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Incrocio di veicoli

Categoria: Codice della Strada | 14 Gennaio 2009 | ottobre_rosso

Semprepiù spesso, la personalità dei conducenti dei veicoli è palesata dalloro modo di condurre i veicoli. Del resto, già un datato studiotedesco, ha dimostrato la diretta correlazione tra carattere econduzione dei veicoli, sì che una buona educazione civica in etàscolare, potrebbe migliorare il rapporto che si instaura tra uomo eveicolo e, ciò che più conta, tra conducenti. Sicuramente, la “longamano” dell’utente indisciplinato è dimostrata nella guida veloce(soprattutto) in luoghi frequentati dalle persone; quando, conarbitrarietà si impone la precedenza, ancorché talvolta esistente, mainopportuna; ancora, nei sorpassi azzardati e nelle gare estemporaneedi velocità; durante lo sfavillare dei proiettori di profondità, perchiedere strada a chi occupa la corsia di sorpasso ed infine, durantel’incrocio con gli altri veicoli, quando questo avvenga con difficoltàa causa dei passaggi ingombranti o sulle strade di montagna. Spesso,elemento comune a tutte queste violazioni, è quello stupido spirito dicompetitività, che esprime tutta la sua forza devastante nell’epilogodrammatico del sinistro stradale: così è l’uomo contro l’uomo, conquesta sua sete ancestrale di imporre la propria personalità su quellaaltrui, sino al massimo livello, quando ormai l’impeto e l’istintoprende il sopravvento sulla ragione. Sicuramente, sono le regoleciviche e del rispetto umano che dovrebbero risolvere quei conflittiche si ingenerano durante la circolazione stradale; quando ciò nonavviene, le regole civiche sono sostituite da quelle giuridiche, che,con la minaccia di una sanzione, impongono precisi comportamenti edindividuano diritti. Tra queste, quelle previste dall’art. 150 delNuovo Codice della Strada, peraltro mediate da quella regola generalestabilita dall’art. 140 del medesimo codice secondo la quale(non fa male ricordarlo) gli utenti della strada devono comportarsi inmodo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed inmodo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
 
La disciplina dell’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna

Dallarubrica dell’art. 150 del Nuovo Codice della Strada, è ben evidentecome il legislatore abbia inteso disciplinare due diversi e particolarimomenti della circolazione stradale: il primo, relativamenteall’incrocio malagevole dei veicoli, su strada pianeggiante (comma 1);il secondo, relativamente alla medesima situazione, ma aggravata dallacircostanza che i veicoli “antagonisti” si trovano, sostanzialmente,l’uno maggiormente svantaggiato rispetto all’altro, in ragione dellapendenza della strada considerata: situazione questa, che sebbene nellarubrica sia da riferire, genericamente, alle sole strade di montagna,ricomprende comunque tutte quelle situazioni di significativodislivello altimetrico esistente tra veicoli in marcia (comma 2); ilterzo, relativo alla manovra di retromarcia che si rende necessaria inuno dei casi anzidetti (comma 3). A tali commi di natura prescrittiva,si aggiunge poi il comma 4, che contempla la misura sanzionatoriaconsistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 36,00 ad euro148,00, aggravata dall’evento (sinistro stradale con grave danno aiveicoli o lesioni gravi alle persone), quando ricorrano le circostantedi cui ai commi 5 e 6 dell’art. 149 del medesimo codice (TAB 1).

 
(*)Sono tali quelli dai quali deriva la segnalazione per la revisionesingola (art. 80, comma 7 C.d.S.). (**) Sospensione della patente da 1a 3 mesi in caso di due violazioni in due anni (***) Sono daconsiderarsi gravi, le procurate lesioni che determinano una malattiache mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattiao l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periododi tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se deriva l’indebolimentopermanente di un senso o di un organo (****) Una volta accertata laviolazione di cui all’art. 149, comma 6, del Codice della strada,l’organo verbalizzante è tenuto a seguire le indicazioni fornitedall’art. 223 del Codice della strada, trasmettendo il rapporto alPrefetto competente per la sospensione della patente di guida. Allostesso modo si dovrà procedere quando, accertata la violazione di cuiagli altri commi dell’art. 149 del Codice della strada, dal fatto siacomunque derivata una lesione personale colposa (anche se lieve) (Circ.Min. Interno 31.10.2000 n. M/2413/9). In caso contrario si violerebbeil dettato dell’art. 222 del Codice della strada il quale impone alGiudice penale di applicare, tra l’altro, la sanzione accessoria dellasospensione della patente (comma 1) da quindici giorni a tre mesi(comma 2) anche in caso di lesioni lievi, nonché l’art. 223, comma 2,del Codice della strada, il quale prescrive l’adozione da parte delPrefetto della sospensione provvisoria della validità della patente intutte le ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioniaccessorie di cui all’art. 222. (*****) Tale obbligo scatta nel momentoin cui la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria lamanovra di retromarcia. (******) Durante tale manovra, i complessi diveicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli dimassa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli dimassa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispettoagli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi allamedesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essereeseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno chenon sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo cheprocede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi inprossimità di una piazzola.
Norme di comportamento previste durante l’incrocio tra veicoli in marcia
Comegià detto e sintetizzato nella TAB. 1, l’art. 150 del Nuovo Codicedella Strada contempla due momenti particolari della circolazionestradale che derivano, evidentemente, da situazioni eccezionali deltraffico, quali quelle esemplificate al comma 1 (cantieri stradali,veicoli fermi, ecc.). Esulano da tale disciplina tutte le altrecircostanze riconducibili a situazioni prevedibili dall’utente ecomunque riconducibili a situazioni di permanente restringimento dellasede stradale.
 
Strade pianeggianti 
Ilprimo comma dell’art. 150 contempla l’incrocio malagevole o impossibiledei veicoli su strada pianeggiante. Da qui l’esigenza di distinguerequando l’incrocio sia da considerare malagevole e quando, invece, siada considerare, impossibile. Evidentemente, ciò che viene “messo ingioco” è lo spazio utile della sede stradale e, ciò che più conta, la corsia di marcia ovverola corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata dasegnaletica orizzontale e comunque di larghezza idonea a permettere iltransito di una sola fila di veicoli (art. 3, comma 1, num. 12) e 16)c.d.s.). Nel caso in esame, l’ostacolo imprevisto comporta lanecessità, per uno degli utenti antagonisti di lasciare alla sua destrala propria corsia di marcia, per impegnare quella opposta. Allorquandotale manovra comporta l’impossibilità di incrocio tra veicoli inmarcia, si può parlare, per l’appunto, di incrocio impossibile, sì da distinguere quest’ultimo, da quello malagevole che,evidentemente, sebbene idoneo a consentire il passaggio di entrambi iveicoli, rende lo stesso pericoloso. Il comma 1, quindi, in ragione diquanto stabilito a livello di principio dall’art. 140 del Nuovo Codicedella Strada, prevede l’obbligo di fermata a margine strada (piùprecisamente, sul margine destro) non solo quando l’incrocio risultaimpossibile, ma in ogni caso in cui il veicolo sfavorito è comunquecostretto ad invadere l’opposto senso di marcia, per poter transitare,con conseguente rischio per la sicurezza della circolazione stradale.  
 
Strade a forte pendenza 
Evidentemente,la situazione descritta al paragrafo precedente si aggrava quando sitransiti lungo strade di montagna o comunque a forte pendenza. In talcaso ed il linea di massima, vige il principio che chi percorre lastrada in discesa debba comunque cedere la precedenza a chi la percorrain salita, ancorché sfavorito dalla presenza dell’ostacolo sullacarreggiata. Evidentemente, tale regola giuridica tiene conto dellasituazione di fatto di chi, in salita, sarebbe costretto a ripartiredopo una fermata, ancorché breve rispetto a chi, in discesa, si trovinella medesima circostanza. Peraltro, se la strettoia rende l’incrocioimpossibile e quindi l’esigenza di procedere con la manovra diretromarcia da parte del conducente del veicolo che transita indiscesa, l’eventuale presenza di una piazzola di sosta in prossimitàdel veicolo che procede in salita, comporta l’obbligo del conducente diquest’ultimo di avvalersene.
 
La manovra di retromarcia 
Peraltro,laddove non esistano piazzole atte ad accogliere il veicolo sfavorito ocomunque tenuto a fermarsi per primo e quindi, si renda necessarioprocedere con la manovra di retromarcia, sempre ragioni razionali,piuttosto che giuridiche, impongono che tale manovra pericolosa avvengain modo tale da impegnare il meno possibile il veicolo più ingombrante.Infatti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in commento:i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 trispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gliautobus rispetto agli autocarri se si tratta di veicoli appartenentientrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarciadeve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa,a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente delveicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si troviin prossimità di una piazzola.
 
Criteri operativi ed applicazione delle sanzioni

Chiaramente,secondo il generale obbligo di cui all’art. 141, comma 4 del NuovoCodice della Strada, entrambi i conducenti che si approssimano ad unpassaggio stretto od ingombrato devono comunque ridurre la velocità delveicolo e quindi, secondo buon senso, valutare la migliore manovra perconsentire l’attraversamento della strettoia. Evidentemente, la regolagiuridica su citata deve superare ogni possibile incomprensione tra gliutenti, per quanto, una eventuale ricostruzione delle responsabilità(sia nell’applicazione delle sanzioni previste, come nel riconoscimentodella responsabilità per il danno causato e, non da meno, perl’applicazione della pena, quando prevista) non può non tenere contodelle varie situazioni che si possono presentare. Così che è sempreraccomandata un’attenta analisi del fatto, sì da superare quellapreconcetta presunzione di responsabilità riconoscibile in terminigenerali, ma non esatti, a chi percorre la strada non occupata daostacoli ovvero in discesa. Situazioni queste che, evidentemente, nonpossono essere agevolmente esemplificate in un breve commento, qualel’odierno, ma solo ricostruite sul campo, in ragione di quanto èriferito dalle parti coinvolte, dalle persone informate sui fatti,dalle tracce rilevate sul posto, ecc. Sicuramente, anche nell’odiernocommento, chi scrive vuole sottolineare l’importanza della indagineinfortunistica, per tutte le conseguenze che ne possono discendere, intermini di riconosciute responsabilità civili e penali. E’ infatti ditutta evidenza, che una lesione personale colposa da ricondurre allainosservanza della regola stigmatizzata nell’art. 150 del Nuovo Codicedella Strada, ma elevata a criterio di responsabilità sulla solacircostanza del fatto che il veicolo dell’indagato (poi imputato) fossestato poi sanzionato dalla polizia stradale sul solo presupposto dipercorrere la strada in discesa, appare non già come la Spada dellaGiustizia, ma come la Spada di Damocle che incombe su chi ha avuto lasfortuna di trovarsi in simile circostanza, non adeguatamente indagatada chi avrebbe dovuto, invece, farlo.

diGiovanni Fontana - Ufficiale di Polizia Municipale e referente Asapspresso il Comune di Forte dei Marmi e consigliere ANCUPM per laprovincia di Lucca Docente presso Isopol ed SPL.


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