. - Destinazione dei veicoli confiscati
Vi hanno confiscato il veicolo? Potreste trovarlo in mano all'agente che vi ha fermato. Ovviamente la frase è provocatoria ma potrebbe accadere davvero, perché questo nuovo articolo dispone cosa bisogna farsene dei tantissimi mezzi che vengono confiscati ai trasgressori degli articoli 186 e 187.
Il primo comma è quello più interessante:
"1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita.
Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma
3-bis dell'articolo 214-bis".
Come si vede questi veicoli potrebbero essere usati dallo Stato evitando di doverne acquista di nuovi. Una formula interessante che potrebbe far risparmiare spesa pubblica. Ci auguriamo però che dietro a tutto questo non si accenda un "mercato nero" che possa vedere veicoli in ottimo stato venduti all'asta agli amici degli amici. Così come la cessione gratuita. Speriamo che il tutto venga fatto alla luce del sole e che le varie aste pubbliche siano pubblicizzate come si deve.
Articolo 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente
Questo è uno degli articoli che ha subito una modifica poco digerita da molti. In pratica viene istituita una specie di patente "ad ore" per un massimo di 3 ore al giorno.
Tuttavia questa opportunità si potrà avere "solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente" e dovrà essere subordinata all'accettazione della domanda da presentare al Prefetto. L'istanza dovrà essere "adeguatamente motivata e documentata per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici".
"Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso".
Quindi da un lato si ottiene un'agevolazione ma dall'altra si allunga il periodo di sospensione. Tuttavia la norma, visto che è limitata ad una sola volta nella vita, appare più digeribile.
Articolo 218-bis - Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati
Ancora nuove norme per i neo patentati, la sospensione della patente degli stessi potrà subire aumenti per i primi 3 anni o 5 anni a seconda dei casi. Ecco il nuovo articolo per intero.
1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B
Articolo 219 - Revoca della patente di guida
Brutte notizie per chi dovesse subire la revoca della patente. Infatti non potrà richiederne una nuova prima che siano trascorsi almeno 2 anni (prima era 1) da quando il provvedimento è diventato definitivo.
Inoltre, nei due anni di attesa non potrà nemmeno consolarsi con la guida di un ciclomotore e quindi si dovrà accontentare dei mezzi pubblici. Ancora peggio finirà ai trasgressori degli articoli 186, 186 bis e 187 (alcol e droghe) che non potranno ottenere una nuova patente prima di 3 anni.
I guidatori professionali che dovessero violare gli articoli 186 e 187 potranno essere licenziati in tronco per giusta causa dai loro titolari. Speriamo che tale norma venga utilizzata sul serio dai datori di lavoro.
Alla seconda revoca per omicidio colposo scatta la "revoca a vita", cioè non sarà mai più possibile prendere una nuova patente. E' una novità assoluta per il codice della strada. Tuttavia sarebbe stato più giusto estendere la revoca a vita a tutti i soggetti che dovessero "perdere" la propria patente per due volte!
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