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Ciclomotori, patentino, nuova targa e in due sul motorino
Grazie alle informazioni messe a disposizione dal sito della Polizia di Stato vi spieghiamo tutte le informazioni più utili per chi vuole guidate un ciclomotore e non sa cosa serve.
Si parte dalla spiegazione di cos'è un ciclomotore (dal punto di vista normativo), passando per i requisiti per poterlo guidare (il famoso patentino) sino alla domanda più frequente: si può circolare in due sul ciclomotore?
Scoprirete che per farlo ci vuole per forza la nuova targa e non solo.
Il motorino, definizione
L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
•motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici
•capacità di sviluppare una velocità fino a 45 chilometri orari.
Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
Il Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4). Ciò significa che devono anche essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).
I requisiti per guidare il motorino
Tutti coloro che, maggiorenni e minorenni, intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida mediante esame presso il competente Ufficio periferico del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina indicata nell'art. 116 cds (cosiddetto patentino).
Chi ha raggiunto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 può ottenere il patentino con la sola frequenza di un corso di aggiornamento. Per gli altri invece, dopo il corso, è necessario superare un esame.
Il patentino può essere soggetto a revisione, sospensione o revoca, nel caso in cui vengano meno i requisiti fisici del conducente. Ha la medesima scadenza prevista per la patente "A".
Nel caso in cui la patente venga sospesa in conseguenza di violazione del codice della strada, il titolare non può condurre nessun veicolo a motore, compreso il ciclomotore. Una sola eccezione: chi ha la patente sospesa per l'eccesso di velocità (art. 142, comma 9, cds) può condurre il ciclomotore durante il periodo di sospensione.
Conducenti stranieri o comunitari possono usare la patente del proprio paese?
Il conducente straniero o comunitario può guidare in Italia il ciclomotore immatricolato nel nostro paese utilizzando la patente di guida (non il patentino) rilasciata nel Paese di origine.
Nel caso in cui invece guidi in Italia il proprio ciclomotore che abbia documenti di immatricolazione esteri, può utilizzare il permesso di guida previsto nel Paese di provenienza.
Cosa serve per guidare il motorino?
Certificato di circolazione
E' rilasciato ai ciclomotori immessi in circolazione dal 14 Luglio 2006. I vecchi motorini in circolazione prima di tale data, continuano ad utilizzare il certificato di idoneità tecnica.
"Patentino" o patente occorre avere i requisiti richiesti
Certificato di assicurazione
Dal 1 ottobre 1993 tutti i ciclomotori devono essere muniti di un'assicurazione che copra la responsabilita' civile. L'assicurazione deve essere stipulata per ogni ciclomotore in possesso, identificato dal numero di telaio e dalla fabbrica, anche se mezzi diversi utilizzano la stessa targa. Per i ciclomotori in circolazione dal 14 Luglio 2006, poichè la targa non può essere spostata da un veicolo all'altro, la copertura assicurativa può fare riferimento anche alla targa del mezzo.
Targa
I veicoli in circolazione prima del 14 Luglio 2006 continuano ad utilizzare il contrassegno di identificazione composto da 5 caratteri alfanumerici. I veicoli in circolazione dopo il 14 luglio 2006 invece sono individuati dalla targa per ciclomotore composta da 6 caratteri alfanumerici che è registrata nella banca dati della Motorizzazione Civile e riportata sul certificato di circolazione.
In due sul motorino, si ma a patto che...
Hai il motorino nuovo, con la targa nuova e l'omologazione europea? Allora dal 14 luglio 2006, se hai compiuto 18 anni (art. 115 e 170 cds), puoi portare dietro di te un passeggero.
Da questa data infatti è entrata in vigore la normativa che completa le modifiche all'art. 97 del Codice della strada, già introdotte nel 2004.
In sintesi:
- Il nuovo certificato di circolazione per ciclomotore contiene le generalità del proprietario del mezzo, la targa, le caratteristiche tecniche del motorino e l'eventuale omologazione al trasporto del passeggero.
- Per i motorini o le microcar immatricolate prima del 14 luglio 2006, la possibilità di trasporto di un passeggero deve essere verificata con la casa costruttrice e deve risultare sul nuovo certificato per ciclomotore, da richiedere a cura del proprietario.
- Ricordiamo che sui ciclomotori a due ruote (così come sulle moto) possono essere trasportati bambini solo se hanno compiuto 5 anni (art. 170 cds).
- La nuova targa, abbinata al veicolo e al certificato di circolazione, identifica il soggetto che si dichiara proprietario al momento del rilascio.
- E' quindi una targa "personale", ma può essere assegnata a un solo ciclomotore. Se possedete più di un ciclomotore dovrete quindi dotarvi di più targhe.
- Ogni passaggio di proprietà del mezzo deve essere comunicato alla Motorizzazione o alle agenzie abilitate al rilascio di targhe e certificato di circolazione. Il vecchio proprietario mantiene la targa - che può distruggere se non intende utilizzarla più - mentre il nuovo proprietario deve richiedere il rilascio di una nuova targa o l'assegnazione della targa già in suo possesso al nuovo veicolo.
- La Motorizzazione civile deve essere avvisata anche quando si vuole distruggere la targa rimasta inutilizzata o si vuole rottamare il motorino. Lo stesso vale per lo smarrimento, il furto o la distruzione accidentale della targa o del mezzo. Modalità queste che dovrebbero rendere più facile identificare i motorini rubati o i passaggi di proprietà sospetti.
Le sanzioni previste dal codice della strada
Sanzioni specifiche sono previste dal Codice della strada per i conducenti e i passeggeri dei ciclomotori. Ad esempio: conducente e passeggero hanno l'obbligo di fare uso del casco.
L'art. 171 sanziona chi non usa il casco, chi non lo allaccia e chi usa un casco non omologato in Europa, con la sanzione pecuniaria da euro 74 a euro 299. E' previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
L'art. 170 punisce il conducente che effettua manovre azzardate con il veicolo (es. stare seduto in posizione non corretta, reggere il manubrio con una sola mano senza motivo, sollevare la ruota anteriore, trainare o farsi trainare da un altro veicolo, ecc.) nonchè colui che trasporta il passeggero con un veicolo non omologato per il trasporto, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 74 a euro 299. E' previsto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
L'art. 116, comma 13bis, sanziona chi conduce un ciclomotore senza patente o senza certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto patentino) con il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 542 a euro 2.168 e con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Sono previste sanzioni anche per coloro che affidano il proprio ciclomotore a persone che non abbiano conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. La sanzione amministrativa prevista per l'affidamento incauto va da euro 389 a euro 1.559.
Vecchi motorini, è obbligatorio passare alla nuova targa?
Per i proprietari dei vecchi motorini (in circolazione prima del 14 luglio 2006) non c'è l'obbligo di passare alla nuova targa e quindi alla nuova disciplina (art. 97 cds), a meno che non si voglia viaggiare in due.
Pertanto chi possiede un vecchio motorino ma vuole avere la possibilità di trasportare un passeggero senza incappare nella multa, oltre ad avere 18 anni (art. 170 cds) dovrà:
- verificare con la casa costruttrice o con la Motorizzazione civile se il ciclomotore che possiede è omologato per il trasporto del passeggero;
- eventualmente chiedere la nuova targa e la sostituzione della carta di circolazione. In questo caso bisogna anche aggiornare la polizza assicurativa.
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